Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazi ‘ one svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, a mezzo di difensore, impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha riformato la condanna, resa nei suoi confronti dal Tribunale di Latina, in data 22 giugno 2020, escludendo la recidiva e rideterminando la pena irrogata in quella di anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro seimila di multa, con conferma delle restanti statuizioni.
1.1.11 primo giudice aveva condanNOME l’imputato per i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e applicata la riduzione per il rito.
La contestazione riguardava i reati di detenzione illegale presso la propria abitazione della pistola semiautomatica di cui al capo 1 dell’imputazione, di ricettazione per aver acquistato o, comunque, ricevuto la descritta arma, di provenienza delittuosa per essere stata la stessa sottratta dalla Direzione artiglieria, presso la quale risultava rottamata da NOME COGNOME (capo 2), di cui all’art. 697 cod. pen., per aver detenuto senza denuncia all’autorità, le munizioni per arma comune da sparo descritte al capo 3, nonché del reato di cui all’ad 679 cod. pen. perché ometteva di denunciare all’autorità la detenzione del materiale esplodente indicato come pericoloso di cui al capo 4.
Avverso il provvedimento descritto ricorre tempestivamente l’imputato denunciando tre vizi, con motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.Con il primo e secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di perizia sulla funzionalità ed efficienza dell’arma, ovver sulla catalogazione della stessa, nonché vizio di motivazione circa le doglianze devolute con l’atto di appello.
In sede di gravame la difesa eccepiva, con il secondo motivo, che il Tribunale non aveva considerato l’assenza di dolo nella detenzione dell’arma perché ritenuta a salve e che, quindi, era stata chiesta la derubricazione del fatto in quello di cui all’art 648, comma secondo, cod. pen.
Era stata inoltre richiesta, con il terzo motivo, di appello la derubricazione del capo 2 nel reato di furto con conseguente improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, nonché, attraverso il quarto motivo, l’insussistenza della continuazione per le violazioni di cui agli artt. 679 e 697 cod. pen.
La Corte di appello, dopo aver riassunto la pronuncia del giudice di primo grado, rispetto ai motivi di gravame avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica e in violazione della legge processuale.
Invero non è stato spiegato, in modo lineare e logico, da quali elementi si potesse trarre l’efficienza e la potenzialità offensiva dell’arma.
La pronuncia della Corte di Cassazione richiamata (n. 4 890 del 2019) risulta del tutto inconferente rispetto al caso in esame poiché il giudice ha espresso un convincimento su un accertamento fuorviante e insufficiente trattandosi, nel caso al vaglio, di arma comune da sparo che espelle proiettili in gomma.
Invece la Corte di appello e, prima di essa, il giudice di primo grado hanno tenuto conto dell’esame ricognitivo espresso da un ausiliare della polizia giudiziaria ritenendo che l’arma fosse efficiente e da considerare arma comune da sparo.
Diversamente, si assume che questa faceva parte di un parco rottamato e, in quanto tale, priva di percussore, resa del tutto inoffensiva. Non a caso l’arma era stata qualificata da rottamare cioè inutilizzabile rispetto alle su originarie funzioni.
La Corte di appello, invece, ritiene che svariate possano essere le motivazioni sulla base delle quali si arriva a rottamare un’arma.
Questa, invece, non poteva essere catalogata arma comune da sparo perché, come confermato dall’ ausiliare di Polizia giudiziaria esamiNOME sul punto, poteva sparare pallottole di gomma (in caucciù).
Tale considerazione comporta che l’arma rinvenuta non può essere qualificata arma comune da sparo, classificazione per la quale è necessario lo sviluppo di un’energia cinetica superiore o uguale a 7,5 joule tale, quindi, da essere considerata arma propria a tutti gli effetti o inferiore a 7,5 joule e quindi tale da considerarsi arma liberamente acquistabile.
Non sarebbe conferente poi a parere della difesa la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esprime un giudizio sulla classificazione dell’arma sulla base del fatto che le pallottole in gomma possono causare ferite gravi e permanenti.
Si tratterebbe di circostanza non significativa ai fini della definizione d arma comune da sparo.
Sarebbe stato, in ogni caso, necessario nominare un perito balistico per confutare quanto, già in maniera contraddittoria e confusa, era stato esposto dall’ausiliare di polizia giudiziaria
Del resto, la stessa Corte d’appello rende motivazione contraddittoria nella parte in cui esclude che proiettili con ogiva in piombo potessero essere espulsi dall’arma rinvenuta in possesso dell’imputato.
Inoltre, contraddittoria è l’affermazione secondo la quale l’arma non era iscritta al catalogo armi, trattandosi di iscrizione a catalogo la cui finalità è que di catalogare la tipologia di armi con riferimento alla differenza tra armi comune da sparo e armi da guerra.
Sicché, si conclude per ritenere che l’arma in possesso dell’imputato era del tutto inoffensiva.
2.2. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai punti due e tre dell’atto di appello e violazione di legge.
La Corte territoriale non riconosce la fattispecie di lieve entità di cui a secondo comma dell’art 648 cod. pen. con motivazione di stile non essendo stata dimostrata, nella specie, né l’offensività dell’arma, né il valore di quest trattandosi di pistola rottamata nel 2006.
Si riporta a giurisprudenza di legittimità in ordine ai parametri necessari per la qualificazione del fatto ai sensi dell’art 648 comma secondo cod. pen. e si esclude che le circostanze del fatto siano, in qualche modo, state ritenute rilevanti ai fini di escludere la fattispecie richiesta.
Anzi, il luogo del rinvenimento dell’arma denota una scarsa scaltrezza dell’imputato.
Quanto alla richiesta di derubricazione della condotta in quella di furto, l’imputato non ha fornito alcuna confessione in tal senso ma una ricostruzione coerente e logica delle modalità di rinvenimento dell’arma, reperita durante la pulizia di alcune cantine, site nel complesso popolare da questi abitato, in stato di abbandono.
Si tratta di circostanze emblematiche dell’eventuale abbandono da parte del ladro, non potendosi in tale caso considerare la res abbandonata come derelicta e, dunque approcciabile in quanto tale da chiunque perché non vi è abbandono senza la volontà in tal senso dell’avente diritto, che non può essere certo considerato il ladro.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha chiesto, tempestivamente, la discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, autorizzata.
All’odierna udienza il Sostituto Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria già depositata chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha chiesto l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo e secondo motivo sono inammissibili.
La carenza lamentata (mancato accertamento probatorio richiesto dalla difesa, nelle forme della perizia) è accertamento di fatto che non può essere devoluto in sede di legittimità (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 (dep. 2013), Cena, Rv. 254226; Sez. 4, n. 20593 del 12/04/2005, Rv. 232096), in quanto spetta al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiesta di perizia (nel caso dei precedenti citati di tipo tossicologico e psichiatrico).
Non va trascurato peraltro, l’indirizzo di legittimità (tra le altre, Sez. 3, 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633) secondo il quale, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende, comunque, inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa”, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame.
Quanto ai limiti dell’onere motivazionale incombente sul Giudice richiesto della prova “integrativa”, consistente essenzialmente nello spiegare che non esiste una situazione d’indecidibilità, è stato enunciato il principio, che il Colleg condivide, secondo il quale la motivazione può essere anche implicita, desumendosi dalla sua stessa struttura argomentativa che mostra l’esistenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, COGNOME, Rv. 246959; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, COGNOME, Rv. 245996).
Per tali ragioni questa Corte ha pure ritenuto che il sindacato demandatole in ordine alla correttezza della motivazione dell’ordinanza in questione non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell’atto istruttorio da compiere, ma deve esaurirsi nel contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U., n. 2110 del 23/11/1995).
Peraltro, la difesa non specifica il tipo di accertamento da svolgere ed il suo oggetto, attraverso la perizia richie, rispetto all’arma reperita, tenuto conto che il ragionamento che svolge, prima con l’atto di appello e, poi, con il ricorso è logico-induttivo piuttosto che tecnico.
In ogni caso, questa Corte ritiene che l’efficienza e l’offensività dell’arma possano essere desunte non necessariamente da accertamenti di tipo tecnico. (Sez. 1, 29085 del 2023, riportata nella requisitoria del Sostituti Procuratore generale; conf. Sez. 1, n. 46890 del 18/10/2019, Arena, Rv. 277237 – 01).
Invero, la natura di arma dell’oggetto in possesso dell’imputato e l’efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova specifica o generica, diretta o indiretta – e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, come quello svolto nel caso al vaglio dalle convergenti sentenze di merito, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità. (Conf. n. 6233 del 1981, Rv. 149508 – 01).
Infine si rileva che i motivi di appello, come riassunti anche nella parte iniziale della motivazione della sentenza censurata (cfr. p. 2 e 3) sono stati oggetto di approfondito vaglio e, rispetto a questi, la Corte territoriale ha svolt un ragionamento immune da illogicità manifesta e, anzi, completo ed esauriente nella parte in cui ha reputato, anche sulla base dell’accertamento svolto da un esperto nomiNOME ausiliario di polizia giudiziaria, con competenze specialistiche, la piena efficienza dell’arma, l’esistenza nell’arma in questione di un caricatore, proiettili in caucciù dotati di potenzialità offensiva in quanto idonei a produrr ferite anche gravi e permanenti.
1.2.11 terzo motivo è infondato.
Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale sull’esclusione della qualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 648, comma secondo, cod. pen., è completo e ineccepibile secondo i canoni fissati da questa Corte di legittimità.
È pacifico che la particolare tenuità, nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprende le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della res (tra le altre, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 – 01
La pronuncia impugnata (cfr. p. 5) ha chiarito che il fatto, nel suo complesso, non può essere considerato di particolare tenuità, tenuto conto che non è stata reperita, nel possesso dell’imputato, soltanto l’arma ma anche materiale esplodente di consistente quantità, munizioni di vario genere, come da verbale di sequestro.
Inoltre, con ragionamento non manifestamente illogico ed esauriente, si valutano, complessivamente, elementi ex art. 133 cod. pen., tenuto conto che la Corte d’appello si sofferma anche sui precedenti penali dell’imputato, quindi esprimendo un giudizio sulla personalità dell’autore della condotta nel senso della sua capacità a delinquere e pericolosità sociale.
Sotto alcuni aspetti, peraltro, il motivo di ricorso è rivalutativo rispet alle circostanze di fatto inerenti al rinvenimento dell’arma.
Infine, si osserva che non vi sono elementi, secondo il ragionamento ineccepibile svolto dai convergenti provvedimenti di merito, per reputare l’imputato autore del furto dell’arma trovata nel suo comodino nella camera da letto, con all’interno proiettili.
Peraltro, si osserva che l’imputato non confessa il furto e, con il ricorso per cassazione, prospetta un ipotetico reperimento della pistola, già rubata alla Direzione di Artiglieria, poi abbandonata dal ladro, secondo una ricostruzione alternativa (dunque in fatto e come tale inammissibile in questa sede) che, comunque, non si ricava da nessuno degli elementi istruttori riportati dai giudici di merito, con ragionamento introdotto solo dalla difesa tecnica.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 gennaio 2023