Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41908 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41908 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN IFATTO
Con sentenza in data 11 luglio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 9 novembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto di detenzione illegale di pistola, fatto commesso il 2 settembre 2017, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 5.000 di multa.
Nel corso di perquisizione domiciliare NOME COGNOME veniva colto della detenzione di pistola TARGA_VEICOLO, con caricatore munito di sei proiettili, arma della quale il COGNOME non aveva denunciato la detenzione.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione che aveva respinto l’eccezione di nullità dell’ordinanza che aveva ritenuto inesistente la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti per mancanza del consenso del pubblico ministero.
In ogni caso, il giudice, che aveva respinto la richiesta di patteggiamento, era incompatibile in relazione al giudizio abbreviato.
Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata l’inammissibilità.
Il primo motivo pone questione processuale, già proposta al giudice di appello, relativa alla validità del giudizio di primo grado.
Il giudizio, celebrato con rito abbreviato, era stato preceduto dalla richiesta della difesa di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., richiesta che il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto per mancanza del consenso del pubblico ministero, dando coì ingresso al rito abbreviato oggetto di richiesta subordinata della difesa.
La censura della difesa, che si duole anche della motivazione, ritenuta “macroscopicamente illogica”, resa sul punto dal secondo giudice, riguar a due
profili: la illegittimità della decisione di rigetto della richiesta ai sensi dell’ar cod. proc. pen., in relazione alla quale il pubblico ministero in data 4 ottobre 2017 aveva prestato consenso, che poi all’udienza in data 9 dicembre 2017 era stato negato dal pubblico ministero d’udienza; la violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado, che, avendo respinto la richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri., non poteva essere il giudice de rito abbreviato.
Il motivo, sotto entrambi i profili, è manifestamente infondato.
Innanzitutto, il sindacato motivazionale consentito in sede di legittimità riguarda i giudizi sul fatto, e non anche le questioni di diritto, sostanziale ovver processuale, rispetto alle quali il controllo concerne unicamente la corretta applicazione della legge, e non la relativa motivazione.
Con riguardo alla ordinanza di rigetto della richiesta della difesa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è consolidato l’orientamento secondo il quale il provvedimento del giudice per le indagini preliminari non è impugnabile, essendo riconosciuta alla parte la facoltà di reiterare l’istanza al Tribunale e, in caso nuovo rigetto, di proporre sul punto impugnazione con atto di appello (Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, SATTA, Rv. 281933).
Nel caso in esame, la parte ha inteso procedere con rito abbreviato, così rinunciando alla facoltà di rinnovare la richiesta così detta di patteggiamento.
Con riguardo alla dedotta incompatibilità del giudice che aveva respinto la richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri, a partecipare al giudizio con ri abbreviato, è consolidata la giurisprudenza nel senso che l’eventuale violazione dell’art. 34 cod. proc. pen. è motivo di ricusazione del giudice, e non è sanzionata, ove la parte non proponga tempestiva istanza di ricusazione, a pena di nullità del giudizio (Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, Primerano, Rv. 193364; Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, NOME, Rv. 273852).
Nel caso in esame la parte non ha proposto istanza di ricusazione, e dunque non può dolersi della partecipazione al giudizio da parte del giudice che aveva respinto, per difetto del consenso del pubblico ministero e non per valutazioni attinenti al merito della richiesta, la proposta ai sensi dell’art. 4 cod. proc. pen.
Il secondo motivo denuncia la mera apparenza della motivazione che concerne la commisurazione della pena.
La sentenza di appello ha condiviso la scelta, operata dal primo giudice, di fissare la pena base in anni due di reclusione ed € 7.500 di multa, e, a fronte della doglianza proposta dall’appellante che aveva rilevato trattarsi di pena ben superiore al minimo edittale ed eccessiva in relazione alla detenzione di una sola
arma comune da sparo da parte di soggetto che aveva reso confessione del fatto ed aveva chiesto di definire il giudizio con rito alternativo, ha rilevato congruità dell’indicata pena base in relazione alla gravità del fatto, desumibile dal fatto che l’arma era detenuta carica di munizionamento, e al negativo profilo soggettivo, desumibile dai precedenti di tentato omicidio e detenzione di arma clandestina, rispetto al quale la confessione resa dopo il ritrovamento dell’arma non poteva giustificare un giudizio di ridotta capacità a delinquere.
Il motivo di ricorso ha proposto censura motivazionale, rilevando che il richiamo al fatto che la pistola era carica determina la mera apparenza della motivazione, trattandosi di elemento fattuale già valorizzato per giustificare il diniego dell’attenuante speciale della lieve entità del fatto e delle attenuant generiche.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice di appello, cui la difesa aveva chiesto, sotto diversi profili, un diversa, e più contenuta, commisurazione della pena, ha esaminato ciascuna richiesta della parte, giungendo a ritenere, da una parte, non applicabili le invocate circostanze attenuanti e, dall’altra, congrua la pena base individuata dal primo giudice in ragione di due elementi: la gravità del fatto nella sua concreta manifestazione, essendo la pistola carica dato oggettivamente compatibile con un pronto uso della stessa, e il negativo profilo soggettivo, desumibile dai precedenti a carico, gravi e specifici.
I giudici del merito hanno, dunque, esercitato la discrezionalità riservata al giudice, nella valutazione del trattamento sanzionatorio e di circostanze attenuanti a contenuto non definito, richiamando dati fati:uali rientranti nei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., e dunque conformemente ai limiti del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 132 cod. pen.
Con particolare riguardo al tema della così detta doppia valutazione del medesimo elemento vuoi nella commisurazione della pena vuoi nel giudizio sulle circostanze, è stato affermato che il giudice non può valorizzare il medesimo dato fattuale per riconoscere una circostanza attenuante definita e anche le attenuanti generiche (Sez. 6, n. 10376 del 02/07/1992, Castiglia, Rv. 192109), né per determinare la pena base e riconoscere una circostanza aggravante o attenuante definita (Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264905).
Laddove, invece, non venga in rilievo una circostanza definita, bensì circostante attenuanti indefinite e la commisurazione della pena base, si è riconosciuto che anche uno dei dati di cui al catalogo di cui alrart. 133 cod. pen., che costituisce il parametro rispetto al quale va esercitata, nei menzionati casi, la discrezionalità giudiziale, possa essere valutato – in termini coerenti a pena di contraddittorietà della motivazione – per giustificare la specifica commisura ane
della pena base e il riconoscimento o diniego dell’attenuante indefinita (Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, COGNOME,Rv. 136409;Sez. 2, n. 45206 del 09 /11/2007, COGNOME, Rv. 238511; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, COGNOME., Rv. 275904).
I giudici del merito hanno dato corretta applicazione ai ricordati principi, valorizzando in termini coerenti una pluralità di dati, ritenuti convergenti nell definizione del fatto, nelle sue componenti oggettive e soggettive, di una certa gravità e quindi ritenendo di dover, da una parte, negare le invocate circostanze attenuanti e, dall’altra, di dover commisurare la pena base in misura superiore al minimo edittale, ma comunque inferiore al punto medio tra minimo e massimo edittale.
Va, dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 giugno 2023.