Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6749 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALAZZOLO COGNOME STELLA 11 11/11/1946
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d’appello di Trieste condannava NOME COGNOME per la detenzione di una carabina ad aria compressa rientrante nella categoria delle armi comuni da sparo, in quanto idonea a sparare proiettili con energia cinetica superiore a 7,5 jo (art. 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 come modificato dall’art. 11, comma 2, legg 21 dicembre 1999, n. 526) la quale era stata regolarmente denunciata, come arma comune da sparo, e detenuta dal padre dell’imputato. L’arma è stata rinvenuta dai Carabinieri durante un perquisizione, durante la quale l’imputato aveva esibito solo un’arma giocattolo, occultata die un mobile della cucina avvolta in un panno rosso all’interno di una busta nera. Nel corso d processo d’appello è stato accertato, tramite apposita perizia, che si trattava di un’a perfettamente funzionante, ancorché di fabbricazione non recente.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tal provvedimento affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla rit consapevolezza della natura di arma della carabina e della sua offensività, pertanto, non sarebbe sussistente il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge in relazione a ritenuta sussistenza del dolo nella detenzione della carabina poiché esso sarebbe dovuto essere dimostrato con un apposito accertamento e sarebbe potuto essere escluso sulla base delle osservazioni del consulente tecnico nominato.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. pen., così come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e vizio della motivazi in relazione all’art. 20-bis cod. pen. e del capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 cod. pen. poiché la pena detentiva non è stata sostituita con quella pecuniaria nonostante fosse stat richiesto, senza considerare il fatto che l’arma era scarsamente efficiente, che era st asseritamente occultata dalla moglie e che l’imputato no riportato condanne pe minaccia.
Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla consapevolezza di detenere la carabina che sarebbe stata asseritamente occultata dalla moglie.
Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione sulla rit sussistenza del dolo del reato per cui il ricorrente è stato condannato che, invece, non sareb stato dimostrato.
Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in relazio mancato contenimento della pena nel suo minimo edittale e sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena senza che fosse tenuta in considerazione la minima offensività della carabina, le condizioni personali dell’imputato ottantenne e in stato d’indi
Prima dell’udienza è stata depositata una memoria di replica alle conclusioni de Procuratore generale con la quale si sono ribadite le ragioni di ricorso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, quindi, meritevole di un rigetto.
2. In tema di detenzione di armi, questa Corte ha già affermato che è configurabile i delitto di detenzione illegale di arma nell’ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l’a cui sia venuto in possesso jure successionis, ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l’arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo. La ratio della norma che impone detto obbligo è, infatti, quello di individuare gli attuali detentori di i luoghi dove esse si trovano, per potere, se del caso, effettuare tempestivamente i necessar controlli. Ai fini del perfezionamento dell’elemento soggettivo del reato è suffic il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta ovvero nell’ave materialmente l’arma a disposizione per un tempo apprezzabile a nulla rilevando i motivi dell’azione (Sez. 1, n. 13662 del 28/10/1998, Rv. 212354; Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302). A ciò va aggiunto che, con Sez. 7, n. 24231 del 06/02/2019, Rv. 276481, è stato ulteriormente GLYPH specificato GLYPH che GLYPH non GLYPH esclude GLYPH il dolo del GLYPH delitto GLYPH di detenzione illegale di arma l’erroneo convincimento dell’agente circa l’obbligo di denunciare il posses dell’arma all’autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto pen e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all’art. 47, comma terzo, cod. p (Fattispecie relativa alla detenzione illegale di una pistola da parte di una vedova il cui m aveva denunciato – e successivamente rottamato – un’altra pistola avente matricola diversa rispetto a quella che la donna comunque non aveva denunciato in sede di successione). Va ricordato, infine, che la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta no componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l’agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D’altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall’art. 5 cod. pen., quando l’agente abbia posto in esser coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve esse ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell’agente di compiere un’azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla le penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche materia di armi e munizioni, per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, valgono principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui – ad eccezione di ipotesi speci è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsio dell’evento da parte dell’agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si richiede la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta e tanto meno la v di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenut Corte di Cassazione – copia non ufficiale
e di efficacia il precetto della inescusabilità dell’ignoranza della legge penale contenuto nel art. 5 cod. pen. (Sez. 1, n. 15885 del 01/03/2007, Rv. 236432).
3. Date le precedenti coordinate interpretative, in relazione a quanto accertato dai giud di merito, emerge la manifesta infondatezza del primo, del secondo, del terzo e del sesto motivo con i quali si è dedotta, per violazione di legge e vizio della motivazione, la mancanza ovvero mancata dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, poiché i dolo è stato accertato sulla base della conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del carabina ereditata dal padre il quale l’aveva regolarmente denunciata ed aveva anche richiesto l’autorizzazione al trasferimento in altro Comune. I giudici di merito hanno, quindi, correttame motivato sulla base di quanto era emerso nel corso dell’istruttoria. Su un piano general peraltro, tali doglianze risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appe puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di un critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). Rispetto alle considerazioni del consulente tecnico che avrebbero potuto dimostrare l’assenza di dolo in capo all’imputato va rilevato come tale affermazione sf L r’imasta allusiva e generica non specificando in che modo avrebbero potuto rilevare in tale accertamento, laddove la potenza di fuoco di poco superiore ai 7,5 joule non ha alcuna rilevanza, per quanto riport al par. 1 rispetto all’integrazione dell’elemento soggettivo, tanto più che, come correttame richiamato il precedente Sez. 1, n. 16221 del 04/02/2020, Rv. 279132, nella sentenza impugnata, in tema di detenzione illegale di un’arma, l’errore di fatto sull’inefficienza della ha efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza interessa l’arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un difetto d funzionamento (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di un’arma antica, risultata ineffic ma riparabile da un armaiolo). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Tali censure, inoltre, senza offrire un quadro esaustivo degli elementi di prova pr in considerazione dai giudici di merito e svolgere, rispetto a tale quadro di riferimento, le c alla decisione impugnata, si limitano a reiterare i medesimi argomenti arrivando anche, con quinto motivo – fondato sulla circostanza che l’arma potesse essere stata occultata nella cuci in uso all’imputato da parte della moglie che viveva in una porzione separata della casa offrire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base di un mero sospetto. Rispetto a va ribadito che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’es e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competen giudice di merito, rispetto alla quale questa Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa, né è po trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica, che si fonda sugli elementi d
prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regol logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 01/10/2008, Rv. 241214).
3.2. Rispetto al quarto motivo, afferente la lamentata non sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, esso è manifestamente infondato per le considerazioni appena espresse avendo, invece, la sentenza impugnata una motivazione congrua, affatto contraddittoria e per nulla illogica che non è intaccata da quanto dedotto in tema di potenzial dell’arma, assenza delle munizioni e, ancora, di non consapevolezza della detenzione per essere stata la moglie a occultare l’arma ereditata dall’imputato dal di lui padre. Priva del req dell’autosufficienza appare anche la deduzione relativa alla condanna per minaccia riportata in sentenza che è stata labialmente (senza allegare alcunché di dimostrativo al ricorso) contrastata.
3.3. È da rigettare anche il settimo e ultimo motivo sul mancato contenimento della pena irrogata nel minimo edittale e sulla lamentata non concessione della sospensione condizionale della pena. Anche in questo caso, la sentenza impugnata riporta una motivazione sulla pena, comunque prossima al minimo edittale, congrua, affatto contraddittoria e per nulla illogi fondata sulle modalità di custodia dell’arma, ritenute approssimative e pericolose, e s precedente giudiziario dell’imputato – non contestato ex art. 131-bis cod. pen. per minaccia, ritenuto ostativo alla sospensione condizionale della pena come da recente pronuncia di questa Corte secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del benefic (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Rv. 286792 – 05).
Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere rigettato e segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Presidente
Il Consigliere estensore
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 01 ottobre 2024