Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5055 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5055  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASTORE NOME COGNOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per l indagini preliminari del Tribunale di Savona aveva applicato a NOME COGNOME
la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato reato di detenzione illegale della pistola TARGA_VEICOLO rinvenuta, insieme con caricatori monofilari e relativi 15 proiettili, all’interno della cas dell’abitazione di sua residenza.
Ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, a NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza
Lamenta che il Tribunale non ha preso in considerazione le deduzioni difensive che avevano evidenziato l’impossibilità di configurare l’illecito contestato l’assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la perrnanenza e , per un apprezzabile spazio temporale, del rapporto materiale tra.,e / l’armaFindagato nonché l’autonoma disponibilità del bene in capo a quest’ultimo. Sarebbe stato, particolare, trascurato che l’indagato ha dichiarato, in sede di interrogatorio, solo di avere condiviso l’abitazione per diversi mesi con l’ex compagna fino a poc tempo prima;che la stessa aveva sporto la denuncia da cui aveva preso avvio il procedimento, ma anche di avere, nello stesso periodo, temuto, a causa dello smarrimento delle chiavi della cassaforte, l’introduzione di ami o stupefacen nella sua abitazione al punto da richiedere ai Carabinieri l’esecuzione di perquisizione» domicilliare
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge noché vizio motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.
L’ordinanza – secondo il ricorrente – ha desunto la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati dalle modalità del fatto, dalle sue condizi vita e dalla sua personalità’, ha tuttavia descritto tali elementi fa genericamente ricorso a congetture ed attribuendo rilevanza o a sentenze di patteggiamento, per di più riferite a fattispecie delittuose molto diverse da qu per cui si procede o a procedimenti penali non ancora definiti. Non risulta indicate le concrete occasioni per compiere ulteriori delitti che possono presenta all’indagato.
2.3. Con il terzo motivo evidenzia la necessita di sostituire la misura cautela in atto applicata con una meno afflittiva e rispettosa delle sue esigenze lavorat
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto.
 Il primo motivo, relativo alla gravità della provvista indiziarla, non sup il vaglio di ammissibilità.
Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già dedotte in se di riesame senza confrontarsi criticamente con il percorso argpmentativo seguito dal Tribunale per superarle, finendo per sollecitare nuovi apprezzamenti d sovrapporre a quelli riservati al giudice del merito cautelare.
L’ordinanza impugnata, lungi dall’ignorare i rilievi difensivi, ha osservato COGNOME aveva autonomamente acquisto la disponibilità della pistola rinvenuta i esito alla perquisizione e sottoposta a sequestro, tanto da colloc personalmente nella cassaforte di cui era dotata la sua abitazione per megl custodirla insieme con una somma di denaro e a numerosi oggetti che egli stesso aveva riconosciuto essere di sua esclusiva pertinenza e quindi non introdotti n caveau da terze persone. Quanto alla tesi alternativa sostenuta dall’indagato sede di interrogatorio, secondo cui la pistola era stata collocata nella cassa da terzi ( considerato che aveva smarrito le chiavi della cassaforte e che la e campagna aveva convissuto nella stessa abitazione fino ad epoca recente, non poteva essere esser ritenuta credibile. Non solo la ricostruzione appar intrinsecamente fantasiosa, ma non era stato acquisto alcun riscontro utile avvalorarla / mentre deponevano in favore della prospettazione accusatoria, oltre al dato incontestato della presenza all’interno della cassetta blindata di og collocati dallo stesso COGNOME, il rinvenimento, in epoca precedente all’inizio relazione con l’odierna denunciante, nell’abitazione interessata alla perquisizi / di munizioni del medesimo calibro della pistola in sequestro.
Il secondo ed il terzo motivo, relativi sotto diversi profili alle esig cautelari, non sono fondati.
2.1. Il Tribunale si è uniformato prevalente indirizzo giurisprudenzial condiviso anche da questo Collegio, alla stregua del quale il requisito dell’attu del pericolo di reiterazione, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pe legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza di specifich opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede, invece, da parte del giudice d cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto, oltr delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e contesto socio-ambientale, della continuità del “periculum libertatis” nella dimensione temporale attraverso l’indispensabile apprezzamento di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizz dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 3, n. 9041
15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01; Sez. 1, n. 14840 del 22;01/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01).
In questa prospettiva, l’ordinanza impugnata ha considerato sintomatici di un pericolo di reiterazione delle condotte criminose, anche mediani:e la consumazione di “gravi delitti con uso di armi”, così elevato da essere fronteggia esclusivamente con la misura degli arresti domiciliari sia le specifiche modalità fatto, indicative di contatti dell’indagato con ambienti criminali (il procacciame e la detenzione di un’arma efficiente, una pistola TARGA_VEICOLO, modello TARGA_VEICOLO unitamente a due caricatori e relativi 15 proiettili dia>stesso calibro), sia capacità a delinquere, desunta non solo da una precedente sentenza di applicazione pena, ma anche dalla condotta tenuta, sempre ai danni della denunciante, in epoca recente nel separato procedimento per atti persecutori. All luce di tali dati, il Tribunale è pervenuto alaconclusione, nient’affatto illogic non poteva farsi affidamento sul rispetto da parte dell’indagato delle prescrizi imposte dalle misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari.
2.2. Si tratta di valutazione ineccepibile anche sul pù no giuridic0 posto ch, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelar / possono assumere rilievo quali fatti indicativi del concreto ed attuale pericolo di reiterazione condotta criminosa sia le precedenti sentenze di patteggiamentc, anche se relativ a reati dichiarati estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (Sez n. 131 del 08/09/2021, dep. 2022, Casino, Rv. 282425 – 01), nonché le pendenze penali. A quest’ultimo proposito è stato correttamente osservato che procedimenti penali pendenti, per quanto non qualificabili come “precedenti penali” in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a “comportamenti o concreti” che si assumono posti in essere dall’imputato o indagato e sono pertant valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suin disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di no colpevolezza di cui all’art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vi di assumere la “colpevolezza” a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di tr elementi di valutazione sulla personalità dell’accusato dal fatto obiettivo d pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 1, n. 51030 d 06/06/2017, COGNOME, Rv. 271405 – 01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265069 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023.