Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41032 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41032 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della APPELLO dì NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per detenuto illegalmente una pistola TARGA_VEICOLO, rinvenuta all’interno del abitazione, occultata in bagno, all’interno di un cesto portabiancheria;
che il primo motivo, vertente sulla funzionalità dell’arma, è manifestame infondato in quanto imperniato sulla mera confutazione non supportata dal benché minimo elemento di riscontro – degli esiti, dei quali la Corte di app dà conto in termini scevri da qualsivoglia frattura razionale, degli accerta balistici effettuati dalla Polizia scientifica, dai quali si evince che la efficiente ed idonea a cagionare lo sparo e la proiezione delle munizioni;
che non meno infondato è il secondo motivo, con il quale NOME eccepisc di avere detenuto l’arma per legittima difesa, almeno putativa, così reiterand argomento che i giudici di merito, con argomentazioni logicamente ineccepibil hanno disatteso, avuto riguardo, innanzitutto, alla genericità delle dichiar rese dall’imputato in ordine alla situazione di pericolo nella quale egli rit versare;
che del tutto aspecifiche sono, d’altro canto, le doglianze formulate residuo motivo, afferenti, per un verso, al diniego delle circostanze atte generiche che, si sostiene, avrebbero dovuto essere concesse in ragi dell’atteggiamento collaborativo da lui serbato all’atto del controllo episodicità della violazione contestata, profili già vagliati dai giudici di che hanno giustificato la decisione rilevando come NOME NOME stato aut piuttosto, di una condotta che, anche per le accertate modalità della detenz si connotata / perché di notevole allarme sociale e, senz’altro, non occasionale;
che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percors argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazio dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limi prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., que ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefi sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’ del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo suffi (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto che, quanto alla misura della sanzione irrogata, il rico ripropone, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella compe sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motiva conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che
la normativa che regola la materia e sollecita una diversa e più favorev interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno f una lettura aliena dal vizio ipotizzato e, specificamente, la riduzione della pe considerazione del comportamento da lui tenuto dopo la commissione del reato, che evoca in termini di tangibile ed insuperabile aspecificità;
che l’iter argonnentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene, anche sotto questo profilo, all’interno della fisiologica discrezionalità e non soff incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un inter che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazio esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali;
che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all’indirizzo ermeneu secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice inten discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del cor esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i cr oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti ril fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagl motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criter adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/06/2023.