Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8288 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8288 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 18/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOME nato a NOMENOMENOMENOMENOME
avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Bari
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
Lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOMENOMENOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio e, in subordine, l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30 settembre 2021, ha condannato
NOMENOMENOME alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 550 di multa per i reati di detenzione e porto illegali, aggravati dal nesso teleologico e dalla recidiva specifica e reiterata, di un’arma comune da sparo ex artt. 81 cpv., 99 e 61 n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, commessi in data anteriore al 9 maggio 2010 e il 9 maggio 2010 (capo B), essendosi pronunciato il proscioglimento per prescrizione dalla condotta del capo C), riqualificata ex art. 660 cod. pen.
1.1. Il giudice di secondo grado, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero e dopo avere proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’esame dei testi NOMEXX e NOME, ha ritenuto i medesimi attendibili e credibili con riguardo alla riferita detenzione da parte dell’imputato di una pistola semiautomatica nonchØ del porto della stessa dal medesimo compiuto allo scopo di commettere la condotta minatoria posta in essere ai danni dei dichiaranti.
Ricorre NOMENOMENOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando quattro motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione delle norme processuali, in riferimento agli articoli 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., con riguardo alla declaratoria di responsabilità per l’episodio di porto della pistola asseritamente commesso il 10 maggio 2010, perchØ non compreso nella imputazione.
L’imputato Ł stato condannato senza che a suo carico fosse contestata la condotta di porto asseritamente commessa il 10aggio 2010.
2.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano il vizio della motivazione, anche per travisamento delle dichiarazioni del teste NOME e del teste NOMEXX, poichØ dall’esame delle acquisizioni probatorie emergeva la palese smentita dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai suddetti testi.
Il ricorso, in particolare, indica i seguenti atti oggetto di mancata considerazione da parte dei giudici del merito: annotazione di servizio del 9 maggio 2010; referto del 9 maggio 2010 del Pronto Soccorso; verbale di acquisizione dei messaggi telefonici del 10 maggio 2010; verbale di perquisizione del 10 maggio 2010.
La difesa del ricorrente, anche attraverso il richiamo a tali fonti di prova, pretermesse nello scrutinio effettuato dai giudici di secondo grado, pone in evidenza alcune incongruenze logiche.
Anzitutto, la presunta spiegazione del mancato ritrovamento dell’arma nell’abitazione dell’imputato, il quale, appresa l’informazione della denuncia a suo carico, si sarebbe prontamente attivato per occultarla, Ł smentita dagli elementi documentali agli atti del processo, dai quali si desume che, quando la denuncia della persona offesa NOME venne sporta (10 maggio 2010, alle ore 16), la perquisizione era già iniziata (10 maggio 2010, ore 14) protraendosi fino alle ore 19, orario successivo a quello nel quale l’altra persona offesa
NOMEXX ebbe a presentare la propria denuncia (10 maggio ore 18,20), sicchØ l’imputato non avrebbe potuto fare sparire l’arma perchØ era all’oscuro della denuncia a suo carico.
L’osservazione, ad avviso della difesa, sarebbe idonea a disarticolare la motivazione, pure logicamente viziata, circa il rinvenimento di una scatola vuota per una arma corta, il tipo di munizionamento rinvenuto in sede di perquisizione (un caricatore a piombini) e la descrizione dell’arma che i testimoni hanno effettuato in modo divergente (arma di colore nero; arma cromata). Mentre il primo elemento appare incerto e insufficiente per desumere la disponibilità in capo al prevenuto di una pistola, il caricatore a piombini non Ł all’evidenza assimilabile al munizionamento per un’arma comune da sparo, quale quella addebitatagli.
Neppure le dichiarazioni accusatorie rese dalla teste COGNOME, in merito a una serie di espressioni intimidatorie asseritamente ricevute tramite sms, risultano essere state rese oggetto di adeguata verifica attraverso l’analisi dei testi dei messaggi telefonici del 10 maggio 2019, testi che avrebbero potuto confermare, ma anche smentire l’attendibilità della dichiarante.
NØ, del resto, la Corte ha misurato la plausibilità delle dichiarazioni del teste NOME sull’intimidazione che sarebbe stata commessa ai suoi danni con la pistola in occasione del 9 maggio 2010, circostanza della quale Ł omessa ogni menzione nell’annotazione di servizio del Commissariato di P.S. prontamente intervenuto su segnalazione dello stesso teste.
2.3. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al canone del ragionevole dubbio. La motivazione non raggiunge un livello di sufficiente persuasività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato perchØ, in effetti, la Corte d’appello non ha affermato la responsabilità dell’imputato per la condotta del 10 maggio 2010 che, pur risultando dalla narrazione dei testimoni, non era stata cristallizzata nell’imputazione da parte del pubblico ministero, nØ oggetto di pronuncia da parte del giudice di merito.
Il giudice di secondo grado, nell’affermare la responsabilità dell’imputato, ha esclusivamente fatto riferimento alla condotta di detenzione, accertata in data anteriore al 9 maggio 2010, alla luce di quanto riferito dai testimoni circa la custodia dell’arma
nell’abitazione dell’imputato, nonchØ alla condotta di porto abusivo dai medesimi riferita in occasione della condotta minatoria posta in essere il 9 maggio 2010.
L’episodio del 10 maggio, pur descritto, non Ł stato oggetto di contestazione, nØ della pronuncia di condanna, sicchØ il motivo Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato.
Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.
¨ opportuno premettere che la Corte di appello, che ha ribaltato la pronuncia assolutoria emessa dal primo giudice, ha correttamente proceduto alla rinnovazione istruttoria, assumendo nuovamente la testimonianza delle persone offese NOMEXX e
NOME.
¨ utile anche sottolineare che il giudice di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, si Ł attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01), estendendo una motivazione rafforzata, come neppure il ricorso contesta.
3.1. Il ricorso, che contesta l’attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali, propone in realtà una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, facendosi scudo di un insussistente travisamento della prova.
Così facendo, tuttavia, il ricorso esorbita dai limiti del giudizio di legittimità perchØ non si confronta con la ritenuta convergenza delle dichiarazioni testimoniali, le quali concordemente riferiscono dell’episodio minaccioso del 9 maggio 2010, posto in essere dall’imputato con l’uso di una pistola, al quale ha fatto seguito l’ulteriore episodio del 10 maggio 2010 che, pur non contestato, ha però portato entrambi i dichiaranti a rivolgersi immediatamente alla polizia giudiziaria.
3.2. In detta occasione, come non risulta contestato, entrambi hanno riferito agli operanti che l’imputato li aveva minacciati con l’uso dell’arma che essi stessi, in precedenza, avevano potuto osservare all’interno dell’abitazione dell’imputato, ove, come non Ł controverso, per un certo periodo avevano con questi convissuto.
3.3. Anche su tale circostanza, concordemente riferita dai testi, il ricorso Ł privo di specificità poichØ si limita a denunciare l’inattendibilità dei dichiaranti, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello, il quale ha fatto notare che entrambi i testimoni hanno riferito di avere rinvenuto occasionalmente l’arma, che si trovava custodita all’interno di una scatola di colore scuro, la quale Ł stata, poi, effettivamente rinvenuta dalla polizia giudiziaria che ha eseguito la perquisizione in data 10 maggio 2010.
Tale obiettiva circostanza, che il ricorso trascura, Ł stata sottolineata dal giudice di appello per confermare la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni testimoniali proprio per quello che riguarda le modalità di conservazione dell’arma che si trovava custodita, come accertato dalla polizia giudiziaria, in una scatola deputata alla custodia delle armi da sparo, all’interno della quale, in sede di perquisizione, Ł stato però rinvenuto soltanto un caricatore di munizioni a pallini.
Tale rinvenimento, del resto, non Ł stato ritenuto idoneo a smentire la attendibilità delle dichiarazioni testimoniali poichØ la custodia posta sotto sequestro non riguardava affatto un’arma a pallini, ma piuttosto una pistola semiautomatica di origine russa, mai rinvenuta, giudicata del tutto simile a quella utilizzata dall’imputato per minacciare NOMEXX e NOME.
3.4. Anche per quello che riguarda il colore dell’arma, il ricorso Ł privo di capacità critica poichØ la parziale divergenza Ł stata superata in sede di rinnovazione dell’istruttoria allorquando il teste NOME ha chiarito che la pistola era cioŁ grigia e non cromata, e aveva la ‘maniglia’ nera, similmente a quanto riferito dal teste NOME.
3.5. ¨, d’altra parte, priva di capacità critica l’argomentazione difensiva secondo la
quale sarebbe illogica la spiegazione fornita dal giudice d’appello circa il mancato rinvenimento della pistola, che il detto giudice opina sia stata fatta sparire dall’imputato dopo avere minacciato le persone offese il 10 maggio 2010, ma prima di subire la perquisizione.
Quale che sia stata la condotta posta in essere dall’imputato per far sparire la pistola, resta non contestato che l’arma non Ł stata trovata, mentre, proprio dove avevano riferito i testimoni, Ł stata rinvenuta la custodia di essa, elemento giudicato non illogicamente dimostrativo della veridicità del narrato.
D’altra parte, non risulta contestato che tra la minaccia compiuta il 10 maggio 2010 e la perquisizione successivamente eseguita, l’imputato ha avuto un sufficiente NOMEXX di libertà per occultare la pistola, avendo appreso nell’immediatezza, proprio dalla reazione delle persone offese, che le stesse si sarebbero recate a denunciare l’episodio.
3.6. Del tutto inconferenti sono poi le doglianze che riguardano il mancato esame dei messaggi scambiati tra le persone offese e l’imputato, in quanto essi formavano il substrato probatorio della diversa contestazione (capo A) per la quale il pubblico ministero non aveva proposto appello a fronte della assoluzione in primo grado.
Il quarto motivo, sul ragionevole dubbio, Ł generico.
Il ricorso si limita ad affermare che la sentenza non sia stata adeguatamente motivata, ma non sviluppa alcuna specifica critica.
D’altra parte, la decisione del giudice di appello, come già si Ł detto sopra, Ł rispettosa dell’obbligo motivazionale rafforzato che Ł richiesto in caso di ribaltamento del giudizio assolutorio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.