Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22117 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il 13/10/1992 avverso la sentenza del 16/01/2020 della Corte d’appello di Reggio Calabria udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona dell’Avvocato generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 gennaio 2020 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal Tribunale di Locri il 28 maggio 2019, che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 23, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, e 697 cod. pen.
Il ricorrente lamenta l’assenza di alcuna verifica circa la funzionalità o l’efficienza dell’arma, stante la mancata effettuazione di perizia balistica e l’affermazione della penale responsabilità esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli agenti operanti, i quali hanno riferito di aver verificato la funzionalità soltanto del grilletto e del tamburo dell’arma.
Invero, sollevata la medesima questione in sede di appello, la Corte ha erroneamente avvalorato le argomentazioni della sentenza di primo grado che ha desunto il funzionamento dell’arma (che era stata lubrificata) senza procedere alla perizia richiesta.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonchØ motivazione apparente, in relazione all’art. 42 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di motivare circa la doglianza riguardante la insussistenza dell’elemento soggettivo presupposto dalla norma incriminatrice.
Una difforme valutazione dell’elemento soggettivo rispetto a quanto affermato dal primo giudice sarebbe stata imposta dalla considerazione delle modalità di conservazione dell’arma (la cui fabbricazione era antecedente al 1920), della qualità dell’imputato (titolare di porto d’armi per uso venatorio) e delle cattive condizioni di conservazione e ossidazione dell’arma.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 23, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, e 697 cod. pen., in relazione agli artt. 15 e 71 cod. pen.
La Corte di appello, si sostiene, ha omesso di prendere in esame l’ulteriore richiesta formulata in sede di appello riguardante l’assorbimento, per continenza, del reato di detenzione in quello di porto, atteso che le condotte – il ritrovamento e il trasporto dell’arma – erano cominciate contemporaneamente.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Nell’interesse del ricorrente Ł stata depositata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
I giudici di merito hanno concordemente affermato che, seppure l’arma si presentasse a prima vista usurata e di risalente fabbricazione, a seguito delle opportune verifiche effettuate all’atto della perquisizione dal personale qualificato, era risultata potenzialmente efficiente, ossia idonea allo sparo, in ragione del fatto che il grilletto e il tamburo erano funzionanti, e che l’arma era stata lubrificata.
Rispondendo al correlato motivo di appello, la Corte reggina ha evidenziato che le circostanze indicate dimostrano la piena funzionalità dell’arma che Ł risultata, dunque, potenzialmente efficace.
Il ricorrente reitera, in questa sede, argomenti già smentiti da entrambi i giudici di merito che, in termini corretti, hanno ritenuto idonea a sostenere la sussistenza dell’elemento oggettivo dei reati in contestazione la circostanza della potenziale efficienza dell’arma, posto che la stessa Ł risultata essere dotata di congegni efficienti (grilletto e tamburo) e lubrificata.
Sul punto giova richiamare l’orientamento in base al quale «ai fini della configurabilità di un’arma come tale, Ł necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poichØ solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi» (Sez. 1, n. 35648 del 4/7/2008, COGNOME, Rv. 015857).
Inoltre, «Ł qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perchØ mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano piø in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero delle potenzialità di tiro» (Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273297 – 01).
Sfumano ad elementi privi di rilievo decisivo, dunque, sia la mancata effettuazione di una perizia, sia la dedotta non reperibilità, in commercio, di munizioni idonee al tipo di arma rinvenuta nella disponibilità di Stranieri, posto che tale evenienza non esclude la possibile fabbricazione artigianale delle predette munizioni.
L’accertamento dell’efficienza dell’arma, come segnalato anche dal Procuratore generale, risulta effettuato secondo canoni di piena logicità e coerenza rispetto alle acquisizioni istruttorie dalle quali (per come risulta da entrambe le sentenze di merito) risultano anche particolari modalità di conservazione e mantenimento dell’arma (che si trovava occultata nel vano porta oggetti di uno scooter e, comunque, lubrificata).
NØ assume rilievo decisivo ai fini del potenziale funzionamento della pistola, la circostanza che la relativa fabbricazione potesse plausibilmente essere fatta risalire ad epoca anteriore al 1920.
Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso in punto di elemento soggettivo.
I giudici di merito hanno indicato i seguenti elementi fattuali a supporto dell’elemento soggettivo dei reati per i quali si procede: le modalità del rinvenimento dell’arma da parte dell’imputato (per come dallo stesso riferite), il trasporto fino a casa, la circostanza che la pistola fosse avvolta in una maglietta e posta all’interno di un ciclomotore in utilizzo esclusivo all’imputato, l’avvenuta lubrificazione, nonchØ il fatto che l’imputato, titolare di porto di armi, potesse ragionevolmente
avvedersi della relativa funzionalità.
Sul punto, la Corte di appello ha reso una motivazione tutt’altro che apparente.
Peraltro, il ricorrente non risulta essersi adeguatamente confrontato con il risalente, ma costante, orientamento di questa Corte secondo cui per la sussistenza dell’elemento psicologico dei reati per cui si procede, Ł richiesta «la coscienza e la volontà di avere materialmente a disposizione e di portare l’arma medesima, rispetto alla quale non siano state osservate le prescrizioni di legge, senza che concorra la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta, attesa l’irrilevanza dell’errore su legge penale stabilita dall’art. 5 cod. pen.» (Sez. 1, n. 2116 del 24/11/1982, dep. 1983, Tiano, Rv. 157862-01).
In tal senso, piø di recente, Ł stato ribadito che «nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni, l’elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioŁ nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l’arma o le munizioni senza averne fatto denuncia» (Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256302 – 01).
Anche sotto tale profilo, pertanto, le ragioni addotte dal ricorrente, ossia la modalità di conservazione dell’arma (non occultata), la qualità dell’imputato (titolare di porto di armi per uso venatorio), le condizioni di cattiva conservazione ed ossidazione dell’arma, sono state correttamente considerate e valorizzate nel contesto di una valutazione priva di vizi evidenti.
E’ inammissibile, infine, il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato assorbimento della fattispecie di porto in quella di detenzione illegale.
La Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la valutazione effettuata dal Tribunale di Locri, ha ribadito che le due condotte di porto e di detenzione, nel caso di specie, sono scindibili.
La prima si Ł realizzata dieci giorni prima del ritrovamento dell’arma da parte della polizia giudiziaria e la seconda nel momento in cui l’imputato ha trovato l’arma e se ne Ł impossessato, proseguendo oltre nella condotta di detenzione, ossia per i successivi dieci giorni in cui l’arma Ł rimasta nella esclusiva disponibilità di Stranieri.
Pertanto, difetta la contestualità necessaria ai fini del suddetto assorbimento, risalendo le due distinte condotte a due momenti diversi, seppur temporalmente vicini.
Nel compiere tali valutazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito si sono adeguati ai principi costantemente affermati da questa Corte sul punto.
Deve, infatti, essere ribadito che «in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell’imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non Ł tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto)» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281668).
Nel caso di specie, in termini corretti, Ł stato assegnato rilievo ai fatti successivi al rinvenimento casuale dell’arma che ha dato luogo, inizialmente, a una condotta contestuale di detenzione e porto, mentre, in seguito, si Ł verificata una prosecuzione della condotta di detenzione presso il domicilio dell’imputato suscettibile di autonomo apprezzamento temporale rispetto all’iniziale porto dal luogo del rinvenimento a quello della detenzione.
A fronte di tale spiegazione, il ricorso ripropone una serie di principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, reiterando la tesi della contestualità della detenzione e del porto in ragione delle modalità di rinvenimento dell’arma, senza, tuttavia, considerare la parte di motivazione specificamente dedicata dai giudici di merito alle vicende ad esso successive e idonee a scindere le due condotte ascritte e ritenute in capo all’imputato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME