Detenzione illecita: i limiti del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema della detenzione illecita di sostanze, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, non può limitarsi a riproporre le medesime difese già respinte nei gradi precedenti, specialmente se la motivazione del giudice di merito appare solida e coerente.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il possesso di sostanze destinate a un uso non esclusivamente personale. Il ricorrente ha tentato di ribaltare la decisione della Corte di Appello contestando due aspetti principali: la finalizzazione illecita della detenzione e la severità del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato come tali doglianze fossero prive di specificità e non idonee a scalfire la decisione impugnata.
La funzione del giudizio di legittimità
Il ricorso per Cassazione non costituisce un terzo grado di merito. Questo significa che i giudici non possono procedere a una nuova valutazione delle prove, ma devono limitarsi a verificare che il ragionamento seguito dai giudici precedenti sia privo di vizi logici e conforme alle norme di legge. Nel caso della detenzione illecita, se il giudice di merito ha spiegato chiaramente perché la sostanza non era destinata al solo uso personale, la Cassazione non può intervenire.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte si fondano sulla natura ripetitiva dei motivi di ricorso. Il primo motivo, riguardante la destinazione della sostanza, è stato giudicato inammissibile poiché riproduceva censure già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridici corretti e puntuali. La Corte ha sottolineato che la lettura del materiale probatorio effettuata nei gradi precedenti era coerente e non presentava lacune logiche. Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, i giudici hanno rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo esaminato adeguatamente tutte le deduzioni difensive presentate sul punto.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando integralmente la sentenza di condanna. Tale esito comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che siano realmente capaci di evidenziare errori di diritto o mancanze logiche manifeste, evitando la mera riproposizione di argomenti già bocciati in sede di appello.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può rivalutare i fatti già esaminati correttamente dai giudici di merito.
Si può contestare la misura della pena davanti alla Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è illogica, insufficiente o contraria ai criteri stabiliti dalla legge.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46949 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto il primo, inerente alla finalizzazione illecita ( anche solo parziale) della sostanza dete è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corre argomenti giuridici dai giudice di merito all’esito di una puntuale e coerente lettura del mate probatorio mentre il secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, appar immediatamente smentito dal tenore della sentenza impugnata che eriche in parte qua si è rivelata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive sul punto;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile i: ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle arnrrende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.