Detenzione Illecita Proiettili: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non contraddittori. Il caso riguardava una condanna per detenzione illecita proiettili, ma le lezioni che se ne traggono hanno una valenza generale. Analizziamo la vicenda per comprendere perché la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua ammenda.
Il Caso in Analisi
Un individuo veniva condannato dal Tribunale di primo grado al pagamento di 300 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 697 del codice penale, ovvero la detenzione illegale di due proiettili calibro 9×21. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva appello, successivamente qualificato come ricorso per cassazione.
L’atto di impugnazione si basava su tre distinti motivi:
1. Carenza di motivazione: Si sosteneva che i proiettili fossero stati trovati in un’area comune di un immobile adibito anche a bed and breakfast, e non in un luogo di esclusiva pertinenza dell’imputato. La difesa lamentava che il giudice non avesse accertato chi fosse il proprietario dell’immobile o se altri familiari avessero una licenza di porto d’armi.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si contestava la non applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Mancata derubricazione: Si chiedeva di riclassificare il reato nell’ipotesi meno grave prevista dal secondo comma dell’art. 697 c.p., senza però fornire elementi a supporto di tale richiesta.
La Decisione della Corte sulla detenzione illecita proiettili
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della logica e della specificità che ogni motivo di ricorso deve possedere per poter essere accolto.
Analisi dei Motivi di Ricorso
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa.
* Sul primo motivo, i giudici hanno evidenziato come il ricorso ignorasse completamente un dato fattuale decisivo accertato nella sentenza di primo grado: i proiettili erano stati rinvenuti nella stanza da letto dell’imputato, un luogo di cui egli aveva l’esclusiva disponibilità. Contestare la colpevolezza senza confrontarsi con questa specifica motivazione rende il motivo inefficace.
* Il secondo motivo è stato giudicato logicamente contraddittorio. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto presuppone che il reato sia stato commesso e sia attribuibile all’imputato. Non si può, nello stesso atto, sostenere di essere innocente e, in subordine, chiedere di non essere puniti perché il fatto è lieve. L’impugnazione si fondava sul presunto difetto di prova della colpevolezza, rendendo la richiesta successiva incompatibile.
* Infine, il terzo motivo è stato definito “del tutto aspecifico”. Chiedere una derubricazione del reato senza indicare alcun elemento a sostegno di una diversa qualificazione giuridica è una richiesta vuota, che non può essere presa in considerazione dal giudice di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano su principi cardine del diritto processuale penale. Un ricorso non può essere una generica lamentela contro una sentenza sfavorevole. Deve, al contrario, essere un atto tecnico che dialoga direttamente con le ragioni esposte dal giudice che ha emesso la decisione impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha “attaccato” la motivazione della sentenza, ma l’ha semplicemente ignorata, proponendo una versione dei fatti (proiettili in area comune) già smentita e superata nel giudizio di merito. La Suprema Corte ha inoltre sanzionato la palese contraddittorietà e genericità dei motivi, che rendono l’impugnazione non meritevole di essere esaminata nel merito. Di qui la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, coerenza e specificità. Non è sufficiente elencare doglianze, ma è necessario costruire argomentazioni giuridiche solide che si confrontino punto per punto con la decisione che si intende contestare. In assenza di tali requisiti, come nel caso della detenzione illecita proiettili qui esaminato, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza per il ricorrente di dover sostenere non solo le spese processuali, ma anche il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare una condanna per detenzione di proiettili sostenendo che sono stati trovati in un’area comune?
No, se la sentenza di primo grado ha già accertato che i proiettili sono stati rinvenuti in un’area di esclusiva disponibilità dell’imputato, come la sua camera da letto. Il ricorso deve confrontarsi specificamente con questa motivazione, non ignorarla.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per contraddittorietà?
Un ricorso è contraddittorio e quindi inammissibile se i motivi presentati sono logicamente incompatibili tra loro. Ad esempio, non si può sostenere la propria innocenza per mancanza di prove e contemporaneamente chiedere l’applicazione di una causa di non punibilità, che presuppone l’accertamento del reato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Un motivo è aspecifico quando è formulato in maniera generica e non fornisce elementi concreti a supporto della richiesta. Chiedere una diversa qualificazione giuridica del reato (derubricazione) senza spiegare perché e sulla base di quali elementi fattuali o giuridici è un classico esempio di motivo aspecifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 77 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 77 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 30/05/1999
avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato l’atto di appello (da qualificarsi come ricorso per cassazione ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato l’imputato alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. in ordine alla detenzione illecita di due proiettili cal. 9 x 21;
Evidenziato che l’atto si articola in tre motivi, con cui si censura: 1) la carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di colpevolezza di COGNOME, in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto conto che i due proiettili sono stati trovati in una zona comune dell’immobile familiare, non abitato dal solo imputato e adibito anche a bed and breakfast, valorizzando invece la circostanza che COGNOME non abbia fornito giustificazioni e senza accertare chi fosse il proprietario dell’immobile ovvero se altri membri della famiglia fossero titolari di licenza per armi; 2) la esclusione dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; 3) la mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 697 cod. pen.;
Considerato che: 1) il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza, nella parte in cui dà atto che i proiettili sono stati rinvenuti nella stanza da letto dell’imputato, il quale ne aveva la esclusiva disponibilità; 2) quanto al secondo motivo, l’impugnazione non è in alcun modo centrata rispetto al punto della decisione che si censura, in quanto si fonda sul presunto difetto di prova della colpevolezza dell’imputato (laddove ogni discorso sulla causa di non punibilità in esame presuppone che il fatto sia provato e sia attribuibile all’imputato); 3) il terzo motivo è del tutto aspecifico, perché sollecita una derubricazione senza indicare alcun elemento a sostegno di una diversa qualificazione del fatto, e anzi in modo del tutto incompatibile sia con la ricostruzione operata nella sentenza di condanna sia con i precedenti motivi di ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26.9.2024