Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40909 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40909 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREVITERO NOME NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato, non meritando censura alcuna la valutazione nella sentenza gravata in relazione alla non necessarietà, nel caso, della rinnovazion quanto alle prove orali valorizzate dal primo giudice, malgrado il ribaltamento della assoluzione resa in primo grado (si veda il punto 4.2.);
il secondo motivo è manifestamente inconferente, perché mette in gioco un te concorso del ricorrente nell’attività di spaccio realizzata dal figlio con le cessioni d operate in favore di NOME COGNOME– rimasto estraneo al giudizio di responsabilità dai giudici del merito a sostegno della condanna ( unicamente delimitato alla detenzi sostanze rinvenute nella camera da letto dell’imputato mentre il riferimento alla cessio dal figlio viene semmai apprezzato a sostegno della finalizzazione illecita della stessa);
il terzo motivo è manifestamente infondato perché la valutazione spesa in relaz finalità illecita della detenzione risulta effettuata all’esito di una lettura dei dati giuridicamente, puntuale e logica, tale da elidere ogni incertezza sulla coerente appli parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio, superando tutti gli argomenti di segno messi in evidenza a sostegno della originaria assoluzione;
l’ultimo motivo è parimenti manifestamente infondato perché, a tacer d’altro, rip presupposto in fatto ( l’identità delle regiudicande poste a fondamento dei d autonomamente svolti nei confronti dell’odierno imputato e del di lui figlio) ap smentito dalla disamina della sentenza gravata ( il fatto giudicato nei confront qualificato ai sensi del comma 5 dell’ad 73, risulta delimitato alle sole cessioni COGNOME: si veda pag 9, punto 4.3, secondo capoverso);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.