Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42474 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 15/5/2024 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Pordenone; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricors
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 12/7/2023, la AVV_NOTAIOa della Repubblica presso il Tribun di Pordenone dispose la perquisizione personale e locale nei confronti di COGNOME NOME essendo il medesimo indagato per il reato di cui all’art. 4 comma 1 d. 135/2022 in relazione alla detenzione di “animali vivi di specie selvatica di n ibrida tra cani e lupi selvatici”;
Con atto depositato 20/11/2023 l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME, propose opposizione avverso il decreto di perquisizione sostenendo che il reato ipotizzato era “impossibile da integrare in quanto è sprovvisto dei necessari e previsti decreti integrativi e regolamenti attuativi”;
Con provvedimento in data 15/5/2024, il GIP del predetto Tribunale rigettò l’opposizione sostenendo che la continuità normativa tra l’art. 6 comma 1 I. 150/1992 e l’art. 4 comma 1 d.lgs. 135/2022 faceva sì che fossero “applicabili al caso di specie gli elenchi nominativi contenenti l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione di cui d.m. 19/4/1996, tuttora vigente”; 4.a Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato il quale ha denunciato “la violazione di legge e travisamento giuridico del fatto sostenendo che gli “ibridi di cane e di lupo” non rientrano fra le specie, sottospecie, razze e
categoria per le quali era vietata la detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
rollg,’Art4A4.
L’oplett5 izidne è infondata.
Come rilevato nel ritenuto in fatto, il ricorso non muove critiche argomentate alle considerazioni con cui il GIP aveva respinto l’opposizione rilevando che vi era continuità normativa tra la previsione dell’art. 6 della legge 150/1992 e l’art. 4 d.lgs. 135/2022 e, quindi, all’applicazione alla vicenda del D.M. Ambiente 19/4/1996, ma solleva una questione di cui non si rinviene traccia nell’opposizione contestando che rientrino fra le specie la cui detenzione è vietata gli ibridi fra cane e lupo. Assume il ricorrente che non può trovare applicazione la previsione del comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. 135 del 2022 tin quanto non sono stati adottati i decreti che fissano i criteri per la determinazione delle specie la cui detenzione è vietata né il D.M. 19/4/1996, che considera “selvatici fino alla seconda generazione o di nascita in cattività” tutti gli “esemplari delle specie vietate ma non gli incroci specie diverse o tra selvatico e domestico”.
Ritiene il collegio che il motivo, in quanto volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sia ammissibile, benchè non sollevato dinanzi al giudice dell’opposizione. Come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, l’art. 129 c.p.p. impone al giudice l’obbligo de immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, e tra esse anche che il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato, ex art. 129, comrna 1, c.p.p. (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 27869 dell’8/4/2022, Toscano, Rv. 283630 – 01). In altri termini, il ricorso prospetta un error in iudicando sostenendo che il GIP aveva ritenuto legittimo un decreto di perquisizione volto all’accertamento di una condotta non rientrante nella
fattispecie incriminatrice ipotizzata e, in tali termini, la doglianz denunciabile con il ricorso in cassazione.
3. La censura è infondata.
L’art. 4 comma 1 del d.lgs 135 del 2022 prevede: “Fermo restando quanto disposto all’articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’i pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazio Non essendo stato adottato il decreto di cui al comma successivo, correttamen il GIP ha ritenuto di dover fare riferimento al D.M. Ambiente 19/4/1996 ch all’art.1, prevede : “Ai fini dell’individuazione delle specie che possono cos pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, sono da considerare potenzialm pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mam e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in par condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azion diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a co sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infe all’uomo”.
L’art. 2, rimanda poi all’allegato A l’indicazione delle specie animali che, sul dei criteri di cui all’articolo precedente, possono costituire pericolo per la l’incolumità pubblica.
L’allegato A, infine, oltre a inserire il lupo fra le specie pericolose, prec parte iniziale, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1:
“tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall’ambiente nat tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvati comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione”.
L’addentellato normativo descritto che non lascia dubbio che l’ibrido di cane e ” selvatico”, ossia gli animali la cui ricerca costituiva l’obiettivo dell’ perquisizione contestata, in quanto proveniente dalla riproduzione di un anim di provenienza selvatica appartenente a una specie pericolosa, rientri nell’a di applicazione della fattispecie incriminatrice contestata. La previsione norma infatti, nel fare espresso riferimento alla “provenienza selvatica di u genitori”, consente di disattendere l’argomento difensivo secondo il quale il DM esame troverebbe applicazione alle sole “generazioni ivi citate referenti alla n in cattività delle specie animali selvatiche in esame” e non anche “agli incro specie diverse o comunque tra sottospecie diverse o tra selvatico e domestico”
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/10/2024.