Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7841 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7841 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condanNOME alla pena di mesi 9 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 e 5 D.P.R. 309/90, per aver d illecitamente, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazi e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione dal reato ascritto e, in subordine ordine alla mancata soluzione dal reato ex art. 131 bis cod. pen. Con il secondo motivo lamenta il diniego della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contesta recidiva e il minimo della pena.
Il ricorso .va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentat 10/09/2025, mentre il termine scadeva il 08/09/2025. Ad ogni modo, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censur avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in q sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di meri sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Cort legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazion tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogi come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esclu destinazione della sostanza stupefacente a uso personale, valorizzando un quadro indiziario grave, preciso e concordante. In particolare, il dato ponderale, pari a grammi 19,967 di sostan stupefacente, aventi un principio attivo pari al 46.8 %, da cui risultano ricavabili n. 62 medie e singole, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un taglierino intriso di so nonché il continuo via vai di soggetti tossicodipendenti dall’abitazione dell’imputato, ris elementi univocamente compatibili con un’attività di spaccio. Tale conclusione è ulteriormen corroborata dall’assenza di risorse economiche idonee a giustificare un acquisto di tale entità uso esclusivamente personale e dalla condotta di occultamento della cocaina all’interno di u sacchetto della spazzatura, sintomatica della piena consapevolezza dell’illiceità della detenzi Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ritiene pienamente dimostrata l’attività di posta in essere dall’imputato. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di applicaz dell’art. 131-bis cod. pen., attesa la rilevante quantità di stupefacente, la sua destinazio spaccio e la presenza di precedenti penali specifici, ostativi sia sotto il profilo ogget soggettivo, evidenziati dalla stessa Corte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla seconda doglianza, si ribadisce che le statuizioni relative al giudiz comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo suffic giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a reali l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep 04/07/2007 ) Rv. 236992 – 01; Sez.6, n. n. 6866 del 25/11/2009 Ud. (dep. 19/02/2010 ) Rv. 246134). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da
ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rilevato l’assenza di ulteriori elementi rispetto a quelli già valorizzati dal giudice di primo grado nella formulazione del giud equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, e pertanto deve ritenersi che ta valutazione soddisfi pienamente le esigenze di adeguamento della pena al fatto e alla personalità dell’imputato. A quest’ultimo è stata, infatti, inflitta una pena solo lievemente super minimo edittale previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pena che risul proporzionata e conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e che, come tale, non nece di alcuna rimodulazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore