Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18638 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 19/04/1989 COGNOME NOME nato il 10/07/1990
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di ricorsi; lette, altresì, le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME quale, contestato quanto ex adverso dedotto e richiesto, si è riportato al ricorso e a motivi, insistendo per il suo accoglimento.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di La Spezia, con la quale COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME erano stati condannati, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, per detenzione a fini di spaccio di farmaci oppioidi [n. compresse sequestrate il 10/07/2017, acquistate mediante utilizzo di false ricette ulteriori 392 compresse di cui ad altre false ricette (in La Spezia il 10/07/2027) formazione delle false prescrizioni mediche indicate in rubrica (in Arezzo, Seravezz Massa e Carrara dal 23/06/2017 al 06/07/2017); per furto pluriaggravato delle ricette in bianco ai danni di due medici; per appropriazione delle ricette in bianc ricettario di uno dei due sanitari (in Arezzo da data prossima al 15/07/2017 e sino 23/06/2017); infine, per truffa ai danni del Servizio sanitario (in Arezzo, Serave Massa e Carrara dal 23/06/2017 al 06/07/2017).
I giudici del gravame hanno richiamato la sentenza del primo giudice che aveva ritenuto dimostrata l’ipotesi accusatoria, secondo la quale gli imput attraverso la COGNOME, segretaria dello studio medico, avevano sottratto numerose ricette in bianco, formando falsamente prescrizioni mediche di farmaci contenent sostanze psicoattive (Oxicodone e Oxicontin), così traendo in inganno numerosi farmacisti, procurandosi detti farmaci al fine di farne commercio, verso l’est detenendone altra parte oggetto di sequestro in La Spezia il 10/07/2017.
Gli elementi probatori condensati nella CNR della Guardia di Finanza di La Spezia e nei successivi atti d’indagine trasfusi nell’informativa conclusiv 15/08/2018, avevano consentito, secondo i giudici del merito, di operare il sequest ai danni di NOME COGNOME, coimputato separatamente giudicato, di 252 compresse e di tre ricette, episodio dal quale prendeva il via l’indagine. Nel corso di essa, stati intercettati telefonate e messaggi, il cui contenuto aveva consentito di acce la falsa formazione delle ricette e la loro provenienza furtiva, nonché l’individua dei soggetti coinvolti nella vicenda, ricostruita dettagliatamente dalla pag. 4 sentenza impugnata. In tale contesto, erano stati rilevati i frequenti contat POLANCO con il CAMILO, soggetto sequestratario delle 252 compresse a base di oxicodone cloridrato, nel corso dei quali era stato proprio il primo a dare ord disposizioni al secondo, sul suo telefono essendo stata trovata anche IA foto d farmaco sequestrato e di ricette a firma dei due medici che avevano subito l’ille sottrazione delle ricette, egli avendo pure promesso a terzi la consegna di numerose pastiglie di oxicodone come quelle in sequestro, esigendone il pagamento.
Quanto, invece, alla COGNOME, pur in difetto di riferimenti alla donna nel corso delle comunicazioni intercettate, i giudici territoriali hanno rilevato stessa era dipendente dello studio medico, nel quale non erano avvenuti nel periodo
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d’interesse furti da parte di terzi, forzature delle porte di accesso, manomissi cassetti o accessi abusivi al computer. Inoltre, la VARGAS si occupava delle rice dei pazienti, lavorando sia in cartaceo che con un software con passwords note solo al medico e alla predetta, le ricette e i timbri di uno dei medici essendo ripost cassetto non chiuso della sua stessa postazione di lavoro. In conclusione, secondo l Corte del gravame, oltre ai due medici, la VARGAS era la sola persona a conoscere la password di accesso, perdendo rilievo le critiche difensive di una asserita care delle indagini quanto a terzi soggetti che avrebbero potuto perpetrare la sottrazi Peraltro, dal punto di vista della prova dell’elemento soggettivo, la Corte terri ha rilevato che il sistema organizzato da alcuni appartenenti alla comun dominicana del nord Italia escludeva la non consapevolezza della donna sulla finali della sua condotta che non era stata occasionale, ma continuativa per tutto il peri considerato, ai danni di ben due medici e avente a oggetto la stessa tipologia farmaco psicoattivo.
L’avv. NOME COGNOMEper COGNOME ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio contraddittorietà della motivazione quanto alla affermazione della pena responsabilità dell’imputato, non avendo i giudici del merito debitamente consider due aspetti della vicenda, vale a dire la mancanza di analisi tossícologiche s pastiglie in sequestro e la solo parziale ricostruzione delle conversazioni COGNOME e il COGNOME. Quanto al primo punto, ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione da parte della casa farmaceutica, limitatasi ad attestare l’integri blisters e la loro originalità sulla base di una riproduzione fotografica, laddo capacità drogante era stata ricavata solo sulla base delle indicazioni sul prin attivo contenute nella confezione (c.d. bugiardino). Quanto, invece, al secon profilo, la difesa ha rilevato che la Corte territoriale avrebbe attribuito all’im ruolo direttivo delle operazioni non emergente dalle evidenze probatorie, egli avendo fornito alcun contributo concorsuale materiale o morale, causalmente rilevante secondo una valutazione ex ante, non essendo stati neppure specificati i rapporti tra l’imputato e la COGNOME, né raggiunta la prova che il primo foss conoscenza di concorrere alla realizzazione dei reati contestati.
Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla mancata derubricazione in ipotesi di tentativo del reato di detenzione a finì di spacci pastiglie, da circoscriversi, peraltro, a quelle oggetto di sequestro, quanto al ulteriori rilevandosene il mancato ritrovamento, le stesse essendo state individu solo in base a un calcolo deduttivo emergente dalla verifica effettuata dalla Guar di Finanza con le rimanenti ricette, versandosi, pertanto, rispetto a esse, i situazione di c.d. droga parlata.
L’avv. NOME COGNOME per COGNOME ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto all’affermazione della penale responsabilità, rilevando che, nella specie, si sarebb inammissibilmente posto a carico dell’imputata l’onere della prova, sebbene fossero del tutto assenti riferimenti alla stessa nelle conversazioni intercettate o contat la donna e gli altri coimputati, non essendo stata effettuata alcuna perquisizione suoi danni, né una verifica dei suoi conti correnti. Sotto altro profilo, deducente ha rilevato la mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo dei reati, la condanna essendosi fondata unicamente sulla circostanza che la stessa sarebbe stata l’unica persona, oltre ai medici, a poter accedere alle ricette cartacee e ai timbri poter scaricare i flles-ricetta dal computer, rilevando che i timbri e le ricette incautamente custoditi in cassetti non chiusi , :4;: l esposti, pertanto, a rischio di furto, che la condotta contestata alla RAGIONE_SOCIALE avrebbe destato i sospetti dei due professionisti, che le firme apposte sulle ricette erano differenti, che sarebbe st inutile inventare il nominativo del paziente, l’imputata conoscendo quelli re unitamente ai loro codici fiscali, che la ricetta a favore della paziente “COGNOME era stata redatta a firma del dott. COGNOME laddove la stessa era paziente de dott. COGNOME circostanza ben nota alla VARGAS, infine, che non era emerso alcun profitto della VARGAS conseguente alla condotta di concorso contestatale.
Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, anche questo difensore avendo censurato la mancata riqualificazione del reato sub A) dell’imputazione quale ipotesi tentata e circoscritta alle sole pastiglie sequestrate, quanto alle rimanenti osservan che esse sarebbero state conteggiate in maniera solo deduttiva e, quanto alle prime, rilevando il mancato esperimento di analisi tossicologiche per confermarne l’entità quantitativa e qualitativa, precisando infine che, versandosi in ipotesi di c.d. dr parlata, in difetto di verifiche tossicologiche, si potrebbe al più configurare l’ipo cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME h depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore dell’imputata COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali, contestate le deduzioni del Procuratore generale, si è riportato al ricor insistendo nel suo accoglimento.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Le difese hanno omesso di considerare che, nella specie, si versa in ipotesi d conformità delle sentenze di merito, rilevandosi peraltro che, nonostante le prospetta violazioni di legge, le censure sono essenzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio, proponendo a questo giudice di legittimità una diversa lettura degli element ritenuta più corretta, senza evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogic manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il tema introduce anche quello della natura del controllo sulla motivazione devoluto questa Corte di legittimità, in caso di sentenze conformi di merito, ipotesi ravvis i allorquando la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldà con quella di grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, come nella specie, concordato nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova post fondamento della decisione, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv., 257595 – 0 Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). Ciò, a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, 5, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615 – 01). In ogni caso, l’esame degli aspett del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato de elementi probatori attiene interamente al merito e può essere valutato dalla Corte cassazione solo nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla lor dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio da parte del giudice di legittimità al tuttavia, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore cap esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/ Musso, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01), non potendo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME Rv. 253099 – 01). La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificar compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti di un apprezzamento plausibil ma non a stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ancora, il tenore di alcuni rilievi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un ass “silenzio” motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisare ch in sede di legittimità – non è censurabile una sentenza per il silenzio su una speci deduzione, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della senten complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01).
Alla stregua di tali principi, pertanto, il primo motivo formulato nell’interesse di entr gli imputati è manifestamente infondato. Quanto alla COGNOME, i giudici del merito hanno
congruamente motivato in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda all’esame, ritenendo le spiegazioni alternative sul procacciamento delle ricette cartacee e digitali del tutto astrat
password smentite da elementi fattuali pregnanti quali la conoscenza della
solo in capo alla stessa (oltre al sanitario cui erano riferibili le ricette stesse), elemento dirimente con il q
difesa non ha operato un effettivo confronto. Quanto al COGNOME la difesa ha introdotto temi che rassegnano a questa Corte questioni reiterative e in fatto, sottratte allo scrutinio
legittimità, avendo i giudici territoriali dato conto del contenuto incriminante dei dia rispetto al quale va ribadito che la lettura di tali dati è questione di mero fatto, insindacab
sede di legittimità, ove congruamente motivata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.
263715 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650 -01; n. 44938 del
05/10/2021, COGNOME Rv. 282337-01).
3. Anche il secondo motivo formulato nell’interesse di entrambi gli imputati, quanto alla mancata riqualificazione del reato sub A) della rubrica in tentativo, è manifestamente
infondato, oltre che generico.
Le censure non tengono in alcuna considerazione la circostanza che la sola detenzione, finalizzata al successivo spaccio, integra il reato per il quale si procede, secondo il chiaro disposto di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Quanto, poi, alla prova del detenzione delle pastiglie non oggetto di sequestro, siccome tratta dal contenuto incriminante delle comunicazioni, vale un richiamo ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al paragrafo che precede, avendo i giudici del merito dato atto delle conversazioni nel corso delle quali i correi dichiaravano la disponibilità di t ulteriori pastiglie. Anche la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stata omessa la verifica della qualità drogante delle pastiglie si pone come censura reiterativa e in fatto, a fronte d un ragionamento probatorio con il quale si è invece valorizzata la originalità e integrità dei farmaci, il cui principio attivo è indicato nelle stesse confezioni di vendita.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 aprile 2025