Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2625 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME RIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui RAGIONE_SOCIALE era stato condanNOME alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Rieti il 25 luglio 2018.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Roma, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Rieti, che rinveniva 26 scatoloni contenenti esplosivi pirotecnici di categoria TARGA_VEICOLO, su cui era apposta la scritta “x RAGIONE_SOCIALE“, risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuto che le emergenze probatorie non consentivano, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l’esperimento di una perizia – invocata dalla difesa del ricorrente – finalizzata a verificare la natura del materiale esplosivo e a riqualificare la fattispecie contestata all’imputato ex art. 678 cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 274477 – 01; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, COGNOME, Rv. 257344 – 01).
Ritenuto che l’elevato disvalore della condotta illecita di COGNOME, che veniva correlato all’ingente quantitativo di materiale pirotecnico sequestrato dalla RAGIONE_SOCIALE Rieti, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell fi g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso V8 gennaio 2026.