Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17269 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17269 Anno 2025
Data Udienza: 14/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 626/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 14/02/2025
GIORGIO POSCIA
R.G.N. 42405/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Corigliano Calabro il 30/08/1965
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica fatta pervenire dalla difesa, avv. NOMECOGNOME con p.e.c. in data 7 febbraio 2025, con la quale ha concluso chiedendo l ‘accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta relativa all’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in data 8 novembre 2024, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia domiciliare in relazione al reato di cui agli artt. 1 e 2 Legge n. 895 del 1967, per avere detenuto illegalmente e messo in vendita materiale rientrante nel novero dell’elencazione normativa degli esplosivi di cui alla legge citata, in assenza di licenza dell’autorità.
2.Avverso detta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, avv. P. COGNOME denunciando, con un unico motivo, omessa motivazione ovvero contraddittorietà della stessa in punto di sussistenza del reato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per materiale esplodente indicato nell’art. 678 cod. pen. deve intendersi quella sostanza priva di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo essere, invece, annoverate nella diversa categoria degli esplosivi, sanzionati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 497 del 1974, tutte quelle sostanze dotate di elevata potenzialità le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con un rilevante effetto distruttivo, tale da assimilarle alle armi da guerra in quanto il loro uso può produrre offesa alla vita e all’incolumità personale (si richiama Sez. U, n. 10901 del 15/10/1986).
Sicché, per il ricorrente, integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi (e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materiale esplodenti), la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati che in condizioni, quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, costituiscono pericolo per le persone o cose assumendo, nell’insieme, la caratteristica della micidialità, richiamando giurisprudenza indicata come in termini.
Tanto premesso, il ricorrente segnala che, nel caso di specie, l’accertamento della micidialità del materiale detenuto è avvenuto attraverso la posa su un terreno sabbioso, non compattato, sulla base della constatazione del mero spostamento della sabbia per effetto dello scoppio, accertamento probatorio in punto di verifica del requisito della micidialità, a parere del ricorrente, non sufficiente, trattandosi di requisito normativo inerente alla capacità distruttiva del materiale.
Di qui, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che sarebbe da qualificare come micidiale per una persona, lo scoppio nelle sue vicinanze di materiale dal quale deriva il mero spostamento della sabbia.
Appare poi genericamente indicato, nella motivazione, il riferimento agli ulteriori requisiti circa le modalità di confezionamento e le caratteristiche dell’ambiente in cui era detenuto il materiale.
3. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, stante l ‘ assenza di richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, ai sensi degli artt. 127 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.
La difesa, avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire memoria di replica, in data 7 febbraio 2025, con la quale ulteriormente argomentando il motivo di ricorso, ha concluso chiedendone l ‘accoglimento .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile perché devolve censura non consentita in sede di legittimità, per diverse ragioni.
1.1. Si contesta vizio di motivazione ma, in sostanza, si pretende una rilettura degli elementi di fatto, valutati dal Tribunale e posti a base della pronunciata conferma del titolo cautelare, rilettura inibita a questa Corte di legittimità.
L’ordinanza censurata ha in dicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistente la condotta ascritta all’ind agato in via provvisoria, valorizzando l’assenza della licenza per la detenzione e la vendita di quel materiale, il numero dei petardi, le modalità di accensione degli stessi.
Inoltre, il Tribunale si è soffermato, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, a considerare che la micidialità del singolo manufatto – da cui è stata desunta quella anche degli altri manufatti sequestrati -è stata materialmente verificata dalla polizia giudiziaria attraverso lo svolgimento di una prova di accensione, specificando che detta operazione ha provocato un cratere di undici centimetri, nonché indicando che l’esplosione di questo avrebbe avuto effetto distruttivo o avrebbe potuto provocare gravi lesioni.
Inoltre, l’ordinanza rende conto che l’attivazione di un gruppo di sette petardi del medesimo tipo Folgore 7, con accensione di un singolo esemplare aveva provocato l’esplosione simultanea degli altri, causando un cratere apparente del diametro pari a trentacinque centimetri e profondità pari a due centimetri, con proiezione di frammenti a distanza pari a 22,3 e 21,5 metri.
La diversa prospettazione difensiva, quanto all’inidoneità dell’accertamento perché svolto su sabbia, appare diretta a contestare, più che il contenuto della motivazione, la modalità di svolgimento di detto accertamento, valutazione di merito, non consentita in questa sede.
1.2. La motivazione, invero, è in linea con l ‘approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate , il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure.
Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01, di cui si riprendono le condivisibili argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 – dep. 2000, COGNOME, Rv. 215331 – 01).
Inoltre, si osserva che si tratta di motivazione esauriente e collimante con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la micidialità delle materie esplodenti è esclusa soltanto laddove si tratti di sostanze prive di potenzialità micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo, invece, essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi quelle caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo (tra le altre, Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857 -01; Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Rv. 244630 – 01).
Sicché, alla stregua delle risultanze acquisite, valutate dal Tribunale con ragionamento non manifestamente illogico e completo, in base ai principi che regolano l’attuale fase cautelare , non vi sono margini, nella presente sede, per riscontrare vizi del provvedimento censurato.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione delle censure devolute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME