Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a ACERRA il 27/10/1995
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 16/06/1997 ,
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto “annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.”
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di cui all’art. 678 cod. pen. per avere illegalmente detenuto 18 candelotti esplosivi artigianali, aventi peso lordo complessivo di circa 850 grammi e privi di etichettatura, e li aveva
condannati ciascuno alla pena di mesi due di arresto ed euro 60,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati con due distinti atti di impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
2.1. Con i primi due motivi, formulati in termini sovrapponibili, COGNOME e COGNOME denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla configurabilità della fattispecie incriminatrice contestata sia al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Secondo i ricorrenti, la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen. è configurabile solo quando il quantitativo delle polveri esplodenti sia superiore a 5 chilogrammi sicché doveva essere pronunziata in loro favore sentenza di assoluzione.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa seguendo un percorso motivazionale carente che non ha tenuto conto dalle concrete modalità della condotta e dal quantitativo, assai ridotto, di materiale esplodente posto in sequestro.
2.2. Nel ricorso proposto nell’interesse del solo COGNOME è dedotto come terzo motivo il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio; la pena inflitta sarebbe stata ‘determinata in modo “meccanico”, senza nemmeno spiegare le ragioni in base alle quali il calcolo non è partito dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va chiarito che non è ancora maturato il termine di prescrizione dovendosi aggiungere, in ragione dell’epoca di consumazione della contravvenzione (31 dicembre 2018), il periodo di sospensione della durata massima di un anno e sei mesi previsto dall’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (cfr. informativa provvisoria Sez. U., 12 dicembre 2024, COGNOME che, nel rispondere alla questione di diritto relativa all’applicabilità, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha
precisato che “per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall’I. gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021”).
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, va operata una distinzione tra “materie esplodenti” ed “esplosivi”.
In base a tale distinzione rientrano nella categoria delle “materie esplodenti”, utilizzate per fuochi di artificio, quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate nella categoria degli “esplosivi” quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo (da ultimo Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857 – 01).
Tale distinzione trova un supporto nella interpretazione letterale dell’art. 678 cod. pen. e della L. n. 497 del 1974, art. 10, atteso che la prima norma usa i termini “materie esplodenti”, mentre la seconda norma usa il termine “esplosivi”, di guisa che deve ritenersi applicabile la L. n. 497 del 1974 ogniqualvolta la detenzione illegale riguardi materie le quali, per la loro quantità e qualità, possano provocare effetti distruttivi devastanti sugli uomini e sulle cose.
2.2. Non sempre la detenzione di “materiale esplodente” è penalmente sanzionata.
Al riguardo, occorre fare riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 38 del T.U.L.P.S., 82 e 97 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S nonché dalla direttiva 2007/23/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
A mente dell’art. 38 del T.U.L.P.S. chiunque detenga “materiale esplodente” deve farne denuncia, entro le 72 ore successive, all’ufficio locale di pubblica sic rezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.
Il primo comma dell’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., tuttavia, fissa un’eccezione a detta regola stabilendo che «possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati
ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della “categoria V), gruppo D)” fino a 5 kg. netti e della “categoria V, gruppo E”, in quantità illimitata».
Le citate “categorie” sono quelle previste dall’art. 82 Reg. T.U.L.P.S che ne individua cinque: I) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; II) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; III) detonanti e prodotti affini negli effe esplodenti; IV) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; V) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
A sua volta la “categoria V) … munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” si articola in più “gruppi” tra cui:
gruppo C 1) giocattoli pirici;
gruppo D: che comprende anche i manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
gruppo E 1) munizioni giocattolo; 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti; 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementieri; 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita).
L’art. 3 della direttiva 2007/23/CE individua nell’ambito degli “articoli pirotecnici” – definiti “qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o’ una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto-mantenute”- più gruppi.
Nel gruppo dei “fuochi d’artificio” (“gruppo a”) sono ricompresi nella “categoria 4” i “fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana”.
Nell’interpretare le norme appena richiamate, la giurisprudenza di legittimità ha precisato con esclusivo riferimento alle “polveri” e ai “prodotti affini negli effetti esplodenti”, come categorizzati nell’art. 82 cit. (Sez. 1, n. 28590 del 5/2/2021, Infante non massimata) e comunque non rientranti, nella “categoria 4 del Gruppo A” di cui alla all’art. 2 della direttiva 2007/23/CE (Sez. 1, n. 46212 del 11.11.2021 ric. NOME COGNOME non massimata) che «non integra la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza
autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi (cfr. Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223065; conforme Sez. 1, n. 11176 del 13/2/2015, COGNOME, Rv. 262828)».
2.2. Pur sollecitata dai motivi di appello, la Corte territoriale non ha in alcun modo specificato, mediante il necessario accertamento in fatto, in quale categoria rientrano i “candelotti esplosivi” detenuti dagli imputati e se, conseguentemente, possa trovare applicazione il limite di peso di cui all’art. 97 cit., con conseguente impossibilità di configurare il reato contestato.
La sentenza impugnata deve, per le esposte considerazioni, essere annullata con rinvio per muovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che, attenendosi ai principi di diritto sin qui delineati, colmerà le indicate lacune motivazionali.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti e non preclusi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso, in Roma 14 gennaio 2025.