Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39125 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 24/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 20 marzo 2025, ha ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza di Napoli che ha respinto la richiesta di rinvio di esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47ter , comma 1ter , ord. pen. presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 146 e 147 cod. pen, e 47ter ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente in quanto espressione di una valutazione carente e parziale che, facendo riferimento alla sola incompatibilità con il regime carcerario, non tiene conto della giurisprudenza di legittimità per cui il differimento della pena può essere disposto anche quando la prosecuzione della detenzione comporta un trattamento disumano e degradante.
In data 30 agosto 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente in quanto espressione di una valutazione carente e parziale in quanto non tiene conto della giurisprudenza di legittimità per cui il differimento della pena può essere disposto anche quando la prosecuzione della detenzione comporta un trattamento disumano e degradante.
La doglianza Ł infondata.
2.1. Ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: ‘se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286bis , comma 2, del codice di procedura penale’, ovvero se deve aver luogo
nei confronti di persona affetta ‘da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione’.
In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma Ł che la ‘persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere piø, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative’.
Il differimento facoltativo ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., invece, può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.
Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47ter , comma 1ter , ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225 – 01).
Si Ł infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 – 01).
2.2. La valutazione sulla ‘grave infermità’ consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all’istituto penitenziario in cui Ł ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonchØ alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, COGNOME, n. m.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, COGNOME, n. m.).
Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, COGNOME, Rv.260780; Sez.1,n. 8936del22/11/2000, COGNOME, Rv.218229 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv.269200 – 01), eventualmente anche al fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917 – 01).
Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione «Ł tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possano essere adeguatamente preservate all’interno dell’istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell’età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale si Ł conformato ai principi indicati rendendo una motivazione adeguata che risulta coerente agli elementi acquisiti.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, il Tribunale, pure ripercorrendo gli argomenti esposti nel primo provvedimento, ha tenuto specifico e attento conto del contenuto della consulenza della difesa e delle relazioni mediche in atti, dalle quali risulta che le condizioni di salute del condannato, detenuto in un istituto nel quale vi Ł un centro SAI, sono compensate, stazionarie e gestibili in regime detentivo. Ciò anche considerato che l’autonomia del detenuto non risulta compromessa, che il trattamento terapeutico in ambito carcerario Ł adeguato e che non vi Ł una prognosi infausta a breve termine, per cui non vi sono allo stato elementi dai quali poter inferire che la prosecuzione della detenzione sia qualificabile come disumana e degradante.
Nel caso specifico, inoltre, la valutazione complessivamente svolta risulta completa in quanto nella motivazione si dà anche conto del giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice della sorveglianza tra l’effettiva serietà delle condizioni riscontrate e l’attuale pericolosità del condannato, che Ł stata coerentemente desunta dallo stabile inserimento dello stesso nel clan RAGIONE_SOCIALE e dal ruolo apicale rivestito nell’organizzazione finalizzata al narcotraffico nella quale sono affiliati pure figli.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.