Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41407 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41407 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 28/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 3 luglio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di differimento pena o detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica – per motivi di salute – introdotta da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.Il titolo in esecuzione, ricordato in premessa, concerne la condanna per omicidio volontario ed altro, con residuo pena pari ad anni 23 e mesi 9 di reclusione.
Il Tribunale in motivazione ripercorre le vicende esecutive, caratterizzate dalla insorgenza di problemi di salute psichica del XXXXXXXX.
Costui ha ottenuto un differimento della pena (nelle forme della detenzione domiciliare) nel giugno del 2024 per problemi di salute psichica (sulla base dei contenuti di Corte cost. n.99 del 2019). Una volta rientrato in carcere Ł stato ritenuto compatibile con la prosecuzione della detenzione.
3.Secondo il Tribunale, che valuta i contenuti di una relazione sanitaria del 16 giugno 2025, anche nella attuale fase i disturbi già riscontrati (psicosi nas e disturbo di personalità) sono – attraverso il trattamento farmacologico e supporto psicologico – in buon compenso clinico.
In particolare viene evidenziato che : a) alcuni atteggiamenti aggressivi sono stati ascritti ad una mancata assunzione della terapia farmacologica; b) la minaccia di comportamenti autolesivi va letta come dipendente da un tentativo di manipolazione; c) non vi Ł necessità di valutazione ulteriore della condizione psichica tramite perizia, in ragione della ampiezza della documentazione acquisita; d) la consulenza di parte formula conclusioni astratte e la stessa attestazione della ASL di Rieti (secondo cui il detenuto potrebbe giovarsi di un ulteriore periodo trascorso in comunità), non equivale ad una attestazione di incompatibilità con la detenzione.
Viene inoltre evidenziato che le esigenze di tutela della collettività, ancora presenti in grado elevato, vanno ritenute prevalenti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Con unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.
Si afferma – in sintesi – che il Tribunale ha espresso in modo del tutto assertivo il convincimento di ‘adeguatezza delle cure’ all’interno della struttura carceraria, cure essenzialmente basate sulla somministrazione di farmaci. Tanto il consulente di parte che gli stessi specialisti della RAGIONE_SOCIALE Rieti avevano espresso perplessità sulla adeguatezza del trattamento e ciò avrebbe imposto la esecuzione di una perizia, a fronte della gravità della diagnosi . La stessa favorevole esperienza di detenzione domiciliare vissuta nel 2024 legittimava queste conclusioni, a fronte di un peggioramento delle condizioni registratosi in carcere.
Anche il tema della pericolosità sociale, secondo la difesa, viene trattato in modo affrettato, specie considerando i circa nove anni di presofferto e la assenza di violazioni dei limiti durante il precedente periodo di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Va ricordato, in premessa, che la norma in tema di sospensione obbligatoria – art. 146 co.1 num.3 cod.pen. -nell’escludere ogni bilanciamento con esigenze specialpreventive, presuppone – tuttavia – una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni),mentrequella in tema di sospensione facoltativa – art. 147 co.1 num. 2 – nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in «condizioni di grave infermità fisica» postula una differente rilevanza delle patologìe (intese come di minore gravità) e richiede – in via generale – che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura dell’infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (Sez. I, n. 26136 del 6.6.2012, COGNOME, rv 253087) o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie,non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all’art. 11 ord. pen. (in tal senso Sez. I, n.972 del 14.10.2011, ric. COGNOME, rv 251674; Sez. I n. 1371 del 24.11.2010, ric. COGNOME, rv 249319; Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478) .
Si Ł altresì precisato che il differimento – in via generale – non Ł di per sŁ ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione (Sez. I n. 22373 del 8.5.2009, ric. Aquino, rv 244132; Sez. I n. 16681 del 24.1.2011, rv 249966).
Ciò posto, nel solo caso della sospensione facoltativa (art. 147) Ł lo stesso legislatore ad evidenziare come il differimento dell’esecuzione non veda del tutto estranea, nell’esercizio della discrezionalità del giudice, la considerazione della perdurante pericolosità sociale (l’art. 147 co.4 nega, nei suoi contenuti, l’accesso alla sospensione facoltativa in ipotesi di ritenuta sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti). Già in tale quadro (relativo alle norme contenute nel codice penale), dunque, emerge sul piano normativo l’esistenza di una volontà di bilanciamento (lì dove si versi in ipotesi di sospensione facoltativa) tra tutela della salute e contenimento della pericolosità sociale, sia
pure nei casi di minore gravità ed in una ottica solo in parte superata dalla evoluzione della legislazione nel settore del diritto penitenziario.
Qui infatti, in virtø di un assetto normativo progressivo, derivante da plurimi interventi legislativi, la misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute realizza comuni finalità umanitarie e assistenziali e ripete in larga misura i presupposti di fatto delle due norme testŁ citate (art. 146 e art. 147 cod.pen.) nell’ambito di un microsistema che vede tuttavia alternarsi la prevalenza dell’una o dell’altra tra le diverse esigenze in contrasto (tutela della salute/ contenimento della residua pericolosità).
Se infatti la previsione dell’art. 47 ter comma 1 in caso di «condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» Ł declinata in termini di obbligatorietà del trattamento domiciliare, in ciò atteggiandosi come proiezione del disposto di cui all’art. 146 cod.pen., Ł pur vero che tale disposizione si applica esclusivamente in ipotesi di residuo pena non superiore a quattro anni e con esclusione dell’area di cui all’art. 4 bis ed in tale assetto Ł dato percepire un limite applicativo correlato a condizioni soggettive (entità del residuo pena/reato commesso) che nulla hanno a che fare con il tema sanitario/assistenziale ma realizzano esigenze di tutela della collettività .
La previsione, inoltre, del comma 1 ter che consente di applicare la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell’entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all’art. 4 bis (tra le molte Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, COGNOME, rv 218762; Sez. I n.8993 del 13.2.2008, COGNOME, rv 238948; Sez. I n. 18439 del 5.4.2013 ric. COGNOME, rv 255851) si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore agli articoli 146 e 147 del codice penale, ontologicamente differenti tra loro. La Corte costituzionale ne ha esteso la portata applicativa alle ipotesi di infermità psichica non incidente sulla capacità di intendere e di volere con la nota decisione n.99 del 2019.
4. In ciò Ł di certo possibile scorgere una volontà (tanto del legislatore che del giudice delle leggi) tesa a realizzare un contemperamento tra le esigenze umanitarie e terapeutiche da un lato e il contenimento della residua pericolosità dall’altro, posto che la misura in questione consente di evitare – in ogni caso – l’effetto sospensivo della pena e mantenere un controllo, ove necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto (così, tra le altre,Sez. I n. 4328 del 12.6.2000, ric. Sibio, rv 216912).
In detto quadro incide, dunque, anche l’obbligo del giudice della sorveglianza di valutare – al di là della consistenza e gravità delle patologìe – la concreta adeguatezza del trattamento terapeutico offerto in ambito penitenziario, aspetto piø volte segnalato anche dalla giurisprudenza della Corte Edu. Il Tribunale, in altre parole, non può evitare di confrontarsi con la effettiva adeguatezza o meno delle terapie in atto presso la struttura detentiva, dovendo motivare su tale aspetto in modo specifico (indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, in Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478; Sez. I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894). La linea interpretativa di cui sopra Ł stata -di recente – rafforzata dai contenuti della decisione emessa dalla I Sez. della Corte Edu nel caso Libri contro Italia (sent. del 11 gennaio 2024), contenente un accertamento di violazione dell’articolo 3 della Convenzione Edu (disposizione che pone il divieto di trattamenti inumani o degradanti). In detto arresto Ł stato evidenziato, tra l’altro che l’aspetto della «qualità delle cure fornite» deve essere oggetto di verifica in concreto e non in astratto, pena, appunto la violazione dei parametri imposti dall’art. 3 della Convenzione.
5. Calando tali principi nel caso in esame va rilevato che il Tribunale, pure a fronte di aspetti problematici già emersi nel corso della esecuzione, ha recepito in modo alquanto formale ed assertivo la prospettazione di ‘compenso’ della patologìa psichica espressa
dall’area sanitaria (effetto correlato esclusivamente alla intensità del trattamento farmacologico), senza una verifica di effettiva adeguatezza delle terapie in atto da realizzarsi anche con accertamento peritale (v. per tutte Sez. I n. 39798 del 16.05.2019, rv 276948).
Sotto tale profilo la doglianza difensiva va ritenuta fondata e da ciò deriva l’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.