Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30091 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
RITENUTO IN FATTO
XXXXXXXX sta espiando la pena detentiva di anni venticinque, mesi undici e giorni ventitrØ di reclusione in esecuzione di provvedimento di cumulo relativo a tre sentenze di condanna per reati, rispettivamente di concorso in estorsione continuata e pluriaggravata, di associazione mafiosa, di intestazione fittizia al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di reimpiego di proventi illeciti. ¨ interessato da altri procedimenti in corso.
Acquisita la relazione in data 25/02/2025 della casa Circondariale di XXXXXXXXXXX, dove il condannato era assegnato per ragioni sanitarie dal 30/06/2023, e la relazione medico legale dello specialista della U.O.C. in data 13/01/2025, il Tribunale prendeva atto del corretto comportamento tenuto dal XXXXXXXX in carcere ed evidenziava che, a fronte della diagnosi di cardiopatia ischemico-ipertensiva sintomatica e caratterizzata da crisi pressorie, già sottoposta a rivascolarizzazione coronarica, XXXXXXXX era stato controllato piø volte dal medico di reparto; dal diario clinico non risultavano acuzie sanitarie tali da indurre l’alterazione di parametri vitali, nØ difficoltà di gestione sanitaria del detenuto, nØ emergevano elementi che potessero far ravvisare una condizione di grave infermità fisica e, pur ritenendosi necessari costanti contatti con i presidi sanitari del territorio perchØ non potevano escludersi eventi acuti non prevedibili, con improvvise variazioni in pejus dello stato di salute del condannato, la valutazione dal punto di vista clinico era di compatibilità con lo stato di detenzione.
Il Tribunale di sorveglianza riteneva la relazione sanitaria esaustiva e completa perchØ esitata dopo un’attività di monitoraggio, protrattasi per oltre 18 mesi, senza alcuna
– Relatore –
Sent. n. sez. 2054/2025
CC – 12/06/2025
R.G.N. 14410/2025
rilevazione di acuzie e in presenza di una costante gestione sanitaria da parte della struttura medica collegata all’istituto di pena di XXXXXX.
Anche gli eventi acuti, non prevedibili, da fronteggiare fuori dal circuito carcerario, avrebbero comportato l’intervento delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario nazionale al pari di quanto sarebbe accaduto con riferimento ad un paziente libero; e il XXXXXXXX, se detenuto, ne avrebbe potuto ugualmente usufruire in forza delle disposizioni di cui all’art. 11 ord. pen.
Il Tribunale riteneva altresì che la detenzione domiciliare presso l’abitazione della figlia non avrebbe garantito migliore assistenza sanitaria, comportando al piø la medesima necessità di ricoveri esterni nelle ipotesi di acuzie, e che la situazione detentiva in atto non poteva comunque considerarsi contraria al senso di umanità, poichØ, pur in presenza di un quadro patologico problematico,lo stato di reclusione non comportava alcuna particolare sofferenza aggiuntiva rispetto alle sue condizioni di salute.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME per dolersi della nullità dello stesso per violazione di legge e contraddittorietà o assenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
La difesa ha ricordato: che la situazione clinica di XXXXXXXX era stata definita grave e incompatibile con la detenzione già da due perizie medico-legali svolte subito dopo l’arresto; che già due volte la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio per nuovo giudizio provvedimenti del Tribunale di sorveglianza che avevano rigettato l’istanza di differimento pena con detenzione domiciliare; che nel periodo della custodia cautelare il detenuto era stato colpito da infarto e gli era stata riscontrata la c.d. ‘malattia dei tre vasi’, che non si Ł risolta e comportava rischi elevati in un soggetto iperteso, al quale non poteva essere apposto ‘stent’ per il terzo vaso.
Già in una precedente relazione della Casa Circondariale in data 25/07/2023 era stato evidenziato che il detenuto doveva essere sottoposto a scintigrafia miocardica, alla quale non si era proceduto, e tutta la documentazione sanitaria dava conto della necessità di contatto continuo con strutture sanitarie esterne.
Il provvedimento impugnato si basava esclusivamente sulla recente relazione sanitaria del 13/01/2025, che tuttavia non era accompagnata dal diario clinico al quale faceva riferimento, impedendone così il diretto controllo, e che smentiva quanto contenuto in precedenti relazioni della stessa struttura, tanto da far sorgere dubbi sulla sua attendibilità.
Finiva, infatti, per affermare che non vi era la necessità di contatti con le strutture esterne e per di piø trascurava la necessità dell’approfondimento, già richiesto oltre due anni prima e mai effettuato, della scintigrafia miocardica.
Il Tribunale di sorveglianza non aveva acquisito tutti gli elementi necessari per spiegare questa evidente discrasia.
In tal modo il Tribunale di sorveglianza, quale giudice del rinvio, non si era attenuto alle direttive impartite dalla Corte di cassazione, che aveva indicato la necessità di effettuare una valutazione sulla concreta pericolosità del condannato in rapporto alle sue condizioni di salute, che avrebbero potuto in ipotesi incidere – affievolendola – sulla capacità di reiterare la commissione di reati ove il predetto fosse stato sottoposto a misura extramuraria.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso con memorie scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Appare utile riepilogare gli snodi della complessa vicenda procedimentale che ha
caratterizzato l’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena per gravi ragioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da XXXXXXXXXXXXXX.
L’originaria istanza era stata respinta dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con un’ordinanza del 30/03/2022, che era stata annullata da Sez. 1, n. 3063 del 29/11/2022.
Questo primo provvedimento di annullamento si fondava innanzitutto sul fatto che il Tribunale si era basato su due relazioni sanitarie, l’una della Casa circondariale di XXXXXXX e l’altra della Casa circondariale diXXXXXXXX, senza accorgersi che la prima riguardava altro soggetto, NOME COGNOME.
Inoltre, aveva travisato il referto del Pronto soccorso dell’Ospedale Civico di XXXXXXX, perchØ imputava ad esso, e non al servizio sanitario della Casa circondariale di Palermo, l’affermazione di apparente stazionarietà e trattabilità solo in parte, con le risorse cliniche e terapeutiche della Casa circondariale, delle patologie da cui il richiedente era affetto, con in piø la previsione di possibili se non probabili ulteriori trasferimenti in luoghi esterni di cura con carattere di urgenza.
Per questi errori era stata ritenuta illogica e incoerente l’affermazione del Tribunale in ordine al fatto che il richiedente non necessitava di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.
Il provvedimento di annullamento censurava anche il fatto che non si era proceduto a perizia.
Si Ł pertanto celebrato un primo giudizio di rinvio, all’esito del quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 26/09/2023, rigettava nuovamente l’istanza.
A seguito di ulteriore ricorso si Ł pronunciata per la seconda volta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 5, n. 35229 del 24/05/2024, che ha annullato anche questa ordinanza.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza, emesso in sede di primo giudizio di rinvio, veniva censurato sotto due profili:
1.per la sua estrema laconicità, che non consentiva di ricostruirne il relativo percorso valutativo, in quanto ometteva di indicare compiutamente le patologie dalle quali il detenuto era affetto, l’eventuale presenza di situazioni di rischio ad esse connesse, le caratteristiche della struttura sanitaria penitenziaria ove egli era attualmente ricoverato e la capacità della stessa di garantire, in rapporto alla patologia e agli eventuali rischi quoad vitam che le stesse in ipotesi determinassero, immediati interventi a tutela della sua incolumità; mancante era anche la valutazione sulla pericolosità del detenuto in rapporto alle condizioni di salute del medesimo, che avrebbero potuto, in ipotesi, incidere sulla capacità di reiterare la commissione di reati ove sottoposto a misura extramuraria;
2.perl’affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui il quadro clinico di XXXXXXXX sarebbe compatibile con il regime detentivo dopo il suo trasferimento presso la Casa circondariale di XXXXXXXXXXX, dotata di Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva – SAI, perchØ essa appariva contraddetta dalla circostanza che egli doveva effettuare delle verifiche presso strutture sanitarie esterne al carcere, che non risultavano essere state effettuate al momento della decisione.
Rispetto a tali censure occorre quindi verificare se il provvedimento emesso nel secondo giudizio di rinvio e oggetto dell’odierno ricorso abbia motivato su tutti i profili.
Il provvedimento impugnato contiene una dettagliata descrizione del quadro clinico del condannato, indicando per tutto il periodo di osservazione delle patologie evoluzione, terapie, trattamenti e concrete esigenze di carattere sanitario.
Vi si delinea, sulla base di una relazione aggiornata a firma dello specialista della U.O.C, Tutela Salute Istituti Penitenziari – Presidio Sanitario della Casa Circondariale di
XXXXXXXXXXX, una diagnosi di cardiopatia ischemico-ipertensiva sintomatica caratterizzata da crisi pressorie e già sottoposta a rivascolarizzazione coronarica.
Vi si attestano plurimi controlli da parte del sanitario di reparto e si attesta che da tutte le relazioni in atti e dal diario clinico non risultano episodi di acuzie nel lungo periodo di osservazione.
La documentazione esaminata nel provvedimento contiene relazioni, l’ultima delle quali Ł del 25/02/2025, pochi giorni prima dell’emissione del provvedimento impugnato.
Va, fra tutti questi elementi, soprattutto sottolineata l’attestazione non smentita da altri elementi e non messa in dubbio dal ricorrente che negli ultimi diciotto mesi non si erano registrate acuzie o episodi allarmanti, tali da legittimare il dubbio sull’adeguatezza dei trattamenti in atto e da prefigurare un aggravamento delle sue condizioni.
Il fatto che non risulti eseguita la scintigrafia miocardica, che era stata ritenuta necessaria due anni fa, a fronte dell’esame complessivo della gestione sanitaria a XXXXXXXXXXX sin dal 30/06/2023, non può considerarsi determinante, visto che non si fa rilevare in che termini la mancata esecuzione di essa incida oggi sulla ricostruzione del quadro clinico.
Lo stesso si dica con riguarda alla doglianza per la mancanza della cartella clinica in allegato agli atti, posto che i suoi contenuti sono stati espressamente riportati nella documentazione e che in ogni caso il condannato o il suo difensore ne possono avere copia facendone richiesta alla struttura penitenziaria.
Anche in questo caso la difesa non specifica l’interesse ad avere agli atti la cartella clinica nella sua interezza.
Il giudizio sui rischi di reiterazione del reato si ricava dal riferimento alle condotte di associazione mafiosa e connesse, messe in atto fino in tempi recenti.
La valutazione piø rigorosa di questi rischi, seguita dal Tribunale di sorveglianza, derivava dal fatto che XXXXXXXX chiedeva di rientrare – seppure in detenzione domiciliare – a casa della figlia a Palermo, cioŁ nello stesso territorio nel quale ha svolto attività criminale di tipo mafioso, senza che siano stati acquisiti elementi in ordine alla definitiva cessazione dell’operatività dell’organizzazione criminale alla quale faceva riferimento nØ in ordine alla definitiva rescissione dei suoi pregressi legami con la stessa.
Sul piano della tutela delle esigenze di salute il provvedimento prefigura la possibilità che, in relazione al quadro patologico del condannato, complesso ma in atto adeguatamente governato dai trattamenti in corso, possano insorgere eventi acuti con improvvisi peggioramenti del suo stato di salute.
Non vi Ł, pertanto, alcuna omissione di motivazione, ma, attraverso un apprezzamento di merito congruamente motivato e agganciato a dati tecnici controllabili e plausibili e quindi anche insindacabili in sede di giudizio di legittimità, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che tali eventi non sono prevedibili e che possono verificarsi a prescindere dall’adeguatezza del trattamento sanitario in atto assicurato in carcere e a prescindere dal luogo nel quale viene espiata la pena.
Quanto all’insorgere della necessità di avvalersi delle strutture sanitarie esterne, il ricorso alle quali Ł comunque garantito dall’amministrazione penitenziaria con apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 11, comma 4, ord. pen., la motivazione rappresenta che tale prospettiva non sarebbe scongiurata dalla misura alternativa della detenzione domiciliare, che non potrebbe consentire un controllo sanitario piø intenso e adeguato di quello offerto
presso la struttura penitenziaria che lo ospita.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la motivazione della decisione impugnata risulta avere correttamente applicato il principio per il quale, «in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma Ł tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchØ l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico». (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023,
D., Rv. 285458 – 01)
4. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME