Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40454 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 01/10/2025
R.G.N. 20972/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a NOMEXXXX il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di XXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza avanzata dal detenuto NOME, intesa all’ottenimento del rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., o all’applicazione della detenzione domiciliare, sostitutiva del rinvio, prevista dall’art. 47ter , comma 1ter , della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
A tale decisione il Tribunale perveniva dopo aver escluso, alla luce della relazione sanitaria aggiornata trasmessa dall’istituto di pena, la sussistenza di una situazione di grave infermità fisica, non fronteggiabile in ambito intramurario e/o umanamente intollerabile; e dopo avere altresì rimarcato, anche in valutazione comparativa, l’elevato grado di pericolosità sociale del richiedente.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Mediante unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
L’ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente apprezzato le gravi patologie, di cui il ricorrente, ultraottantenne, sarebbe portatore, che rivestirebbero natura cronica e tale da richiedere un frequente monitoraggio clinico-specialistico, nØ avrebbe valutato se, in relazione alle medesime patologie e in rapporto all’età, la detenzione in atto fosse compatibile con il senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena.
La pericolosità sociale del soggetto sarebbe stata unicamente desunta dalla biografia penale del condannato, senza alcun approfondimento delle risultanze dell’osservazione penitenziaria.
Il dovuto bilanciamento di interessi, tra la necessità dell’espiazione, i bisogni terapeutici, le esigenze di prevenzione dei reati e la tollerabilità della detenzione, sarebbe stato pretermesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il Tribunale di sorveglianza non si Ł discostato dai consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini del differimento c.d. facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., o della detenzione domiciliare, che ne mutua i presupposti, Ł necessario che la malattia da cui Ł affetto il condannato (fisica, o psichica con ricadute organiche) sia grave, cioŁ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi altresì rapportare tale valutazione alle esigenze di sicurezza della collettività, che meritano altresì di essere tutelate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251674-01), nonchØ al senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27, terzo comma, Cost. e lo stesso art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760-01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274879-01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 43488 del 24/11/2010, COGNOME, Rv. 249058-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, COGNOME, Rv. 228289-01), alla ricerca del piø equilibrato componimento.
L’ordinanza impugnata, muovendosi all’interno della cornice legale di riferimento sopra richiamata, ha operato una disamina particolareggiata della situazione clinica dell’interessato.
Per come riportato dal giudice di merito, NOME risulta affetto, allo stato, ossia all’esito di un’osservazione diretta e aggiornata delle sue condizioni di salute, riflessa dalla piø recente relazione dei medici operanti nel penitenziario, da « BPCO , ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipertrofia prostatica ». A suo carico sono state recentemente diagnosticate, altresì, « protusioni discali , di verosimile natura osteo-porotica ». Il rischio di « acuzie di natura cardio-polmonare » deve essere rapportato all’età, nel quadro di condizioni di salute definite come « stazionarie ».
Il Tribunale di sorveglianza specifica che tale stato clinico « Ł costantemente monitorato con accertamenti diagnostici e visite specialistiche », effettuati anche in strutture sanitarie esterne all’istituto di pena, e che il detenuto, per le sue difficoltà motorie, « continua a ricevere l’ausilio di un assistente alla persona per lo svolgimento delle normali attività quotidiane ».
¨ alla luce di ciò che il Tribunale esclude l’esistenza delle condizioni per concedere il rinvio dell’esecuzione della pena, o la detenzione domiciliare in surroga, ossia dopo aver constatato l’inesistenza di patologie realmente incompatibili con lo stato detentivo, o tali da procurare sofferenze oltre i limiti della umana tollerabilità per un soggetto ristretto in istituto di pena, e dopo avere altresì richiamato l’elevato grado di pericolosità sociale del richiedente, autore di gravi reati sessuali commessi di recente, nonostante l’età avanzata.
L’ordinanza impugnata non Ł dunque eccepibile neppure dal lato motivazionale, perchØ essa impeccabilmente richiama l’obiettività clinica e le risultanze medico-legali sopra sintetizzate, riferite all’attualità, e provenienti dai sanitari del servizio pubblico nazionale che hanno la responsabilità delle cure, ed opera ogni opportuno e dovuto bilanciamento con gli ulteriori interessi legalmente rilevanti.
La conclusiva valutazione – nel senso della possibilità, allo stato, di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario, senza negativa incidenza sui profili di umanità della pena e dignità dell’espiazione – Ł esente da illogicità, o altre criticità del ragionamento,
rilevabili in questa sede.
Il giudizio di prevalente ostatività, assegnato nel predetto bilanciamento al profilo di pericolosità sociale, risulta, del pari, ineccepibilmente argomentato e le censure al riguardo esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.