Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME CUI: CODICE_FISCALE) nato il 03/08/1993
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermat 3 la pronuncia emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, con cui l’imputato NOME COGNOME è stato condannato, applicata la recidiva contestata e considerata la scelta del ri 😮 abbrevi alla pena di mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 1.166 di multa, in ord ne al re cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Caronno Pertuse la, il 6 marzo 2024. Ha, altresì, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente E del bilancino in sequestro, la restituzione degli altri beni agli aventi diritto, nonché l’es )ulsio straniero a pena espiata.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [1 opone ricors per cassazione, deducendo, con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma , lett. e) co proc. pen., vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento del ‘unicità de condotta criminosa contestata e al mancato assorbimento della condotta di ietenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il profilo di doglian, a si conc in censure generiche e aspecifiche e non si confronta con la sentenza impugnat che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni gobatorie immune da vizi logico-giuridici, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, ritenendc , alla stre del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l’assort imento d condotta di detenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti è s kordinato duplice presupposto che si tratti della medesima sostanza drogante e che le c >ndotte siano poste in essere contestualmente, non essendo ravvisabile, allorquando le dil Ferenti azion tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, cos :ituiscan violazioni della stessa disposizione di legge, come nel caso di specie, in ci i le sud condotte sono connesse limitatamente alla località (cfr. Sez. 3, n. 23759/2023 Rv. 284666; Sez. 6, n. 22549/2017, Rv. 270266; Sez. 4, n. 22588/2005, Rv. 232094; Sez. 6, n. 230/1999, Rv. 215175). Pertanto, le stesse non possono costituire un’unic, condotta di detenzione e come tale punibile con una sola sanzione (fogli 4 e 5 della sentenz 3 impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 7404/2015, Rv. 262421).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen , segue, legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sc mma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonera (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenio del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 2 aprile 2025.