Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 24/07/2004
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten di cui in epigrafe lamentando violazione di legge vizio motivazionale in punt affermazione di responsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elem certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in seque
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il 28 aprile 2025 è stata depositata memoria difensiva a firma dell’Avv. NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente con la quale si è insistito per l sibilità del ricorso chiedendo la rimessione degli atti al Presidente della Co
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assol tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assert
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazio della Corte di appello, che appare iogica e congrua, nonché corretta in pun diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elemen prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della d zione allo spaccio, sottolineando come se il mero dato quantitativo non è dirim per provare la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, perché è poss che un consumatore decida di comprarsene in quantità superiore all’utilizzo q tidiano in modo da avere una scorta, è però necessario che l’imputato abbia i m economici per procurarsi tale scorta e spieghi come e dove l’ha comperata. caso di specie, il COGNOME, studente e dunque privo di redditi tali da compera insieme 50 grammi di hashish, ha allegato (senza però fornire elementi che provino) di avere, utilizzato il denaro ricevuto in regalo per il suo dici compleanno, ma non ha spiegato da chi e quale somma ricevette e neppure da ch ed a quale prezzo comperò la sostanza. Ne consegue la scarsa credibilità della tesi. Si deve aggiungere poi -secondo la logica motivazione dei giudici del gra del merito – che un altro elemento che milita a favore della detenzione a f spaccio è la considerazione che, secondo comune esperienza, se il COGNOME ave detenuto la sostanza a fine di uso personale, non l’avrebbe mai portata con s l’avrebbe conservata in casa od in un luogo sicuro, da dove prenderla al biso Se l’avesse effettivamente appena comperata, come ha sostenuto l’imputato, n sarebbe rimasto in strada con gli amici, con la droga nascosta negli slip,. vrebbe portata a casa, l’avrebbe consumata e poi sarebbe uscito.
Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.
Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991).
Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, COGNOME ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, COGNOME, Rv. 254695).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
N.
6853/2025 GLYPH
R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
mende.
Così deciso il 13/05/2025