Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11631 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11631 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Trento dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato la sua istanza di rinvio (obbligatorio ovvero facoltativo) dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ammettendolo alla detenzione domiciliare «umanitaria», ai sensi dell’art. art. 47ter , comma 1 -ter , l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), e – con due motivi di ricorso, deduce violazione di legge per avere il giudice specializzato contraddittoriamente escluso sulla scorta della documentazione in atti – elementi tali dafar presumente che la malattia del condannato sia in fase talmente avanzata da non rispondere ai trattamenti sanitari disponibili e ritenuto non necessario procedere a perizia medica per l’accertamento della compatibilità delle condizioni di salute con il regime penitenziario;
letta la memoria depositata;
ricordato che, secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. – o della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter , comma 1 -ter , Ord. pen., che ne mutua i presupposti – Ł necessario che la malattia da cui Ł affetto il condannato sia grave, cioŁ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251674-01);
richiamato inoltre il principio secondo cui, rispetto al differimento, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del
08/05/2009, COGNOME, Rv. 244132) e, ancora, che la patologia psichica può costituire essa stessa causa di differimento della esecuzione della pena, quando sia di tale gravità da produrre una infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (da ultimo, Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 268004);
ritenuto che l’ordinanza impugnata non si Ł discostata da questi principi, di cui ha fatto coerente applicazione al caso di specie, avendo correttamente preso le mosse dal quadro sanitario offerto dalla recente relazione sanitaria, che ha fedelmente riassunto e ritenuto indicativa di condizioni di salute tali da consentire l’astratto accesso alla misura alternativa, negando quella piø ampia alla stregua della pericolosità sociale attuale del condannato e del pericolo di recidiva;
rilevato che tale motivazione Ł rispettosa del principio secondo il quale, il giudice chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699);
ritenuto, quanto all’invocata richiesta di perizia, che il giudice specializzato non ha negletto l’ulteriore principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito»(Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 276948), avendo infatti dato per assodate le condizioni di salute indicate nella relazione sanitaria e – come già detto – ammesso il condannato alla misura della detenzione domiciliare;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.