Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28892 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28892 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2072/2025
– Relatore –
COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni formulate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 19 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX – detenuto in espiazione di pena detentiva (per condanna relativa ai reati di cui agli artt. 416bis e 56-629, 416bis .1 cod. pen., commessi fra il 2018 e il 2019), la cui termine Ł attualmente fissato al 6 settembre 2026 – avente ad oggetto il differimento della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47ter , comma 1ter , Ord. pen.
Il Tribunale ha considerato le patologie, soprattutto di natura psichiatrica, da cui Ł risultato affetto l’istante, ha preso atto della valutazione di non compatibilità delle relative condizioni di salute con la detenzione inframuraria ordinaria formulata dal sanitario nel febbraio 2025, ma ha reputato determinante il dato per cui Ł stato poi disposto il trasferimento di XXXXX nel carcere di Torino, reputato attrezzato con strutture interne e contatti con strutture sanitarie esistenti nel relativo territorio tali da garantire al detenuto cure adeguate.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXX chiedendone l’annullamento e deducendo a sostegno dell’impugnazione un unico motivo con cui si lamentano la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. e 47ter , comma 1ter , legge 26 luglio 2975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), nonchØ il corrispondente vizio della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica.
Si sostiene che il testo del provvedimento evidenzia un’ingiustificabile distonia fra le premesse del ragionamento giuridico e le conclusioni a cui Ł addivenuto il Tribunale di sorveglianza: infatti, dopo aver rilevato l’aggravamento delle condizioni di salute di XXXXX e aver preso atto dell’incompatibilità con il regime detentivo attestata dalla relazione sanitaria del 4 febbraio 2025, così che anche il Procuratore generale territoriale, all’udienza del 27 febbraio 2025, si era espresso in senso favorevole alla concessione della detenzione domiciliare, il Tribunale – dopo aver rinviato il procedimento al 19 marzo 2025 per acquisire
la disponibilità di idonea struttura e della Asl riferita al domicilio del detenuto – si Ł determinato, all’esito di quest’altra udienza, nel senso indicato optando per una soluzione inframuraria meramente logistica, senza alcuna verifica di compatibilità della stessa con le condizioni di XXXXX e senza aver neanche nominato un perito.
In tal senso la difesa censura la decisione perchØ essa si Ł limitata ad affermare l’idoneità delle cure che possono essere prestate al detenuto portatore delle malattie indicate, ma non ha tenuto conto del giudizio di incompatibilità di tali condizioni di salute con la detenzione carceraria, incompatibilità che – se non rimossa – genera un trattamento contrario al senso di umanità, ai sensi degli artt. 27 e32 Cost. e 3 CEDU: il provvedimento impugnato si Ł basato su asserzioni generiche, non corroborate da una valutazione medica approfondita, tantomeno dal parere di un perito, essendosi reputata immotivatamente superata la situazione di incompatibilità per il mero trasferimento.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il ricorrente ha reiterato deduzioni adeguatamente contrastate nell’ordinanza in verifica, in cui Ł stato messo in evidenza che le patologie di cui soffre il ricorrente possono essere adeguatamente curate in ambito inframurario, atteso il disposto trasferimento in altro carcere, dotato di annesso reparto psichiatrico e sede di Servizio assistenza intensificato, anche mediante collegamenti con le strutture sanitarie esterne, laddove il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso soltanto se, nel corso dell’esecuzione della pena, ricorre l’impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione Ł, per quanto di ragione, fondata e va accolta.
E’ utile precisare, a specificazione di quanto si Ł esposto in parte narrativa, che il Tribunale di sorveglianza, nell’ambito dell’analisi compiuta, Ł partito dalla premessa che
XXXXX risulta affetto da patologie di natura psichiatrica, con conseguente sua sottoposizione a visite specialistiche e a terapie, talvolta non assunte per i suoi scioperi della fame e della terapia.
¨ risultato che il condannato dal 2008 era stato seguito dal Centro di salute mentale di Casoria a causa dell’emersione di un disturbo dell’umore di tipo bipolare con componente psicotica. Si Ł dato atto che, di recente, la relazione sanitaria del medico psichiatra del 4 febbraio 2025 aveva affermato l’incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario ordinario, essendo state constatate evidenti alterazioni del pensiero e dell’ideazione a sfondo paranoideo, talvolta allucinazioni di tipo visivo, con alto rischio anticonservativo per il discontrollo degli impulsi, patologie fronteggiate con la somministrazione di un’articolata terapia farmacologica.
Il Tribunale, tuttavia, ha considerato anche che il 10 marzo 2025 era stata disposta l’assegnazione di XXXXX al carcere di Torino, dotato di reparto psichiatrico, ASTM e Servizio di assistenza intensificata, ubicato in città sede di ospedali pubblici attrezzati per terapie interventistiche, con ampia offerta sanitaria e con reparto di medicina protetta e degenza ospedaliera controllata.
Esposti tali elementi, il Tribunale di sorveglianza – dopo aver proceduto anche all’enunciazione del principio secondo il quale la valutazione da compiersi in punto di compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute dell’interessato va operata comparando attentamente la complessiva situazione soggettiva di quest’ultimo e l’offerta terapeutica del regime intramurario e verificando la concreta adeguatezza delle possibilità di assistenza e cura assicurate nella situazione esaminata – ha ritenuto non potersi accogliere l’istanza.
3. Posto ciò, Ł noto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47ter , comma 1ter , Ord. pen. nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47ter , essendosi in tal senso ritenuto assodato che il processo riformatore che ha condotto alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari non Ł stato completato con previsioni adeguate alla situazione dei detenuti con gravi malattie psichiche sopravvenute, essendo rimasta incompiuta quella parte della delega disposta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, relativa ai detenuti malati psichici, volta a garantire agli stessi i trattamenti terapeutici e riabilitativi adeguati, anche attraverso misure alternative alla detenzione, oltre che attraverso la creazione di nuove strutture sanitarie interne al carcere. L’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) introdotte dalla riforma non rimedia alla lacuna determinatasi, giacchØ esse non sono destinate a sostituire i soppressi ospedali psichiatrici sotto altra veste: i vecchi ospedali psichiatrici ospitavano tutti i malati psichiatrici gravi in qualsiasi modo venuti a contatto con la giurisdizione penale e, dunque, anche i condannati con infermità psichica sopravvenuta alla condanna, laddove le REMS sono destinate esclusivamente ai malati psichiatrici che sono stati ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati per delitto non colposo a una pena diminuita a cagione di infermità psichica, sono stati sottoposti a una misura di sicurezza (ex art. 3ter , comma 2, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, introdotto dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9, successivamente attuato con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro della giustizia 1° ottobre 2012).
Enucleata la conseguente carenza dell’impianto normativo inerente alla situazione specifica che riguarda la condizione dei detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta, i quali non hanno accesso alle REMS, nØ ad altre misure alternative al carcere, qualora abbiano un residuo di pena superiore a quattro anni, nØ possono accedere all’istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena di cui all’art. 146, primo comma, n. 3), cod. pen., perchØ la grave patologia psichica non integra il presupposto ivi previsto della malattia grave, in fase così avanzata da essere refrattaria alle terapie, e nemmeno hanno titolo di beneficiare del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, n 2), cod. pen., perchØ questa previsione riguarda solo i casi di grave infermità fisica: espressione – quest’ultima – chiara, senza margini per una diversa interpretazione, tale da renderla applicabile anche al detenuto che soffra di una patologia psichica, la Corte costituzionale ha ritenuto contrastante con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost. l’assenza di ogni alternativa al carcere, che impedisce al giudice di disporre che la pena sia eseguita fuori dagli istituti di detenzione, anche qualora, a seguito di tutti i necessari accertamenti medici, emerga una malattia mentale idonea a determinare una sofferenza talmente grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità: perciò, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47ter , comma 1ter , Ord. pen, nella parte in cui non consente che la detenzione domiciliare umanitaria sia disposta anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta.
In questa direzione la patologia psichiatrica Ł divenuta potenzialmente idonea a legittimare la detenzione domiciliare umanitaria o a tempo prestabilito di cui alla norma richiamata. Va precisato che anche tale malattia deve essere di grado tale da rendere la detenzione inframuraria incompatibile con la finalità rieducativa e con il senso di umanità della pena, previo il necessario bilanciamento con la valutazione di pericolosità sociale
inerente alla persona del detenuto. Si Ł, quindi, affermato che la patologia psichica, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2019, può costituire causa di differimento dell’esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, nel solo caso in cui sia di gravità tale da determinare condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo, anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all’interno del carcere ed alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e del personale penitenziario, salvo che risultino prevalenti, nel caso concreto, le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 10713 del 01/02/2023, COGNOME, Rv. 284244 – 01).
In siffatta prospettiva, si Ł anche specificato, che, in caso di grave infermità psichica sopravvenuta al fatto, ex art. 148 cod. pen., l’accertata pericolosità sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell’art. 147, quarto comma, cod. pen., e all’applicazione della detenzione domiciliare, ex art. 47ter , comma 1ter , Ord. pen., senza che sia possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture, come si Ł visto (ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, d.l. n. 221 del 2011, convertito dalla legge n. 9 del 2012), quali unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza (Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375 – 01).
Nel quadro ermeneutico così tratteggiato, la verifica dell’adeguatezza della motivazione fornita dal Tribunale fa emergere il chiaro profilo di carenza e contraddittorietà determinato dal fatto che i giudici di sorveglianza – dopo aver riferito dell’incompatibilità delle condizioni di salute psichica di XXXXX con il regime carcerario ordinario accertata con la relazione del 4 febbraio 2025 e dopo aver osservato che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aveva informato il 10 marzo 2025 dell’assegnazione del detenuto al carcere di Torino, dotato di reparto psichiatrico – si sono limitati, nella parte conclusiva del provvedimento, a enunciare l’esatto angolo visuale da cui deve muovere il giudice di merito per valutare, mediante la suindicata ponderazione comparativa, la compatibilità delle condizioni di salute del condannato risultato affetto da un’infermità psichica di grado grave con la detenzione inframuraria, senza però effettuare tale valutazione con riguardo alla persona del detenuto.
Può soltanto supporsi che – ponendo in consecutio l’incompatibilità affermata il 4 febbraio 2025 e l’assegnazione di XXXXX al penitenziario di Torino del 10 marzo 2025 – il Tribunale abbia considerato per ciò solo risolta la situazione di oggettiva crisi del rapporto fra il detenuto e il trattamento inframurario determinata dall’indicato responso del medico psichiatra.
E, però, un tale approdo risulta logicamente carente sotto due profili: in primo luogo, i giudici di sorveglianza hanno dato per assodato che all’assegnazione di XXXXX al carcere di Torino fosse seguito, al momento della decisione, l’effettivo trasferimento del detenuto in quel penitenziario; in secondo e determinante luogo, i giudici di sorveglianza hanno considerato superata la situazione di incompatibilità con l’attuazione del suddetto trasferimento, pur ove in concreto già avvenuto, per il solo fatto della sua realizzazione, senza operare – mediante il debito accertamento medico, da compiersi da parte del sanitario dell’amministrazione penitenziaria, salvo ulteriori approfondimenti, ove reputati necessari la verifica in concreto del prefigurato recupero della compatibilità fra le condizioni di salute di
XXXXX e la detenzione inframuraria.
In questo snodo, pertanto, il ragionamento compiuto dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla verifica della comparazione fra la gravità dell’infermità psichica di cui Ł portatore
XXXXX e la situazione in cui il detenuto Ł venuto – ovvero sta per venire – a trovarsi nel
carcere di Torino, struttura pur dotata del reparto psichiatrico e dei collegamenti con la rete sanitaria territoriale indicata, non risulta sfociato in una motivazione adeguata: ciò, perchØ esso ha risentito della carenza della concreta ponderazione di compatibilità, invece necessaria dopo l’incompatibilità acclarata dallo specialista psichiatra nel febbraio 2025.
Sotto l’aspetto enucleato, il profilo di corrispondente inadeguatezza e contraddittorietà del discorso giustificativo denunciato dal ricorrente risulta, quindi, sussistente.
5. Deve, invero, ritenersi che, alla luce della disciplina suindicata, inquadrata nell’alveo della sedimentata elaborazione ermeneutica, lo stato di salute – ora anche psichica incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare l’applicazione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47ter , comma 1ter , Ord. pen., non Ł limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento psico-fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, dovendo contemplarsi, nella valutazione conclusiva, l’esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ex artt. 32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265722 – 01; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, COGNOME, Rv. 249966 – 01).
In questo ambito, occorre muovere dal principio di diritto secondo cui, anche in tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., così come in tema di detenzione domiciliare umanitaria, prevista in via surrogatoria del suddetto differimento, Ł necessario che la malattia da cui Ł affetto il condannato sia grave, ossia tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, e che poi si operi un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, così che nella relativa sintesi siano osservati i principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanità e della sua costante funzionalizzazione al fine rieducativo, nel rispetto del diritto alla salute del condannato, tenuto sempre conto che l’art. 147, ultimo comma, cod. pen. stabilisce che il differimento non può essere adottato o, se Ł stato adottato, va revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Pertanto, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato risultino o meno compatibili con la finalità rieducativa della pena stessa e, dunque, con la concreta prospettiva di reinserimento sociale ad essa consentanea. E si addiviene all’accoglimento dell’istanza solo quando, effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione e tenuto conto della natura dell’infermità e di un’eventuale prognosi infausta quoad vitam , si stabilisca che l’espiazione della pena in quelle condizioni sarebbe contraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che ne deriverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa della fattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura agli effetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli stati morbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (fra le altre, Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244132 – 01).
Si deve sottolineare – e il punto rileva specificamente nel caso in esame – che, ai sensi dei richiamati artt. 27, comma 3, e 32 Cost., l’indicata valutazione va effettuata
comparativamente e in concreto, ossia tenendo conto delle condizioni di salute del recluso e delle complessive condizioni di detenzione: essa, quindi, comporta un giudizio, non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, Ł possibile assicurare al soggetto, in modo da verificare – in riferimento alla situazione specifica e alle condizioni di salute del predetto – che siano garantite le tipologie di cura a lui necessarie e che sia ponderata l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274879 – 01; Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251478 – 01).
Inoltre – nemmeno tale snodo va obliterato – occorrerà comunque procedere, una volta accertata in modo congruo l’entità della malattia in questo caso psichica, alla verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato e, secondo l’esito, all’eventuale valutazione comparativa fra quegli elementi.
Riassumendo, il giudice, quando Ł chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo, con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura e assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto, ponderando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 01; sulla necessità di operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, in tema di applicazione della speculare fattispecie prevista dall’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406 – 01).
Posta la cornice giuridica emergente anche da queste ultime puntualizzazioni, resta il dato di fatto che la motivazione del provvedimento impugnato si Ł connotata già per la carenza della struttura argomentativa in punto di compatibilità fra l’accertata grave infermità psichica e le condizioni specifiche di detenzione di XXXXX al momento della decisione, ancora impregiudicato il tema del susseguente, se rilevante, bilanciamento fra portata dell’infermità ed eventuale pericolosità sociale di cui sia portatore il detenuto.
Il ricorso, per l’individuata, determinante ragione, va accolto con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per il nuovo giudizio da svolgersi – con intatta libertà valutativa, anche in merito alle valutazioni susseguenti, ma – nell’osservanza degli indicati principi.
Secondo quanto stabilisce l’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve disporsi (in considerazione della tematica oggetto di scrutinio, contenente espressi riferimenti alle condizioni di salute del detenuto) che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME