Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSARNO il 01/07/1948
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza dell’Il febbraio 2025, con cui il
Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’istanza di detenzione domiciliare presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art.
47
-ter legge 26
luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da censurare, ma
tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare,
correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria alla luce della condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato vantava
un numero elevatissimo di precedenti penali, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti, che ne rendevano evidente la
“spiccata pervicacia criminale”, anche alla luce delle indicazioni negative contenute nella relazione di sintesi del 16 settembre 2024.
Ritenuto che tali, convergenti, elementi negativi imponevano di ritenere la detenzione domiciliare richiesta da NOME COGNOME inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie; inidoneità rispetto alla quale la condizione di soggetto ultrasettantenne, non comportando la concessione automatica del beneficio penitenziario invocato, deve ritenersi recessiva (tra le altre, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/20102 COGNOME, Rv. 252921 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.