Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32417 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
NOME “COGNOME NOME nato a Piazzola sul Brenta il DATA_NASCITA
avve r:,c l’ordinanza del 03/04/2024 del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SOIRVEGL: ANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette ‘e conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricor so.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 aprile 2024 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Ai cona ha dichiarato inammissibile le istanze di affidamento in prova al servizio scciée e detenzione domiciliare presentate dal condannato NOME COGNOME 3.
Il presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istar ze, in quanto ha rilevato che il condannato deve espiare una pena che supera per durata i limiti massimi previsti dai due istituti.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tré:nite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti
st-ettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deck ce che l’istanza di detenzione domiciliare era stata presentata anche ai sensi 47-ter, comma 01, ord. pen., che prevede la detenzione domiciliare spec aie per il condannato che abbia compiuto i settanta anni di età, quale il ricorente che è nato il DATA_NASCITA, misura alternativa che non è soggetta a lirnit di pena da espiare.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’acuglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il r corso è fondato.
1.1. L’impugnazione è ammissibile, perché il collegio ritiene di dare continuità al. oiientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che “il decreto ccn il 3residente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative (nella specie la misura della detenzione domiciliare) è sLscAtioile di ricorso per cassazione e non già di opposizione al tribunale, stante I’Eplicabiità dell’art. 666 cod. proc. pen. come richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen. con conseguente abrogazione della procedura prevista dall’art. 71 sexies ord. pen. ‘ (Sez. 1, Sentenza n. 44572 del 09/12/2010, COGNOME, Rv. 248994; conforme, più c recente, Sez. 1, n. 193 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.).
1,2. Nel meito, lo stesso è fondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio &detto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), erne -ge che effettivamente nella istanza .proposta al Tribunale di sorveglianza il riconente aveva chiesto di poter espiare la pena mediante la detenzione dom ciliare ai sensi dell’art. 47 ter, commi 01 ed 1-bis, ord. pen.
Nel corpo dell’istanza (depositata il 4 marzo 2024), inoltre, si faceva esplicito rifer mento alla circostanza che il ricorrente (nato il DATA_NASCITA) avesse ol:repassato i settanta anni di età.
La valutazione dell’istanza ex art. 47 ter, comma 01, ord. pen. è stata pretc?rinessa nel provvedimento impugnato, che non cita in alcun modo né la norrna né la circostanza che il ricorrente fosse ultrasettantennne.
E’ vero che si tratta di persona condannata con l’aggravante della recidiva, ma lei Corte Costituzionale, con sentenza 9 – 31 marzo 2021, n. 56, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privz – tve e limitative della libertà), limitatamente alle parole «ne’ sia stato mai ccncannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale»”, talchè nearche può ritenersi che l’istanza sia stata implicitamente ritenuta inammissibile per l’esistenza di tale preclusione alla concessione della misura alternativa.
Il provvedimento impugnato, pertanto, non resiste alle censure che le sono state — ivolze e deve essere annullato senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., con trasrn ssione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Ji sorveglianza di Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024.