Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34479 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34479  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di MARSALA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha sospeso l’ordine con cui il pubblico ministero aveva dato esecuzione al provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trapani di applicazione a NOME COGNOME della misura alternativa della detenzione domiciliare provvisoria prevista dalla disposizione dell’ art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen. introdotta di recente dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.
Per l’effetto, ha dichiarato temporaneamente inefficace l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero per consentire alla condannata di presentare, da libera  e  nel  termine  di  30  giorni,  la  richiesta  di  concessione  di  una  misura alternativa alla detenzione.
A ragione osserva che la condannata non rientra tra i soggetti indicati dalla disposizione del codice di rito, introdotta dall’art. 5 della legge n. 112 del 2024, come destinatari dell’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare perché, pur  essendo  ultrasettantenne,  non  risulta  essere  stata  sottoposta ‘ a  misure cautelari custodiali relative al titolo in esecuzione o comunque a pene detentive dichiarate fungibili in relazione al medesimo titolo ‘ .
Ricorre il Procuratore della Repubblica di Marsala deducendo quale unico motivo erronea applicazione degli artt. 656, comma 9-bis, e 678 cod. proc. pen.
Secondo  il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione è intervenuto su un provvedimento -l’applicazione provvisoria  della  detenzione  domiciliare  –  che aveva già dispiegato i suoi effetti processuali, trattandosi di ordine di esecuzione conseguenziale a quanto disposto dal Magistrato di sorveglianza precedentemente investito dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656, comma 9 bis, cod. proc. pen.
La valutazione sulla corretta applicazione della norma appena citata spetta esclusivamente al Tribunale di sorveglianza ex articolo 656, comma 6, cod. proc. pen.
In ogni caso, il Giudice dell’esecuzione ha erroneamente interpretato la nuova norma  inserendo  tra  i  requisiti  per  l’applicazione  della  detenzione  domiciliare anche  quello  della  sottoposizione  dei  condannati  ultrasettantenni  a  misure cautelari custodiali relative al titolo in esecuzione o comunque a pene detentive dichiarate fungibili in relazione al medesimo titolo.
Come correttamente ritenuto dal Magistrato di sorveglianza di Trapani, per applicare  la  misura  provvisoria  della  detenzione  domiciliare  è  sufficiente  la condanna a una pena tra due e quattro anni, l’età del condannato pari o superiore a settant’anni e l’assenza di precedenti condanne.
Nelle conclusioni scritte il Procuratore generale di questa Corte ha ribadito che  ‘ ogni  questione  riguardante  la  sorte  della  misura  provvisoria  adottata  dal Magistrato di sorveglianza di Trapani, compresa la corretta interpretazione dell’art. 656, comma 9 bis, cod. proc. pen., andava sottoposta al Tribunale di sorveglianza e non al Giudice dell’esecuzione’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il  ricorso  è  infondato  per  le  ragioni  chiarite  nel  prosieguo  e  deve  essere, pertanto, rigettato.
Non è condivisibile la tesi prospettata dal pubblico ministero ricorrente e dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione secondo cui il provvedimento impugnato in questa sede sarebbe stato illegittimamente adottato dal Giudice dell’esecuzione intervenuto ‘sospendendo un provvedimento (l’ordine di esecuzione del PM) che aveva già esaurito i suoi effetti ‘
1.1. Risulta dagli atti di causa che:
-il Magistrato di sorveglianza di Trapani, al quale erano stati precedentemente trasmessi gli atti da parte del pubblico ministero, con decisione, in data 11 aprile 2025, ha concesso, in via provvisoria, a NOME COGNOME la misura  alternativa  della  detenzione  domiciliare  in  applicazione dall’art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen.
il Procuratore della Repubblica di Marsala, con ordine di esecuzione, emesso in  pari  data,  ha  dato  esecuzione  al  provvedimento di  concessione della misura alternativa provvisoria;
la COGNOME ha impugnato nelle forme dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. l’ordine del Procuratore della Repubblica di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare;
 il  Giudice dell’esecuzione ,  con  il  provvedimento  impugnato,  ha  sospeso l’ordine di  esecuzione  emesso  dal  pubblico  ministero  in  data  11  aprile  2025, avvisando la condannata ed il suo difensore che nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento  avevano  facoltà di presentare al Tribunale di sorveglianza istanza per la concessione delle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.
1.2. In siffatta situazione il Giudice dell’esecuzione era senz’altro legittimato a sindacare l’operato del pubblico ministero che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per dare impulso alla procedura, semplificata ed accelerata, prevista dall’art. 656 comma 9- bis cod. proc. pen. nel caso di esecuzione della pena anche residua compresa tra due e quattro anni di reclusione determinata ai sensi del precedente comma 4-bis – con esclusione delle condanne per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 – nei confronti di condannati di età pari o superiore a settanta anni.
Posto che , alla stregua del chiaro tenore letterale dell’art. 656, comma 9 -bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero deve dare avvio al procedimento esecutivo ‘prima di  emettere  l’ordine  di esecuzione’ e ‘previa verifica  dell’esistenza  di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo
da eseguire’ con la mera trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza, il quale, a sua volta, dispone ‘con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare … fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza di cui al comma 6 ‘ , il necessario controllo del Giudice dell’esecuzione sul titolo non può che avere ad oggetto l’ordine con cui il pubblico ministero dispone l’esecuzione della pena nelle forme della ‘ detenzione domiciliare provvisoria’, con la conseguenza che l’eventuale riscontro de ll’assenza delle condizioni, di carattere soggettivo e oggettivo, legittimanti l’adozione della procedura prescelta devono necessariamente ripercuotersi sul provvedimento finale adottato, sia pure in via provvisoria, dal Magistrato di sorveglianza, rendendolo inefficace.
Il  Tribunale di sorveglianza mantiene, invece, la cognizione sui presupposti cui è condizionata l’applicazione ‘ definitiva ‘ della misura alternativa.
L’ambito di  intervento  del  Giudice dell’esecuzione non  è  diverso  da  quello delineato dall’art. 656, commi 4 e seg., cod. proc. pen. nel caso dell’esecuzione di pene detentive non superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli  90  e  94  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
Come è noto, in tale ipotesi l’impulso alla concreta attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo spetta sempre al pubblico ministero, il quale deve emettere l’ordine di carcerazione per le pene detentive tradizionalmente definite ‘ brevi ‘ e contestualmente, con separato provvedimento, sospenderne l’esecuzione, assegnando al condannato un termine prescritto in trenta giorni per presentare richiesta di misure alternative.
Qualora non sia adottato il provvedimento di sospensione, non è ammissibile, in quanto tale, una istanza di annullamento o di revoca dell’ordine di carcerazione legittimamente emesso, ma  deve ritenersi consentito all’interessato -in applicazione analogica dell’art. 670 cod. proc. pen. – di chiedere al Giudice della esecuzione  la  declaratoria  di  temporanea  inefficacia  del  provvedimento  che dispone la carcerazione.
La scelta del pubblico ministero di non sospendere l’esecuzione e di impedire tal  modo al condannato di richiedere le misure alternative in stato di libertà è quindi sindacabile dal Giudice dell’esecuzione , al quale, tuttavia non è consentito annullare o revocare l’ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi.
Il suo spazio di verifica e d’intervento è, infatti, limitato alla declaratoria di temporanea  inefficacia  del  decreto  del  pubblico  ministero  in  modo  tale  da consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione  di  una  misura  alternativa  alla  detenzione(  Sez.  1,  n.  25538  del
10/04/2018  Rv. 273105 – 01sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, NOME, rv. 213875; sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, P.M. in proc. COGNOME, rv. 245568).
Allo stesso modo nell’ipotesi in cui il pubblico ministero promuova in mancanza dei presupposti normativamente previsti la procedura di cui all’art. 656 comma 9-bis cod. proc. pen., determinando l’illegittima applicazione provvisoria della detenzione domiciliare provvisoria, il condannato ben potrà attivare l’ incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. per rendere inefficace l’ ordine che dispone l ‘esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare provvisoria ed ottenere la sospensione finalizzata a chiedere, da libero entro il termine previsto, la misura alternativa.
2. L’ordi nanza impugnata ha dato una corretta interpretazione alla disposizione dell’art. 656 comma 9-bis cod. proc. pen. di recente introdotta dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, limitando la procedura da essa prevista al caso di esecuzione della pena, anche residua, compresa tra due e quattro anni di reclusione, determinata ai sensi del precedente comma 4-bis, con esclusione delle condanne per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei confronti di condannati di età pari o superiore a settanta anni ‘ sottoposti a misure cautelari custodiali relative al titolo in esecuzione o comunque a pene detentive dichiarate fungibili in relazione al medesimo titolo ‘ .
Tale interpretazione è l’unica che – oltre ad evitare un’ingiustificata disparit à di trattamento dei condannati ultrasettantenni nelle condizioni di cui all’art. 656 comma 5 cod. proc. pen., costretti, a differenza degli altri condannati nelle medesime condizioni, in stridente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, a chiedere le misure alternative in detenzione domiciliare provvisoria – consente il necessario coordinamento della nuova disposizione con la disciplina dettata dai commi precedenti dell’art . 656 cod. proc. pen., in tema di esecuzione delle pene detentive brevi, e dall’art. 47-ter comma 01 Ord. pen,. in tema di condizioni per ammissione alla detenzione domiciliare del condannato ‘che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età’.
La  disciplina  delineata  dai  commi  4  e  seg. dell’art. 656  cod.  proc.  pen. prevede che l’esecuzione delle pene detentive brevi inflitte per reati non ostativi nei confronti di tutti i condannati non detenuti in carcere né sottoposti ad arresti domiciliari, compresi quindi quelli di età pari o superiore a settanta anni, deve avvenire con l’ emissione contestuale di ordine di carcerazione e di sospensione al fine di consentire al condannato di avanzare, entro un breve termine, richieste di
misure alternative, anche più favorevoli rispetto della detenzione domiciliare, che comunque non è concedibile per pene superiori ai due anni
L’art. 47-ter, comma 01, Ord. pen statuisce che ‘ la pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4 bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale ‘
Alla luce di tali disposizioni, prima dell’ introduzione dell’art. 656 comma 9-bis, l’esecuzione delle pene detentive fino a quattro anni nei confronti dei condannati di età pari o superiore a settanta anni doveva avvenire, con esclusione dei reati ostativi, con l’emissione dell’ ordine di esecuzione e contestuale sospensione, sicché gli stessi potevano richiedere le misure alternative, compresa la detenzione domiciliare per le pene da due a quattro anni, rimanendo liberi fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza che poteva direttamente ammetterli a misure meno restrittive della libertà personale come l’affidamento in prova.
Con l’introduzione del comma 9-bis il legislatore non ha inteso irrigidire il già esistente  trattamento  di  favore  introducendo,  come  sostenuto  dal  Procuratore ricorrente, un ‘ applicazione generalizzata della detenzione domiciliare provvisoria nei confronti di tutti i condannati ultrasettantenni che si trovino nelle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen.
Perseguendo la medesima ratio di altre disposizioni, sia del codice di rito ( l’art. 275, comma 4 perentoriamente dispone che ‘non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni’ ) sia dell’ordinamento penitenziario ( il già ricordato art. 47, comma 01, Ord. pen.), che considerano gli ultrasettantenni come soggetti particolarmente vulnerabili ponendo una vera e propria presunzione relativa di incompatibilità con la detenzione carceraria, la novità normativa in esame ha, invece, inteso favorire l ‘accesso più rapido ad una misura extracarceraria degli ultrasettantenni che, per quanto condannati a pene detentive brevi, tuttavia, trovandosi in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, non possono usufruire, stante il disposto dell’art. 656, comma 9 lett. b) della sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dal precedente comma 5.
D’altra parte , che il comma 9-bis si riferisca quanto meno all’ipotesi degli ultrasettantenni in custodia cautelare in carcere per il titolo in esecuzione, operando una deroga, per questa parte, al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dal precedente art. 9, comma 1 lett. b), è confermato dal tipo di verifiche che il pubblico ministero deve compiere prima di trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza, ovvero la verifica ‘ dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire ‘ e dalla sequenza procedurale stabilita non dissimile da quella prevista dal successivo comma 10 per ‘ i condannati che si trovano agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ‘ . Anche questi ultimi continuano ad essere sottoposti al regime arresti domiciliari esecutivi, ai quali sovraintende il Magistrato di sorveglianza che provvede a tutti gli ‘ adempimenti previsti dall’articolo 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ‘ fino alla decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza.
In conclusione, deve ritenersi che nel sistema normativo successivo all’ introduzione del comma 9bis nell’art. 656 cod. proc. pen l’esecuzione delle pene detentive brevi nei confronti dei condannati di età pari o superiore a settanta anni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 656 deve avere luogo con l’ ordine di esecuzione e contestuale sospensione, a meno che gli stessi si trovino in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, nel qual caso trova applicazione la procedura prevista dalla novella legislativa a meno la condanna sia intervenuta per i delitti di cui ‘ all’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ‘. 
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma 9 ottobre 2025. Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME