Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto’ Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarat inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti relativo all’esecuzione della pena di anni due, mesi nove e giorni ventisei di reclusione ed euro 1.300 di multa.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, il condanNOME, denunciando, con motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 47-ter e 47-ter, comma 01 Ord. pen.
2.1. Si rileva che il rigetto della misura alternativa della detenzione domiciliare avviene, da parte del Tribunale di sorveglianza, perché la pena detentiva da espiare è superiore a due anni.
Tuttavia, COGNOME è NOME il DATA_NASCITA e, alla data della decisione, questi aveva già compiuto gli anni 70.
Sicché, la detenzione domiciliare si poteva applicare in relazione alle condizioni di cui al comma 01 dell’art. 47-ter Ord. pen.
Infatti, l’istanza di applicazione della misura alternativa ai fini del vag delle condizioni di applicabilità, non ha come punto di riferimento il giorno in cui questa è stata proposta, ma quello in cui il Tribunale di sorveglianza adito emette la decisione sull’istanza.
Per il condanNOME settantenne, anche se la pena della reclusione da espiare è superiore ad anni due, escluse le fattispecie tassativamente previste, questa potrà essere spiata, dunque, in regime di detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe dovuto confrontare con l’istanza di ammissione al beneficio in regime di detenzione domiciliare, in ragione dell’età del condanNOME.
2.2.Con successivo motivo di ricorso depositato, in uno all’istanza di sospensione dell’ordinanza impugnata, destinata al Tribunale di sorveglianza, la difesa ha dedotto violazione di legge penale e mancanza di motivazione circa l’applicazione della misura a soggetto ultrasettantenne, precisando, ulteriormente, che il condanNOME in data 3 giugno 2023, ha compiuto settanta anni mentre l’udienza è stata celebrata il successivo 14 giugno, in presenza dell’istante proprio per far presente detta circostanza.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni innanzi illustrate.
1.1.11 provvedimento che rigetta la sospensione (che però non è oggetto di impugnazione nella presente sede) fa riferimento alla motivazione della prima ordinanza, quella impugnata, sottolineando che questa contiene un giudizio sull’elevata pericolosità all’attualità, sull’assenza di un domicilio effettivo stabile, indicati come elementi ostativi alla concessione di misure alternative a qualsiasi titolo.
1.2.Tuttavia, la lettura dell’ordinanza impugnata evidenzia che questa è calibrata, per la quasi totalità delle argomentazioni svolte, sull’assenza dei requisiti per concedere la più ampia misura dell’affidamento in prova.
Detta misura, invero, è indicata come implicante spazi di libertà incontrollati, non adeguata a soggetto non massimamente affidabile, rimarcando l’inesistenza di elementi rivelatori di un esito positivo dell’affidamento, in assenza di una possibile prognosi di reinserimento vista la radicale devianza e l’esistenza di pendenze indicate dagli accertamenti di Pubblica sicurezza).
1.3. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale l’art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all’affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell’idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510).
La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall’ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condanNOME, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento.
La detenzione domiciliare si distingue, però, dall’affidamento in prova per la maggiore affittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condanNOME, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).
1.4.Si osserva, dunque, che se è vero che i requisiti delle due misure si equiparano, per un certo verso, nella specie, sull’istanza di detenzione domiciliare non viene spesa alcuna motivazione, limitandosi il Tribunale a dichiarare inammissibile la richiesta soltanto per la misura della pena che,
invece, non è ostativa, trattandosi di settantenne, alla data della decisio giugno 2023).
Il Tribunale, invero, ha omesso di valutare la possibilità di applicare confronti del condanNOME il beneficio della detenzione domiciliare previs dall’art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. per i soggetti che al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena abbiano compiuto i settanta anni di età.
Invece, tenuto conto del tenore della domanda formulata nell’interesse del condanNOME, nonché della circostanza che COGNOME, al momento dell decisione, aveva già compiuto il settantesimo anno di età, il Tribunale sorveglianza avrebbe dovuto esaminare detta evenienza (conf. Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, COGNOME, non mass., richiamata anche dal Sostituto Procurato generale nella requisitoria scritta).
2.Segue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza per nuovo esame nei limiti di cui alla parte motiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso, il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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residente