Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41893 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva l’istanza di detezione domiciliare formulata dalla ricorrente ex art. 47quinquies Ord. pen.
Il Tribunale, osservato che l’istanza era valutabile ai sensi del comma 1bis della norma citata, rilevava che talune circostanze ostavano al suo accoglimento ovvero: il fatto che la detenuta, pur osservando una corretta detenzione intramuraria e pur partecipando alle attività trattamentali, negasse ogni responsabilità in ordine al grave reato per il quale Ł stata condannata alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio pluriaggravato ai danni del coniuge; la gravità del reato commesso con fredda preordinazione e con condotta perdurata nel tempo.
Osservava che la mancanza di una qualsiasi revisione critica delle proprie azioni non consentiva di formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dal commettere nuovamente gravi delitti ai danni di altri familiari, ove ella dovesse riattraversare una crisi motivazionale analoga a quella che l’ha indotta a uccidere il marito e che, le pur rilevanti esigenze di tutela della prole, devono essere bilanciate con le esigenze di tutela della collettività. Evidenziava, infine, che all’istante era stata applicata la pena accessoria della sospensione dalla potestà genitoriale, sanzione che si applica qualora sia connessa a comportamenti potenzialmente pregiudizievoli per la prole.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’interessata, articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 47quinquies Ord. pen. e denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti la concessione della misura alternativa alla detenzione.
Ricostruita la vicenda cautelare della ricorrente, osserva che nel corso del procedimento era stato sempre escluso il pericolo di fuga, che l’istruttoria espletata dal
Tribunale di sorveglianza non ha evidenziato precedenti penali ulteriori rispetto a quello per il quale era in espiazione la pena o pendenze, collegamenti con la criminalità organizzata o sottoposizione a misure di prevenzione, che la relazione di sintesi ha evidenziato una corretta condotta carceraria e un nucleo familiare di provenienza estraneo a logiche criminali.
Tanto premesso, censura la decisioneper essere basata su motivazioni illogiche e contraddittorie rispetto alle finalità dell’istituto, essendosi fondata sulla mancata ammissione di responsabilità, nonostante la giurisprudenza abbia costantemente escluso la rilevanza di tale circostanza, attribuendo, invece, rilevanza alla partecipazione al processo di rieducazione; per aver individuato, in modo avulso da concreti riferimenti fattuali, il pericolo di azioniomicidiarie a carico di altri familiari conviventi; per aver sottovalutato o del tutto obliato gli elementi positivi emergenti dalla relazione di sintesie da quella della psicologa esperta ex art 80 Ord. pen.
Contesta altresì la fondatezza dell’argomentazione relativa alla pena accessoria, trattandosi di sanzione che segue ex lege , alle condanne superiori ai cinque anni di reclusione e rilevando che l’art. 47quinquies Ord. pen. non esclude l’applicabilità dell’istituto anche in favore di chi si Ł macchiato di gravi reati o di chi Ł colpito dalla pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale, che non risulta collegata a condotte pregiudizievoli per il figlio.
Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, la ricorrente ha allegato l’estratto per riassunto dell’atto di nascita del figlio minore, la sentenza della Corte di cassazione n. 161 del 2023, le informazioni fornite dalla Questura di Palermo il 4.6.2025, il documento di sintesi dell’area trattamentale della casa circondariale Pagliarelli – Palermo, la relazione della psicologa esperta ex art. 80 Ord. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che l’ordinanza impugnata si Ł confrontata con i contenuti dell’istanza del detenuto e con i presupposti applicativi della norma di cui all’art. 47quinquies , comma 1bis Ord. pen., ritenendoli insussistenti sulla scorta di un giudizio tipicamente di fatto che, in quanto sorretto da un adeguato e coerente percorso argomentativo, non Ł sindacabile dalla Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
2.La detenzione domiciliare speciale si applica in presenza di presupposti oggettivi e soggettivi.
Quelli oggettivi attengono all’entità della pena espiata (non inferiore ad un terzo della pena o a quindici anni in caso di ergastolo) e alla presenza di prole di età inferiore ai dieci anni. Il comma 1 bis dell’art. 47quinquies Ord. pen. prevede, tuttavia, che l’espiazione della porzione di pena sopra indicata possa avvenire anche in detenzione domiciliare presso l’abitazione o presso le strutture indicate, ove non ricorra pericolo di fuga o pericolo di reiterazione di reati.
Quelli soggettivi attengono alla possibilità di ripristinare la convivenza con i figli e alla capacità criminale dell’interessato da valutare ai fini del pericolo di reiterazione di reati.
Nella valutazione dei presupposti soggettivi, pertanto, il giudice Ł chiamato ad effettuare una valutazione di tipo prognostico secondo i consueti parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e, quindi, tenendo conto della gravità del reato desunta dagli elementi di cui al comma 1 nn. 1, 2 e 3, nonchØ della capacità a delinquere desunta dai motivi a delinquere, dai precedenti penali in genere dalla condotta e dalla vita del reo precedente il reato, dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Pur nella necessità di assicurare protezione
e pieno sviluppo ai minori, incolpevoli e bisognosi del rapporto quotidiano e delle cure del genitore detenuto, infatti, la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di operare <>, bilanciando in concreto le esigenze di sicurezza e di difesa sociale con quelle del soggetto debole bisognoso di assistenza genitoriale (Sez. 1, sentenza n. 7451 del 09/12/2020 (dep. 25/02/2021), Rv. 280557). <>. (Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018, Rv 274481-01).
2. Tanto premesso sui presupposti per la concessione della misura alternativa, così come interpretata dalla giurisprudenza, si osserva che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, pur avendo enunciato gli elementi positivi emersi dall’istruttoria (corretta condotta intramuraria, partecipazione ad attività trattamentali), ha rigettato la domanda ritenendo sussistente il pericolo di recidiva, argomentato sia dalla negazione della responsabilità rispetto al grave delitto, sia dalla gravità del reato desunta dalla particolare intensità del dolo, quale evincibile dalla lucida preordinazione del reato, dalla gratuita ferocia in assenza di condotte maltrattanti e della perpetuazione nel tempo della volontà omicida. Con riferimento alla negazione della responsabilità ha osservato che la mancanza di qualsiasi revisione critica del proprio agito rende ancora concreto il pericolo di reiterazione nei confronti di familiari conviventi ove ella dovesse <>.
Ebbene, si osserva che la censura sollevata dal ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia che la motivazione addotta a fondamento del rigetto pecca di astrattezza con riferimento all’individuazione degli elementi dai quali desumere il rischio di recidiva. Il Tribunale non ha chiarito le condizioni nelle quali potrebbe determinarsi un pericolo di reiterazione del reato, non avendo illustrato cosa intenda per <> e in quali circostanze potrebbe ricrearsi una situazione analoga, in tal modo non consentendo neanche di valutare se il rischio ravvisato possa essere, eventualmente, fronteggiato con le prescrizioni di cui all’art. 284, cmma 2 cod. proc. pen.
D’altro canto, ai fini della valutazione in oggetto rileva non tanto l’ammissione della propria responsabilità rispetto al reato per il quale Ł in corso l’espiazione della pena, dovendosi, piuttosto, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo Ł l’evoluzione della personalità. Sotto tale profilo, in particolare, si osserva che manca nell’argomentazione del Tribunale la valutazione della condotta carceraria quale indice dell’accettazione della pena (laddove si descrive una corretta condotta, un buon rapporto con le altre detenute e con il personale, la costante e interessata partecipazione alle attività proposte), circostanza che, in sØ, può essere indicativa di un percorso di progressiva adesione alle regole dell’ordinamento, così come non risultano valutate le ulteriori circostanze emergenti dalla relazione di sintesi e della Questura, con riferimento alla situazione familiare, alla vita anteatta, all’assenza di legami con ambienti criminali, nØ, invero, la corretta condotta tenuta nel periodo di arresti domiciliari, durante il quale non risulta che ella abbia disatteso mai le prescrizioni.
Ne consegue che, la valutazione del tribunale di Sorveglianza, nel basarsi solo su parte dei parametri o, comunque, nel non operare una valutazione comparativa e complessiva
degli elementi favorevoli e contrari, non ha rispettato i criteri fissati dall’art. 47quinquies Ord. pen., così come esplicitati dalla giurisprudenza.
Per concludere, si osserva che l’argomento relativo alla pena accessoria non sembra pertinente nel caso in esame, posto che la sanzione accessoria segue ex lege la condanna a pena superiore agli anni cinque e che l’art. 47quinquies Ord. pen. non subordina nØ esplicitamente nØ implicitamente la concessione della misura alternativa all’assenza della pena accessoria.
Alla luce delle argomentazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo affinchŁ, libero nella determinazione finale, effettui nuova valutazione nel rispetto dei principi enunciati, colmando le lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.