Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23733 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/02/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del decreto impugNOME con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, rilevando la mancata espiazione della porzione di pena prevista.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando la violazione di legge perché il provvedimento che ha dichiarato de plano l’inammissibilità è erroneo, tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 2017 che ha elimiNOME, per le detenute madri di prole di età non superiore a dieci anni, il divieto di concessione della detenzione domiciliare speciale che era previsto per le condanne per un reato “ostativo” ex art. 4-bis ord. pen.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 del medesimo codice, può dichiarare inammissibile, con procedura de plano senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la richiesta che appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.
Nel caso di specie il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo che la stessa difettasse delle condizioni di legge perché non era stata espiata la porzione di pena prevista dal detto articolo.
3.2. Come emerge pacificamente dall’esame degli atti, l’originaria istanza recava l’indicazione della qualità di madre di prole di età inferiore a dieci anni.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2017 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis,», sicché l’istituto invocato dalla ricorrente, ferme le valutazioni di merito rimesse a Tribunale di sorveglianza, non è più precluso alla condannata per reati ostativi.
3.3. L’istanza era, dunque, ammissibile, tanto che il provvedimento impugNOME è affetto da nullità assoluta poiché emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, avendo privato l’istante del giudizio di merito.
Deve essere, in proposito, ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale il provvedimento de plano assunto «fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata» (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524).
Si noti che la massima citata è relativa proprio al decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza, deliberato de plano, di inammissibilità della richiesta del condanNOME di affidamento in prova al servizio sociale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugNOME e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari per l’esame dell’istanza.
Così deciso il 17 maggio 2024.