Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41621 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 5/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 5.6.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha provveduto su un’istanza, presentata ex art. 47quinquies ord. pen. nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di detenzione domiciliare speciale, già respinta in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza di Roma in data 21.6.2024.
Il Tribunale di Sorveglianza ha premesso, nel merito, che l’art. 47quinques ord. pen. àncora la concessione del beneficio al padre detenuto a due requisiti: 1) l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti; 2) la sussistenza delle medesime condizioni previste dalla norma per la madre, limitatamente ai casi di decesso della madre stessa o di una sua impossibilità a provvedere al minore e quando non sia possibile affidare la prole ad altri soggetti.
Con l”ordinanza Ł stato ritenuto che difettassero, nel caso di specie, ambedue i requisiti.
Quanto al secondo presupposto, i giudici hanno rilevato che il figlio del detenuto Ł stato collocato dal Tribunale per i minorenni presso la nonna paterna, con cui ha un rapporto consolidato che dura da anni e che gli assicura pienamente il benessere psicofisico. Di conseguenza, Ł da ritenersi, non soltanto che non sussista l’impossibilità di affidare la prole a soggetti diversi dal padre, ma anche che il Tribunale per i minorenni abbia valutato che il collocamento del minore presso la nonna assicuri un sano e sicuro percorso di crescita, di guisa che l’accoglimento dell’istanza potrebbe essere perfino pregiudizievole in quanto modificativa di una situazione allo stato idonea, anche in considerazione delle limitazioni imposte all’istante che avrebbero inevitabili riflessi pregiudizievoli nei riguardi del figlio. I giudici hanno aggiunto, sul punto, che comunque XXXXXXXXXXX ha riportato la sospensione legale della responsabilità genitoriale per tutta la durata della pena, tanto Ł
vero che il minore Ł stato affidato ai servizi sociali, il che rende di fatto impraticabile la misura alternativa.
Quanto al primo presupposto, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che sussista un evidente concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, ravvisando una elevata pericolosità dell’istante (il cui rapporto con il figlio Ł comunque assicurato dalla fruizione di permessi ex art. 21ter ord. pen., di cui egli gode con continuità) che presenta una storia di lunga devianza, nel corso della quale ha commesso anche reati gravissimi, come omicidi e partecipazione ad associazione mafiosa. A fronte di questa biografia di rilevante spessore criminale, risulta che XXXXXXXXXXX, benchØ abbia effettuato la scelta di collaborare da circa dieci anni, non ha comunque maturato un definitivo ripudio delle passate logiche criminali, in quanto, nonostante un corretto comportamento intramurario segnalato anche dalla Casa circondariale di Vicenza, non possono non essere valutate le violazioni che egli ha posto in essere mentre si trovava sottoposto agli arresti domiciliari in località protetta, cui ha fatto seguito anche un rinvio a giudizio per minaccia e atti persecutori nei confronti nella compagna. Inoltre, risulta che il collaboratore si sia reso autore del reato di oltraggio a magistrato in udienza e che recentemente nel 2024 abbia inviato una missiva offensiva e intimidatoria al Magistrato di sorveglianza di Roma, che infatti si Ł astenuto dalla trattazione del suo procedimento. Di conseguenza, deve ritenersi che il detenuto abbia dimostrato di avere ancora oggi consuetudine con condotte che denotano la sussistente attuale pericolosità sociale, tanto che anche la RAGIONE_SOCIALE si Ł espressa in senso contrario alla concessione nel beneficio.
Il Tribunale di Sorveglianza, pertanto, ha rigettato l’istanza.
2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Censura che il Tribunale di Sorveglianza abbia fondato la sua motivazione di rigetto innanzitutto sulla circostanza che il figlio minore del detenuto sia attualmente collocato presso la nonna paterna e che, pertanto, vi sia un altro familiare che si prende cura del minore.
La decisione Ł stata assunta in violazione di legge, senza tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47quinquies , comma 7, L. n. 354 del 1975 nella parte in cui prevedeva il divieto di concedere la detenzione domiciliare al padre quando i minori possano essere affidati a terzi. Quindi, la presenza della nonna che si occupa del nipote non Ł motivo sufficiente per il rigetto dell’istanza.
La motivazione – continua il ricorso – Ł anche manifestamente illogica e apparente quando afferma il pericolo della commissione di ulteriori reati.
Sotto questo profilo, il Tribunale di Sorveglianza non ha valorizzato la pregressa e attuale fruizione da parte del detenuto di permessi premio ex art. 21ter L. n. 354 del 1975 e ha fondato invece la sussistenza della pericolosità sociale su elementi risalenti nel tempo, alcuni dei quali precedenti alla concessione dei permessi stessi, quali una presunta missiva offensiva al Magistrato di Sorveglianza di Roma e una denuncia presentata dall’ex convivente per il reato di atti persecutori, in relazione a cui la difesa ha prodotto la sentenza del T.A.R. Lazio che ha rigettato la richiesta di revoca del programma di protezione anche in ragione della manifesta strumentalità di questa iniziativa giudiziaria. Su tale punto, l’ordinanza Ł priva di motivazione, nonostante una pluralità di elementi attestanti un percorso rassicurante del detenuto.
Con requisitoria scritta trasmessa il 23.8.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, perchØ non si confronta con l’effettiva portata della motivazione, la quale Ł rigorosa ed esamina in modo approfondito il percorso criminale, la collaborazione e il percorso di esecuzione penale del detenuto, valorizzando elementi concreti e recenti che ne illuminano negativamente il tratto rispetto al pericolo di commissione di ulteriori delitti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
¨ vero, come rileva il ricorso, che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 10.3.2025, non Ł piø necessario, ai fini della concessione della detenzione domiciliare speciale al detenuto padre, che non via sia modo di affidare la prole ad altri che a lui.
La pronuncia richiamata, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, l’art. 47quinquies , comma 7, ord. pen., ritenendo che l’inciso «e non vi Ł modo di affidare la prole ad altri che al padre» violasse i principi di uguaglianza, in rapporto alla disciplina della detenzione domiciliare ‘ordinaria’, e dell’interesse preminente dei minori, privandoli, senza eccezioni, della possibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura.
Ciò nondimeno, la Corte costituzionale ha affermato, al contempo, che resta fondamentale «l’attento accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il necessario supporto dei servizi sociali, non solo che il padre condannato non manifesti un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (e di fuga, nelle ipotesi del comma 1-bis), ma altresì che il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento di costoro a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi, alla cui tutela Ł finalizzata la misura alternativa in esame».
Nella prospettiva così delineata dalla suddetta pronuncia di incostituzionalità, il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente proceduto all’apprezzamento del pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Su questo punto, la motivazione della ordinanza impugnata non Ł affatto manifestamente illogica o apparente, come lamentato nel ricorso, perchØ, al contrario, opera in modo del tutto adeguato un riferimento, oltre che ai gravi precedenti penali piø risalenti nel tempo, anche a episodi delittuosi piø recenti, in occasione dei quali XXXXXXXXXXX ha dato concretamente mostra di fare resistenza all’adozione di comportamenti realmente aderenti ad una prospettiva di reinserimento sociale.
I giudici di sorveglianza non hanno trascurato gli elementi positivi della collaborazione con la giustizia e del corretto comportamento intramurario da parte del detenuto, ma li hanno ritenuti ragionevolmente recessivi di fronte alla considerazione che, nonostante la scelta collaborativa, non Ł intervenuto un radicale ripudio della devianza, come comprovato, tra l’altro, dalle diverse violazioni del regime degli arresti domiciliari in località protetta e dalle minacce rivolte al Magistrato di Sorveglianza.
La circostanza che nel caso di specie venga in questione un interesse di rilievo costituzionale, quale quello della salvaguardia di una relazione diretta del minore con almeno uno dei due genitori, non esclude che gli interessi sottesi alla esecuzione della pena possano cedere di fronte a tale esigenza «sempre che il genitore condannato che si trovi nelle condizioni previste dalla legge per fruire della misura non sia socialmente pericoloso» (Corte cost., sentenza n. 52 del 2025; cfr. anche Corte cost., sentenza n. 219 del 2023)
Il sistema delle misure alternative alla detenzione si fonda pur sempre sulla verifica che la esecuzione della pena in corso abbia assolto alla sua funzione necessariamente
rieducativa e risocializzante, così da consentire una prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva e, quindi, alla meritevolezza della attenuazione della risposta sanzionatoria che sia prodromica al definitivo riacquisto della libertà.
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata, invece, ha bene evidenziato i concreti comportamenti del detenuto, dai quali Ł stata congruamente tratta la conclusione che non siano ravvisabili, nel percorso trattamentale di XXXXXXXXXXX, una effettiva presa di distanza dai reati commessi e un sufficiente recupero dei valori socialmente condivisi.
Il ricorso avversa la motivazione essenzialmente per il tramite di un argomento – quello secondo cui la valutazione della pericolosità del condannato sia stata basata ‘su elementi invero assai risalenti nel tempo’ – che Ł invece contraddetto dal tenore letterale del provvedimento impugnato, nel quale si fa riferimento a fatti verificatisi tra il 2022 e il 2024.
Questo dato temporale non Ł smentito dal ricorrente, se non con il richiamo ad un provvedimento del T.A.R. nel quale il rinvio a giudizio per il reato di atti persecutori non sarebbe stato ritenuto sufficiente per la revoca del programma speciale di protezione. Ma si tratta, in ogni caso, di rilievo che non esclude affatto la correttezza dell’apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, il quale ha valutato la complessiva condotta del condannato quale espressione di un atteggiamento globale negativo o comunque tale da dimostrare la mancanza di una risposta positiva al trattamento in corso.
Il ricorso, inoltre, evidenzia – quale elemento da valorizzare in senso favorevole all’istante – la pregressa fruizione da parte di XXXXXXXXXXX di permessi premio, ma il Tribunale di sorveglianza dà espressamente atto – senza alcuna confutazione difensiva che, in realtà, il beneficio Ł stato revocato sin dallo scorso anno, proprio a causa dei gravi comportamenti del condannato.
In definitiva, pertanto, nessun vizio di motivazione affligge l’ordinanza impugnata nella parte in cui, procedendo al necessario bilanciamento tra contrapposti interessi di rilievo costituzionale, ha valutato che sussistesse un concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, desumibile dal negativo comportamento serbato da XXXXXXXXXXX negli ultimi anni e anche in epoca immediatamente precedente alla presentazione della richiesta ex art. 47quinquies ord. pen.
A quanto fin qui osservato, consegue, dunque, il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.