Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38297 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERM6
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugiìata.
Ritenuto che le censure articolate nell’unico motivo di impugna; ione n superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita io, sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono question giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. La detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47- uinq iies pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costi uziol bai artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. v. C: rte C n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), può essere conc ssa, anch caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. -bis e necessità di previa collaborazione con la giustizia alla madre, o, eve tual re padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di pi ole in decenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall’età anagra ica, che riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa ottc»os all’esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un t! rzo d pena inflitta o, nell’ipotesi di condanna all’ergastolo, ad almeno ciLiindiii reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulter ori de o di fuga. ( da ultimo Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep. 2021, l’ prt 280557 – 01).
1.2. L’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto osteluto da ricorrente, ha fatto buon governo degli illustrati principi.
Ha infatti ritenuto ostativo alla concessione del beneficio di ·;Eui all’ar quinquies Ord. pen., l’unico astrattamente ammissibile in relaziOne alla p scontata e al titolo di reato, la rilevante ed attuale pericolosità sc condannato desunta da specifici elementi quali: la gràvità del reato i (rapina aggravata), la rinnovata propensione a delinquere con la co reati per i quali è pendente procedimento penale, il prolunga sottrazione all’esecuzione della pena in stato di latitanza. Per co rilevato che la prole può essere assistita, come sin qui regolarme dalla madre coadiuvata dalla famiglia. ne e! ecuzione num azione di o pLTiodo di nple ezza, ha te ,:vvenuto,
A tale percorso motivazionale, tutt’altro che illogico, il ricor concreto ha opposto sollecitando, in termini non consentiti in qu diverso appezzamento degli elementi fattuali già valutati. ente nulla di sta sede, un
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibil con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazio tà del ricorso, proc assuali e, ne della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in faire dE Ila Ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagami: nto de spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellì Ca3sa de ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.