Detenzione domiciliare sostitutiva: il no della Cassazione a chi non mostra pentimento
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’applicazione delle pene: la concessione della detenzione domiciliare sostitutiva. Questa misura, prevista per pene detentive brevi, non è un diritto automatico del condannato, ma una scelta che rientra nel potere discrezionale del giudice. La Suprema Corte, con la sentenza n. 21499 del 2024, ribadisce che la valutazione deve basarsi su una prognosi concreta circa l’idoneità della misura a rieducare il condannato e a prevenire la commissione di nuovi reati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato in concorso. La Corte d’Appello di Bologna, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva respinto la richiesta dell’imputato di sostituire la pena detentiva di un anno e quattro mesi di reclusione con la detenzione domiciliare. L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale, in particolare della Legge n. 689 del 1981 che disciplina le sanzioni sostitutive.
La Questione Giuridica: il Rifiuto della Detenzione Domiciliare Sostitutiva
Il nucleo della controversia riguarda i limiti del potere del giudice nel negare la detenzione domiciliare sostitutiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la richiesta. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, offrendo importanti chiarimenti sui criteri che devono guidare la decisione del magistrato. La legge, infatti, riserva al giudice un ampio potere discrezionale nella scelta se concedere la sostituzione della pena (l’ an) e quale misura applicare (il quid).
Le Motivazioni della Cassazione sul Potere Discrezionale
La Suprema Corte ha sottolineato che la decisione del giudice deve essere ancorata ai criteri di valutazione indicati dall’articolo 133 del codice penale. Questo significa che il giudice deve formulare un giudizio prognostico sulla personalità del condannato e sulla sua pericolosità sociale.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il suo diniego evidenziando elementi negativi preponderanti:
1. Precedenti Penali Allarmanti: La presenza di un curriculum criminale significativo è un forte indicatore negativo.
2. Assenza di Resipiscenza: La mancanza di qualsiasi segno di pentimento o di revisione critica del proprio operato criminale è stata considerata un elemento chiave.
3. Contesto del Reato: Il delitto era stato commesso non solo violando una misura di prevenzione già in atto, ma anche dopo aver già scontato parte di altre pene, dimostrando un’inclinazione a delinquere persistente.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, hanno portato la Corte territoriale a concludere, con una motivazione ritenuta dalla Cassazione non illogica, che la detenzione domiciliare sostitutiva sarebbe stata una misura inadeguata. Non avrebbe garantito né la rieducazione del condannato né la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati.
Le Conclusioni: una Valutazione Rigorosa è Necessaria
L’ordinanza conferma un principio consolidato: le pene sostitutive non sono un automatismo, ma il risultato di una valutazione ponderata e rigorosa da parte del giudice. La decisione di negare la detenzione domiciliare sostitutiva è legittima quando si fonda su elementi concreti che dipingono un quadro negativo della personalità del condannato e delle sue prospettive di reinserimento sociale. La presenza di precedenti penali e, soprattutto, l’assenza di un sincero pentimento, possono giustificare la scelta di mantenere la pena detentiva in carcere, ritenuta in questi casi l’unica idonea a perseguire le finalità della pena.
Quando un giudice può negare la detenzione domiciliare sostitutiva?
Un giudice può negarla esercitando il suo potere discrezionale, basato sui criteri dell’art. 133 c.p., se ritiene che la misura non sia idonea alla rieducazione del condannato e a prevenire futuri reati. Elementi come precedenti penali allarmanti, assenza di pentimento e la commissione del reato in violazione di altre misure possono giustificare il diniego.
La concessione della detenzione domiciliare sostitutiva è un diritto del condannato?
No, non è un diritto. Secondo la sentenza, la scelta di sostituire la pena detentiva rientra nel potere discrezionale del giudice, che deve valutare l’idoneità della misura caso per caso, in base alla personalità del reo e alle finalità rieducative e preventive della pena.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego della misura sostitutiva?
La Corte ha ritenuto logica e corretta la motivazione del giudice di merito, che si basava sulla ricorrenza di gravi precedenti penali, sulla totale assenza di resipiscenza (pentimento) da parte del condannato e sul fatto che il delitto fosse stato commesso mentre violava una misura di prevenzione, dimostrando l’inadeguatezza della detenzione domiciliare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 6.2.2023 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 22.5.2019 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 comma 1, n. 2 cod. pen. e, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ed in particolare della legge 24.11.1981 n. 689. Si censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta della detenzione domiciliare sostitutiva
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., la scelt relativa sia all’an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e all’obbiettivo della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
La sentenza impugnata ha rimarcato, da un lato, la ricorrenza di precedenti penali allarmanti, l’assenza di resipiscenza e la commissione del delitto violando la misura di prevenzione e dopo aver scontato parte delle pene a lui inflitte e quindi della inadeguatezza della detenzione domiciliare richiesta. La Corte territoriale ha dato conto, in definitiva e con motivazione non manifestamente illogica, degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva richiesta.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024