Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29400 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 10/02/1995
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE)APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 6 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che il 10/1/2024 h confermato il giudizio di penale responsabilità espresso suoi confronti dal Tribunale della stessa città in ordine ai delitto di rapina aggravat portafogli e di lesioni personali ai danni sia della persona offesa della rapina, NOME COGNOME che di un’amica di questa che l’accompagnava, NOME COGNOME.
Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione:
1.1. Con il primo sono state dedotte la violazione di legge, con riferimento agli artt. cod. pen., 545b1s co. 1 cod. proc. pen. e 53, 56 e 59 I. 689/81 e vizio di motivazione per esse esclusa la concedibilità di misure alternative del lavoro di pubblica utilità o della dete domiciliare in ragione dell’entità della pena inflitta, pur in presenza di una condanna alla pe anni tre e mesi sei di reclusione, mentre l’art. 20 bis cit. consente la detenzione domici quando la condanna non sia superiore a quattro anni di reclusione o di arresto. Viene dedotta anche la violazione dell’art. 545bis cod. proc. pen. per non aver proceduto la Corte a dare avvi alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva, dopo la lettura del dispositivo
1.2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al riconoscime dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 2 cod. pen., in presenza di concordato in appel proposto dai coimputati, pur nel difetto di certezza in ordine all’effettivo impiego di pisto rinvenuta dalle forze dell’ordine, e pur dovendosi ritenere illogico che una persona munita arma da fuoco al fine di intimidire e rapinare la vittima, la usi solo dopo un’aggressione fi quando l’immediato uso dell’arma avrebbe facilitato l’apprensione del portafoglio.
La sentenza impugnata va annullata, limitatamente al diniego della conversione della pena irrogata, dovendosi riconoscere la fondatezza del primo motivo di ricorso, mentre è inammissibile il secondo motivo, inerente alla responsabilità del ricorrente.
2.1. Partendo dall’esame di tale secondo motivo di ricorso, appare evidente che il ricorrent nel contestare il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 cod. pen. sul ri che la pistola di cui al capo di imputazione non risulta rinvenuta dalla P.G. sopraggiunta sul p e nell’assumere che la presenza di una pistola avrebbe reso più logico evitare il ricorso percosse e lesioni, prospetta, nella sostanza, un’inammissibile una “rilettura” degli element fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazion trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, sen possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorr adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/11997, n. 6402, riv. 207944
In tema di motivi di ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attine vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla contraddittorietà su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui so inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza d rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecit
una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse pro evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibili credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 17/03/2015, Rv. 262965).
Nel caso di specie, contrariamente all’assunto del ricorrente, la sentenza impugnata h valorizzato la rinuncia ai motivi di appello, da parte dei coimputati che hanno optato pe concordato ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., unicamente in favore delle posizioni di qu quale segno di resipiscenza, e non già, come sembra assumere il ricorrente, ai fini d riconoscimento dell’aggravante in parola anche nei confronti di quest’ultimo, atteso che, invec senza incorrere in vizio logico alcuno, l’uso dell’arma è stato ritenuto provato sulla base dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME vittima dell’aggressione, che ha riferito proprio il COGNOME le bloccava puntandole una pistola alla gola, mentre la coimputata COGNOME che per prima aveva estratto l’arma passandola al predetto, la percuoteva e cercava di sottrar il portafogli.
La Corte territoriale ha dato anche adeguatamente conto dei motivi che hanno portato a riconoscere l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, pertanto tali da poter legittimamente poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non applicandosi le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. dichiarazioni della persona offesa, una volta effettuata la verifica, corredata da id motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca racconto (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 – 01). Soprattutto, nel valorizzare unicamente il dato secondo cui non risulta il rinvenimento dell’arma da parte del P.G., il ricorso pecca anche di aspecificità, non confrontandosi con i riscontri esterni, pu necessari, che le dichiarazioni della COGNOME hanno ricevuto da quelle dell’altra persona offe NOME COGNOME che accompagnava la prima e che è rimasta anch’essa vittima dell’aggressione, e da quelle, per quanto de relato, della madre della COGNOME che ha riferito quanto da ques raccontatole, dichiarazioni tutte convergenti in ordine all’uso dell’arma come sora riferito.
2.2. E’ fondato, invece, il primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata, do aver argomentato sulle ragioni che inducevano a ritenere congrua la pena inflitta al Sebastian nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, ha ritenuto che “l’entità della pena esclu concedibilità della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domic di cui all’art. 20 bis cod. pen.”.
Si tratta di valutazione erronea, in quanto, se è vero che il terzo comma dell’art. cit. consen di beneficiare della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo solo nel condanna a pena detentiva non superiore a tre anni, la pena inflitta non era ostati all’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto il secondo comma dello stes articolo consente, invece, l’applicazione di questa “in caso di condanna alla reclusion all’arresto non superiori a quattro anni”, sicché, a fronte dell’esplicita richiesta avanz ricorrente con i motivi di appello, non ostandovi la misura della pena inflitta, la Corte territoriale
•
avrebbe dovuto valutare se, in concreto, vi erano i presupposti per l’applicazione della prede pena sostitutiva.
3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della Cort territoriale per nuovo giudizio inerente la richiesta di applicazione della pena sostitutiva,
restando l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilit
Così deciso in data 8 luglio 2025
GLYPH