Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20864 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20864 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME (cui CODICE_FISCALE) nato a Modena il 04/02/2001 avverso la sentenza del 28/11/2024 del Tribunale di Modena Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo letta la memoria di replica redatta dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali, in difesa di NOME COGNOME, insistono per l ‘ accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha assolto NOME COGNOME dal reato di evasione ─ per essere rimasto, senza la preventiva autorizzazione del Giudice, all’esterno del luogo all’interno del quale doveva permanere ─ escludendo la punibilità per la particolare tenuità del fatto, per il reato a lui ascritto in relazione alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, mentre ha ritenuto non provato il dolo per
il reato a lui ascritto in relazione alla misura degli arresti domiciliari, non essendo provata la notificazione del provvedimento con cui l’ autorizzazione a recarsi laser era circoscritta al tempo strettamente necessario a questo scopo.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME si chiede l ‘annullamento della sentenza.
Con l’unico motivo di ricorso si assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la detenzione domiciliare non fosse stata sospesa, ex art. 68, comma primo, legge 24 ottobre 1981 dall’arresto di El Barrami sopravvenuto il 24/07/2024 e che, comunque, nella fattispecie ex art. 72 legge 24 settembre 1981 n. 689, l’unica condotta penalmente rilevante nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 legge cit. (da non confondersi con quella ex art. 47ter Ord. pen.) è l’ allontanamento per più di dodici ore dal domicilio, mentre nel caso in esame l’imput ato si allontanò per non più di trenta minuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente ribadito che è ammissibile l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche se non sono dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, perché l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019,Rv. 277666).
NOME COGNOME è stato condannato dal Tribunale di Modena con sentenza n. 358 del 2023 (per il reato ex art. 572 cod. pen.), che ha sostituito la pena della reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare e il Magistrato di Sorveglianza ha confermato le modalità di esecuzione delle correlate prescrizioni contenute nella sentenza.
Il caso in esame non è disciplinato da ll’art. 385 , comma terzo, cod. pen. ─ che disciplina il caso delle persone in stato di arresto nella propria abitazione, da individuarsi in coloro che si trovano sottoposti agli arresti domiciliari o che stanno espiando una condanna con la misura alternativa della detenzione domiciliare ─ ma dall ‘ art. 72 legge 24 settembre 1981 19 marzo 2024, n. 31, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che prevede che «Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall’istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell’articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell’articolo 385 del codice penale».
In altri termini la pena della detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’evasione solo nel caso di allontanamento per più di dodici ore dal domicilio.
Nella fattispecie, l ‘imputato era stato autorizzato a allontanarsi dall’abitazione «ogni lunedì tra le ore 11:30 e le ore 14:00 per recarsi al Ser.T» e la Polizia giudiziaria lo ha trovato fuori dalla sua abitazione alle ore 0,40 del 24/07/2024.
Pertanto, poiché dalle ore 14:00 alle ore 00:40 intercorrono meno di 12 ore, il reato ascrittogli non sussiste e conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso, 17/04/2025