Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 18/07/2001
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni dell’Avvocato generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’avv. COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso+-
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli – in funzione di Giudice del riesame – in accoglimento dell’appello presentato dal Pubblico ministero, ha ripristinato nei confronti di NOME COGNOME in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, che era stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 29/11/2023, il provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere, dichiarando sospesa l’esecuzione della decisione, fino al momento della definitività della stessa. Trattasi di soggetto nei confronti del quale, con ordinanza del 15/11/2023, adottata all’esito di udienza di convalida dell’arresto, il sopra detto Giudice aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati ex artt 73 comma 4 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (per aver detenuto, a fini di cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana); 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (per aver detenuto una pistola Smith & Wesson calibro 38); 23, comma 1, n. 2 e comma 3 legge 18 aprile 1975, n. 110 (per aver detenuto una pistola Taurus 357 Magnum calibro 38, da considerarsi arma clandestina), nonché 648 e 337 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen., sotto il profilo violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, nonché per carenza, contraddittorietà e illogicità dell’ordinanz impugnata. La difesa lamenta il mancato rispetto, ad opera del Tribunale del riesame, dei principi che governano la scelta della misura cautelare. Correttamente si era ritenuto di poter sostituire la misura della custodia carceraria con quella, meno severa, degli arresti domiciliari; ciò in considerazione dell’assenza di possibili pregiudizi e di ulteriori informazioni investigative, nonch valorizzando adeguatamente l’ammissione dei fatti, con connessa resipiscenza e, infine, potendosi dare esecuzione agli arresti domiciliari presso un Comune diverso, rispetto a quello di residenza.
Il provvedimento impugnato, al contrario, desume la pericolosità sociale del soggetto, sulla sola base dei titoli di reato per i quali si procede e ritiene ce la possibilità che egli mantenga contatti con ambienti criminali. Trattasi di argomentazioni di tenore astratto e che, comunque, delineano la sussistenza di esigenze salvaguardabili anche mediante l’adozione delle dovute prescrizioni. Il
porto dell’arma, inoltre, non era volto all’offesa, bensì alla difesa, in relazio all’attività di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Incongruo, pertanto, reputare la inadeguatezza della misura domiciliare, pur se in assenza di offese concrete verso terze persone. Le considerazioni del Tribunale, in definitiva, introducono una impropria presunzione di adeguatezza della misura carceraria, in relazione a reati per i quali, invece, non è normativamente prevista una presunzione del genere.
3. La difesa ha presentato memoria, con allegazione di documentazione.
4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il provvedimento impugnato valorizza alcuni elementi univoci, che ben rappresentano la gravità oggettiva della condotta, quali: la circostanza che l’imputato sia stato fermato mentre recava con sé un’arma clandestina, pronta per essere utilizzata e munita di proiettili; il rinvenimento di ulteriori armi all’in del box del Passaro; il coinvolgimento dell’indagato nel traffico degli stupefacenti, desumibile in considerazione del quantitativo e della pluralità dì sostanze detenute, insieme al materiale per l’imballaggio. A fronte di tali elementi, il Tribunale Napoli ha condiviso quanto evidenziato dal Pubblico ministero in sede di appello, considerando insufficiente il fatto che vi fosse la possibilità, per il ricorrente restare in regime di arresti domiciliari in luogo differente, rispetto a quello residenza. Tale elemento è stato valutato non in grado di recidere i legami del soggetto con il contesto criminale di riferimento.
Quanto al requisito della proporzionalità, il Tribunale ha dato congruamente atto di come la custodia domiciliare – sebbene in luogo diverso, rispetto a quello di abituale residenza dell’indagato – non fosse idonea a garantire la totale recisione dei legami esistenti, fra il soggetto e il mondo criminale di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova precisare, come accennato in parte narrativa, che la difesa ha allegato, alla sopra menzionata memoria, il dispositivo della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 20/03/2024, a mezzo della quale l’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), e 7) e – previa concessione delle circostanze attenuant generiche, nonché ritenuta la continuazione e applicata la diminuente del rito abbreviato – è stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed
euro quattromila di multa. La pena detentiva inflitta è stata inoltre sostituita, sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53 e seguenti legge 24 novembre 1981, n. 689 con la detenzione domiciliare sostitutiva.
2.1. Trattasi anzitutto di documentazione che può, senza dubbio, esser fatta oggetto di produzione nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 42052 de 19/06/2019, COGNOME COGNOME, Rv. 277609 – 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390 – 01); ciò per le ragioni che seguono:
per l’evidente connotato di novità, del fatto sopravvenuto che essa documenta;
perché tale acquisizione non postula il compimento di un’attività di
apprezzamento, in ordine alla validità formale di tali elementi;
in quanto si tratta di documentazione che attiene alla posizione giuridica dell’imputato e la cui efficacia, pertanto, non si riverbera sul contesto delle prov già raccolte e valutate dai giudici di merito;
visto che l’interessato non avrebbe potuto esibirla in sede di merito.
2.2. Viene in rilievo, quindi, la disposizione di cui all’art. 300, comma 4-bis cod. proc. pen. (disposizione inserita dall’art. 13, comma 1, lett. e), n. 2 del d.lg 10 ottobre 2022, n. 150, decorrente dal 30 dicembre 2022, a norma dell’art. 99bis del medesimo decreto, come convertito con modificazioni dall’art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), a tenore del quale “Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutive, di cui alla legg novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell’articolo 299”.
Tale esito del giudizio instaurato a carico del COGNOME importa, dunque, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il sopra descritto sviluppo del procedimento principale, con la sentenza che ha sostituito la pena inflitta con la detenzione domiciliare sostitutiva, rende illegittimo l’eventuale mantenimento della misura restrittiva della libertà personale di tipo carcei -ario (secondo il già ricordato dettato dell’art. 300, comma 4-bis cod. proc. pen.), dovendosi prescindere, a questo punto, dalla tematica attinente alla eventuale legittimità originaria dell’avversata ordinanza.
2.3. Del resto, questa Corte ha già affermato il principio – che qui va ribadito – dell’immediata rilevanza dell’evoluzione del procedimento sulle vicende proprie
del procedimento incidentale cautelare. Principio che, cristallizzato già nel dettato codicistico (appunto nel testo dell’art. 300 cod. proc. pen., ad esempio), ha trovato
nella giurisprudenza di legittimità le interpretazioni utili al necessar coordinamento, anche rispetto alle regole proprie del procedimento incidentale
cautelare, in tutte le sue possibili evenienze (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011,
COGNOME, Rv. 249480 – 01; Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, COGNOME Rv. 259448
– 01; Sez. 6, n. 12007 del 16/01/2014, Vinci, Rv. 258283 – 01; Sez. 6, n. 39268
del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 256269 – 01).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in
funzione di Giudice del riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7 c.p.p. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.