Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 400 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 400 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47ter della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale; d’ora in poi Ord. pen.).
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione e/o l’erronea applicazione della disposizione di cui all’ art. 284 cod. proc. pen., nonchØ la mancanza della motivazione.
2.1. Ad avviso della difesa, il provvedimento censurato reca una motivazione meramente apparente, lì dove ha respinto la richiesta del ricorrente di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per provvedere all’approvvigionamento alimentare e dei farmaci, affermando che l’istanza Ł incompatibile con le caratteristiche, la natura e la funzione della misura.
Si rileva, altresì che il provvedimento di diniego si mostra non solo generico, ma sembrerebbe riferito a persona diversa, in quanto non considera il ricorrente Ł settantenne, invalido civile, celibe, senza figli e che vive da solo nell’isola di XXXXXXX che sarebbe priva del servizio di consegna della spesa a domicilio.
Inoltre, l’ordinanza non spiega le ragioni per cui l’allontanamento da casa per comprare generi alimentari e medicinali possa agevolare la commissione di ulteriori attività criminose, atteso che il ricorrente Ł stato condannato per il reato di naufragio.
Il ricorso evidenzia l’utilizza da parte del Magistrato di sorveglianza di generiche clausole di stile essendosi limitato ad affermare che l’attività per la quale Ł richiesta l’autorizzazione non può essere controllata e che il contesto ambientale Ł tale da non escludere contatti con il contesto criminale.
Inoltre, la difesa rappresenta che il provvedimento non considera la relazione dell’Uepe che dà conto di un atteggiamento positivo del NUMERO_CARTA il quale ha già espiato in
regime di affidamento in prova ai servizi sociali oltre due anni della pena con un residuo di 9 mesi e 20 giorni, evidenziando, poi, come non risponda al vero che si tratti di detenuto per il quale non sussistono le condizioni per la misura dell’affidamento in prova.
Infine, il ricorso deduce la mancanza di motivazione in relazione alle esigenze di salute del ricorrente, il quale in relazione alla patologia di cui Ł affetto (come documentata dalla Corte di appello di Messina, Sezione Lavoro e certificata dal medico curante) avrebbe necessità di camminare e passeggiare per qualche ora al giorno, non potendo richiedersi l’utilizzo di un tapis roulant , peraltro non utilizzabile nelle condizioni di salute in cui il ricorrente versa.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato. Nella fattispecie in esame ricorre un vizio di motivazione apparente, tale da integrare violazione di legge ai sensi dell’art. 125 c.p.p., atteso che il provvedimento impugnato si limita a enunciare affermazioni generiche e prive di effettivo contenuto giustificativo, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e con le risultanze documentali allegate.
1.1.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la motivazione apparente e, dunque, inesistente Ł ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioŁ, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.g. in proc. vassallo, Rv. 263100 01), omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 – 01).
Tanto precisato, deve rilevarsi che a fronte di una istanza difensiva, precisa e circostanziata, volta a richiedere l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare tutti i giorni per almeno due ore, oppure secondo modalità di tempo stabilite dal Magistrato di sorveglianza, il provvedimento di diniego si mostra generico e totalmente privo della valutazione delle specifiche esigenze rappresentate e documentate dal ricorrente, concernenti le quotidiane necessità anche a tutela della salute.
L’ordinanza censurata non contiene alcun cenno alla patologia da cui il ricorrente Ł affetto, alle condizioni familiari e lavorative dello stesso, e omette di confrontandosi con la necessità del ricorrente di procurarsi i medicinali di cui ha bisogno e di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
NØ la possibile elusione delle prescrizioni relative alle attività di cui si Ł chiesta l’autorizzazione risulta supportata da un qualsivoglia discorso giustificativo, nØ parimenti, si rinviene una motivazione in punto di rischio di reiterazione dell’attività criminosa connessa ai fatti per i quali il ricorrente Ł in espiazione di pena, tale da precludere l’autorizzazione richiesta, nØ, ancora, di altra attività delittuosa.
Va osservato, infine, che con un generico e superficiale passaggio motivazionale il Magistrato di sorveglianza afferma che il ricorrente può avvalersi del tapis – roulant da utilizzare in sostituzione delle passeggiate, senza che tale utilizzo risulti supportato da una valutazione medica di fattibilità in ordine alle patologie di cui Ł affetto il ricorrente, nØ dalla sussistenza della concreta possibilità che costui sia nelle condizioni, anche economiche, di avere la disponibilità del macchinario.
In conclusione, posto il rinvio operato dall’art. 47ter , comma 4, Ord. pen. all’art. 284 cod. proc. pen., deve affermarsi che nel caso in cui la pena sia espiata in regime didetenzione domiciliare, il condannato deve poter usufruire dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 (quali, come nella specie, impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabili esigenze di vita o nel caso dell’esistenza di una situazione di assoluta indigenza (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 – 01).
Alla luce delle esposte considerazioni, la motivazione dell’ordinanza impugnata si rivela insufficiente e radicalmente inidonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice, risolvendosi in proposizioni generiche e assertive, tali da integrare il vizio di motivazione apparente. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di messina
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.