Detenzione Domiciliare Sanitaria: Quando il Giudice Deve Valutare la Salute del Condannato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 3074/2024) ha riaffermato un principio cruciale nell’ambito dell’esecuzione penale: il giudice ha il dovere di valutare nel merito le istanze basate su specifiche previsioni di legge. In particolare, quando un detenuto chiede la detenzione domiciliare sanitaria per gravi condizioni di salute, il Tribunale di Sorveglianza non può respingere la richiesta per motivi puramente formali legati a limiti di pena previsti per altre fattispecie. Vediamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un condannato aveva presentato un’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Genova per ottenere la detenzione domiciliare sanitaria, basando la sua richiesta sulla gravità delle proprie condizioni di salute. Contestualmente, aveva richiesto anche l’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, sostenendo che il fine pena fosse superiore ai due anni, e rigettava quella di affidamento in prova per carenza dei presupposti di merito. In sostanza, il giudice non era entrato nel merito della questione sanitaria, fermandosi a una valutazione formale errata.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era chiaro: il Tribunale aveva ignorato che la richiesta era fondata sull’art. 47-ter, comma 1, lettera c), dell’Ordinamento Penitenziario, che prevede la possibilità di concedere la detenzione domiciliare per motivi di salute anche quando la pena residua da scontare è fino a quattro anni.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla detenzione domiciliare sanitaria
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno evidenziato come il Tribunale di Sorveglianza di Genova avesse commesso un palese errore di diritto. La richiesta del condannato non era una generica istanza di detenzione domiciliare, ma una specifica richiesta di detenzione domiciliare sanitaria, il cui presupposto principale è proprio la condizione di salute del soggetto.
Questa specifica misura è ammissibile per pene residue inferiori ai quattro anni (residuo pena infraquadriennale), una condizione che nel caso di specie era soddisfatta. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a una valutazione approfondita dello stato clinico del richiedente, cosa che invece non è stata fatta.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta e lineare: il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di statuire e di argomentare sull’oggetto principale dell’istanza. Le argomentazioni sulle condizioni di salute del condannato non erano un contorno, ma l’elemento centrale per ottenere la misura ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. pen. Ignorandole, il giudice ha di fatto eluso il proprio dovere di valutazione.
La Corte sottolinea che, una volta verificata l’ammissibilità formale della richiesta (in questo caso, il limite di pena infraquadriennale), il giudice del merito deve obbligatoriamente esaminare la sussistenza dei presupposti sostanziali. In questo caso, il presupposto era lo stato di salute del condannato, che non è stato ‘in alcun modo apprezzato’.
Le Conclusioni
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare, disponendo il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio. Quest’ultimo dovrà, questa volta, esaminare nel merito le condizioni di salute del condannato per decidere se concedere o meno la misura alternativa richiesta. La sentenza ribadisce un principio di garanzia fondamentale: ogni istanza deve essere esaminata alla luce della specifica norma invocata, senza che il giudice possa sottrarsi alla valutazione dei presupposti di fatto che la sostengono.
Qual è la principale differenza tra detenzione domiciliare ordinaria e detenzione domiciliare sanitaria?
La principale differenza risiede nei presupposti e nei limiti di pena. La detenzione domiciliare sanitaria, prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lett. c) Ord. pen., è concessa in ragione di gravi condizioni di salute ed è ammissibile per pene residue fino a quattro anni, un limite più ampio rispetto ad altre forme di detenzione domiciliare.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Sorveglianza?
La Corte ha annullato la decisione perché il Tribunale di Sorveglianza ha commesso un errore di diritto. Ha respinto la richiesta applicando un limite di pena non corretto e, soprattutto, ha omesso completamente di valutare le condizioni di salute del condannato, che erano il fondamento specifico della richiesta di detenzione domiciliare sanitaria.
Cosa deve fare un giudice quando riceve un’istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute?
In base a questa sentenza, il giudice deve prima verificare se la pena residua rientra nel limite di quattro anni previsto per questa specifica misura. Se il requisito è soddisfatto, è obbligato a esaminare nel merito le condizioni cliniche del richiedente per stabilire se siano sufficientemente gravi da giustificare la concessione della detenzione domiciliare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3074 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l’istanza di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ad ottenere la detenzione domiciliare, in ragione del fine pena ultrabiennale e rigettava, per insussistenza dei presupposti di merito, quella di affidamento in prova al servizio sociale
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Con esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza di Genova omesso di statuire ed argomentare sulla richiesta di detenzione domiciliare basata sulla gravità delle sue condizioni di salute, che era il vero oggetto dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen. e il cui scrutinio non sarebbe stato precluso per limite di pena (la detenzione domiciliare sanitaria, di cui al comma 1, lett. c, dell’art. 47-ter, essendo concedibile nel più ampio ambito dei quattro anni di pena residua).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Effettivamente il Tribunale di sorveglianza di Genova non ha valutato la possibilità di accordare la detenzione domiciliare nella prospettiva di cui all’art. 47ter, comma 1, lett. c), Ord. pen., al cui ottenimento erano certamente funzionali le argomentazioni riguardanti le condizioni di salute del condannato, contenute nell’istanza da lui proposta.
La misura era, sotto questo profilo, ammissibile (in presenza di residuo pena infraquadriennale), mentre lo stato clinico del condannato non risulta in corrispondenza in alcun modo apprezzato.
L Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per rinnovato giudizio al riguardo.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente al diniego della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso il 17/11/2023