Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40449 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 3060/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le istanze di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute e di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, ai sensi dell’art. 147 n. 2 cod. pen. e dell’art. 47te r della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 147 cod. pen., 47ter , comma 1, ter Ord. pen., nonchØ la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Il ricorrente ha eccepito che il Tribunale di sorveglianza ha respinto le richieste di cui alle disposizioni sopra richiamate, pur rilevando la serietà e la molteplicità delle patologie che affliggono il detenuto, come confermate dalle certificazioni mediche, dalle due consulenze medico – legali della difesa e dalle due relazioni dell’area sanitaria RAGIONE_SOCIALE che hanno rappresentato l’opportunità di un percorso riabilitativo fuori dal carcere.
La difesa ha evidenziato, in particolare, di aver formulato al Magistrato di sorveglianza una istanza di applicazione provvisoria delle suddette misure corredata da una consulenza medico – legale dell’11 marzo 2024 che aveva concluso per la necessità di una collocazione in strutture idonee e/o in un centro sanitario e ha, altresì rappresentato che nelle more della decisione del Magistrato di sorveglianza, atteso il peggioramento del quadro clinico, aveva depositato una nuova consulenza medico – legale datata 3 settembre 2024, nella quale si rilevava come il quadro clinico attuale era tale da aumentare progressivamente il rischio cardiovascolare (obesità, OSAS, ipertensione arteriosa, aumento dello spessore medio intimale della biforcazione carotidea) in un paziente con pregresso infarto miocardico.
Il difensore – dopo aver posto in rilievo le patologie da cui era affetto il ricorrente già al momento dell’ingresso in carcere, con accertata invalidità civile al 75% e invalidità al lavoro
pari al 60%, specificamente descritte nella cartella clinica dell’RAGIONE_SOCIALE, nelle Relazioni dell’Area sanitaria e in quelle medico – legali difensive nonchØ quelle emerse nel corso della detenzione, ed evidenziate nella relazione dell’Area sanitaria del 3 giugno 2024e dal referto del 12 maggio 2025 dal quale emergeva un serio problema renale ha evidenziato un ulteriore problema di salute consistente in una tendinopatia cronica alla spalla sinistra con limitazione funzionale e gonartrosi della medesima spalla per cui veniva consigliato l’effettuazione di kinesiterapia segmentaria e sedute di tecarterapia, oltre la valutazione per un eventuale intervento protesico.
Ciò precisato, nel ricorso si Ł evidenziato che il costante peggioramento dei dolori articolari – che non ricevevano alcun trattamento specifico – ha comportato un abuso dei farmaci con accertati danni cardiaci e renali (come attestato dal referto del 12 maggio 2025) e si Ł rilevato che tale patologia ha comportato una condizione di isolamento del detenuto, il quale trascorre la maggior parte del tempo in cella con evidenti ripercussioni sulla condizione psichica, come rilevato dal consulente della difesa nella relazione del 3 settembre 2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale, irragionevolmente, ha a lui imputato il peggioramento delle patologie per non avere affittato dall’esterno i dispositivi elettromedicali, non disponibili in carcere, evidenziando al contrario che ciò proverebbe l’inidoneità del sistema sanitario ad offrire le cure necessarie. NØ, inoltre, sarebbe vero che il detenuto non abbia aderito alle prescrizioni non assumendo gli antidolorifici rinvenuti in cella in accumulo, in quanto tale accumulo, pur non consentito, si sarebbe reso necessario per evitare i tempi lunghi che intercorrono tra la richiesta e la somministrazione del farmaco, in una situazione di estrema sofferenza.
Nel ricorso si Ł altresì evidenziata la contraddittorietà delle conclusioni cui sono pervenute le relazioni del 3 giugno 2024 e del 16 gennaio 2025 richieste dal Tribunale lì dove si afferma che il sistema sanitario Ł in grado di sostenere le cure per poi affermare che le patologie di cui soffre il ricorrente richiedono un controllo costante e dunque si ritiene auspicabile un percorso alternativo alla detenzione, dovendosi, pertanto, leggere in questa frase una valutazione di incompatibilità carceraria; nØ si potrebbe trattare di un refuso, in quanto la medesima affermazione Ł contenuta in due relazioni consecutive.
Di conseguenza, ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la relazione nell’utilizzare il termine «auspicabile» abbia inteso affermare la mancanza di necessità atteso che le conclusioni dei sanitari non statuiscono in maniera perentoria se il paziente Ł compatibile o meno con il carcere.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre gli accertamenti medici necessari, venendo in rilievo dati e documentazione medica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario.
Infine, nel ricorso si Ł eccepito che non Ł chiaro quale sarebbe il concreto pericolo per la collettività atteso che la misura della detenzione domiciliare Ł pur sempre afflittiva e fortemente limitativa della libertà personale e in ogni caso, qualora concessa, la misura avrebbe una durata limitata al tempo necessario per affrontare le cure mediche.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni di seguito evidenziate.
All’esame delle doglianze difensive va premesso che, secondo i consolidati principi affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui
all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. – o della detenzione domiciliare ex art. 47ter, comma 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti – Ł necessario che la malattia da cui Ł affetto il condannato sia grave, cioŁ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato, presidiato dall’art. 32 Cost., ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01).
Al contempo la giurisprudenza di legittimità parimenti ammonisce che, rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01). Si Ł sostenuto che il giudice di sorveglianza competente Ł, dunque, chiamato «ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati beni in gioco. Di tali complessive valutazioni, che chiamano in gioco plurimi valori costituzionali (incluso il principio costituzionale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), e delle scelte conseguenti, il giudice di merito deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261414- 01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, COGNOME, Rv. 240602-01; Sez. 1, n. :36856 del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 232511-01; Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753-01; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, COGNOME, Rv. 197204-01; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 192698-01), che non si sottrae al sindacato di legittimità, basata su un’accurata ricognizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, non esclusa l’eventuale ricorrenza di profili di pericolosità ostativi (Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375-01).
3. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata si Ł strettamente attenuta ai principi enunciati avendo la stessa dato conto, in modo preciso e puntuale, del quadro concernente le patologie da cui Ł affetto il ricorrente alla luce della complessiva valutazione delle relazioni mediche in atti, sia di quelle prodotte dalla difesa, sia di quelle redatte dall’RAGIONE_SOCIALE, in data 3 giugno 2024 e 16 gennaio 2025 e dell’ulteriore documentazione medica (referto della scintigrafia del 13 febbraio 2025) pervenendo alla conclusione -cui era già pervenuto il Magistrato di sorveglianza – della insussistenza dei presupposti per l’accoglimento delle istanze proposte pur a fronte di condizioni di salute definite nel loro complesso delicate.
L’ordinanza non ha mancato, poi, di evidenziare che il detenuto Ł sottoposto a numerosi accertamenti diagnostici e clinici e, in particolare, per quanto concerne le problematiche di tipo ortopedico, ha rimarcato che il ricorrente Ł stato sottoposto a visita specialistica fisiatrica, a consulenza ortopedica e che la terapia prescritta a seguito di consulenza fisiatrica viene abitualmente praticata nell’istituto penitenziario; nell’ordinanza si Ł altresì rilevato che il ricorrente Ł stato sottoposto a visita pneumologica e urologica a seguito delle quali sono state confermate le diagnosi, così dando conto di un continuo monitoraggio delle condizioni di salute del ricorrente.
Nell’ordinanza si dà, altresì, conto che gli interventi di natura medica di cui necessita il
detenuto risultano adeguatamente assicurati all’interno dell’istituto di detenzione, anche mediante ricoveri disposti ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. senza che vi siano stati ritardi o inadempienze nella prenotazione di visite o esami specialistici esterni in regime convenzionato.
Sulla base delle descritte risultanze mediche, il Tribunale ha, pertanto, escluso la sussistenza delle condizioni oggettive per farsi luogo alla concessione del beneficio invocato, evidenziando che pur sussistendo un quadro di salute caratterizzato da numerose patologie di diversa natura, le relazioni trasmesse dall’area sanitaria non hanno rilevato la sussistenza di condizioni talmente gravi da essere in concreto incompatibili con il regime detentivo, risultando, come già evidenziato, che il detenuto Ł sottoposto a frequenti indagini diagnostiche a periodici controlli per monitorare il suo stato di salute.
3.1. Alla luce di tale complessiva motivazione deve, dunque, rilevarsi come i quattro profili di doglianza della difesa non siano idonei ad inficiare la tenuta dell’impianto argomentativo in ordine alla insussistenza di una situazione di incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo in carcere.
Il Tribunale di sorveglianza, pur rilevando che il ricorrente non si Ł attivato per il noleggio degli apparecchi elettromedicali all’esterno e che non ha assunto i medicinali secondo le prescrizioni, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non imputa un peggioramento delle condizioni di salute a tale condotta non collaborativa, ma piuttosto pone in evidenza come nonostante ciò il detenuto sia adeguatamente monitorato all’interno della struttura RAGIONE_SOCIALE, confermando un giudizio dicompatibilitàcon il regime detentivo.
NØ coglie nel segno l’ulteriore deduzione difensiva secondo la quale il Tribunale non avrebbe correttamente considerato la contraddizione contenuta nelle relazioni del 3 giugno 2024 e del 16 gennaio 2025, lì dove si afferma che le polipatologie da cui Ł affetto il ricorrente, richiedendo un monitoraggio continuo con consulenze esterne, rendono auspicabile suggerire all’Autorità di valutare un percorso alternativo alla detenzione.
A tal riguardo, posto che l’ordinanza evidenzia che tale affermazione non equivale a necessarietà della detenzione domiciliare, va rilevato che il difensore omette di riportare nella sua globalità il brano conclusivo, nel quale il medico evidenzia come sarà sua cura informare il Tribunale di sorveglianza se dall’esecuzione degli accertamenti, durante la detenzione, emergano novità cliniche tali da modificare il quadro generale o se le condizioni di salute peggiorino tanto da far dubitare della compatibilità del paziente con l’istituto penitenziario di RAGIONE_SOCIALE e/o con il regime di detenzione.
Conseguentemente, non risultando dalla complessiva documentazione medica una accertata condizione di incompatibilità con il regime inframurario non può trovare accoglimento nemmeno l’ulteriore doglianza difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto disporre una perizia o comunque un accertamento medico (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 276948 – 01).
In considerazione delle esposte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia di rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.