Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7412 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7412 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Taranto dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza con cui in data 11.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato una istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute di condannato ultrasessantenne;
Rilevato che l’ordinanza impugnata, premettendo che l’equipe trattamentale Ł favorevole alla detenzione domiciliare per motivi di salute, ha ritenuto, sulla base della documentazione acquisita, che le condizioni di salute di NOME siano particolarmente gravi e ha preso in considerazione che il condannato abbia commesso reati anche dopo l’insorgenza della patologia da cui Ł affetto, a dimostrazione del fatto che la patologia stessa non Ł particolarmente invalidante e, comunque, pur sempre nel quadro di fondo di una assenza di revisione critica e di un perdurante pericolo di recidiva;
Considerato che il ricorso deduce la violazione dell’art. 47ter , lett. d), L. n. 354 del 1975, il quale richiede, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, che il richiedente sia ‘inabile anche parzialmente’;
Tenuto conto che il requisito della parziale inabilità si riferisce ad una condizione di decadimento, non temporaneo, delle condizioni psico – fisiche del condannato, tale da incidere sulla sua concreta possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidiana, limitandone apprezzabilmente la vita sociale e di relazione (Sez. 1, n. 33339 del 7/7/2021, Marino, Rv. 281789 – 01);
Dato atto, sotto questo profilo, che l’istante ha delinquito fino a gennaio del 2023, a fronte di una diagnosi di diabete mellito che risale a molti anni prima, sicchØ Ł da escludersi che non sia in condizione, anche per la natura della patologia concreta, di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidiana;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato e debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Aggiunto che si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento,
– Relatore –
Ord. n. sez. 17571/2025
CC – 04/12/2025
vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.