Detenzione Domiciliare per Salute: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per motivi legati alla detenzione domiciliare per salute. Un detenuto, vedendosi negata la richiesta di scontare la pena a casa per ragioni mediche, ha impugnato la decisione fino all’ultimo grado di giudizio. La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della sua condizione clinica, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la propria funzione di giudice di legittimità e non di merito.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Differimento Pena
La vicenda ha origine da un’istanza presentata da un condannato al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L’uomo chiedeva il rinvio dell’esecuzione della pena o, in alternativa, la sua conversione nella detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47 ter della legge sull’ordinamento penitenziario. La richiesta era motivata da presunte condizioni di salute incompatibili con la vita carceraria.
Il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver esaminato la documentazione, ha respinto l’istanza. La motivazione si basava sulle valutazioni medico-legali, le quali avevano concluso che la situazione clinica del detenuto e le cure necessarie erano compatibili con la prosecuzione della carcerazione.
L’Appello e la Violazione di Legge Dedotta
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione. Nel suo atto, ha lamentato la violazione degli articoli 146 e 147 del codice penale, norme che disciplinano il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica. In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione del giudice di merito sulla compatibilità del suo stato di salute con il regime detentivo.
La Decisione della Cassazione sulla Detenzione Domiciliare per Salute
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Questo significa che i motivi presentati non solo erano infondati, ma lo erano in modo così evidente da non richiedere un esame approfondito. La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso, di fatto, non denunciava un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del provvedimento impugnato, ma si limitava a sollecitare una nuova valutazione delle condizioni di salute.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno chiarito che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove, come le perizie mediche. Questa attività, definita ‘giudizio di merito’, spetta esclusivamente ai tribunali delle fasi precedenti. La Corte di Cassazione interviene solo per verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata (‘giudizio di legittimità’).
Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza aveva adeguatamente motivato la sua decisione, basandola su accertamenti tecnici. Contestare l’esito di tali accertamenti equivale a chiedere una ‘mera rivalutazione di punti della decisione’, un’operazione non consentita in sede di Cassazione. Pertanto, non essendoci errori di diritto da correggere, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
L’esito del giudizio ha comportato non solo la conferma della decisione del Tribunale di Sorveglianza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, data l’inammissibilità, è stata applicata una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per portare una questione di detenzione domiciliare per salute davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione medica accolta dal giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare che quel giudice ha commesso un errore nell’applicare la legge o ha redatto una motivazione palesemente illogica o contraddittoria.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti (la condizione di salute del detenuto), attività che non è consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse già stata adeguatamente motivata.
Qual era la base della richiesta iniziale di detenzione domiciliare?
La richiesta si basava sulla presunta incompatibilità delle condizioni di salute del richiedente con il regime carcerario, chiedendo il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter della L. 354/1975.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 6 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha r la richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena, ovvero il suo differimento nella detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 ter, L. 354/1975, introdotta da COGNOME
In motivazione, il Tribunale osserva che non ricorrono i presupposti per acc l’istanza, visto che le valutazioni medico-legale sulla situazione clinica di COGNOME Ci cure che essa necessita, è espressa in termini di compatibilità con la prosecuz carcerazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di l COGNOME NOME deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 146 e 147 cod. pen. cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi add peraltro a sollecitare una – non consentita in questa sede – mera rivalutazione di decisione oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento del processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazi causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sa pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente