Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1388 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1388 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta applicazione della detenzione domiciliare proposta da
XXXXXXXXXXXXXXX;
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47ter ord. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli elementi emersi.
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, al di là dell’apparente errore in cui Ł incorso nell’incipit ha, comunque, facendo riferimento all’atteggiamento poco collaborativo, al mancato controllo degli impulsi e alla necessità di proseguire l’osservazione con l’avvio dei permessi premio, dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del diniego della richiesta di applicare la misura della detenzione domiciliare;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17527/2025
CC – 04/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.