Detenzione Domiciliare: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’accesso alla detenzione domiciliare rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena, segnando un potenziale passo verso il reinserimento sociale. Tuttavia, la sua concessione è subordinata a una valutazione approfondita da parte del Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una decisione di diniego, ribadendo la distinzione fondamentale tra errore di diritto e riesame dei fatti.
I Fatti del Caso
Un condannato presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale era stata respinta la sua istanza di ammissione alla detenzione domiciliare. Il ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato le sue condizioni personali e familiari precarie, il suo comportamento corretto e il percorso di ravvedimento intrapreso. A suo dire, i giudici di merito avrebbero applicato erroneamente la legge, omettendo di valorizzare elementi favorevoli alla concessione della misura alternativa.
La Valutazione del Tribunale di Sorveglianza
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza aveva condotto un’analisi completa. La decisione di diniego non era stata superficiale, ma si basava sull’intero vissuto del condannato e sul suo comportamento successivo alla scarcerazione. In particolare, i giudici avevano dato peso a una relazione di sintesi che evidenziava una criticità fondamentale: l’indisponibilità del soggetto a intraprendere un programma trattamentale con i sacrifici che questo comporta. La relazione suggeriva, infatti, un percorso graduale che partisse da un trattamento all’interno dell’istituto penitenziario prima di poter considerare forme di sperimentazione esterna.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni di tale decisione sono di natura prettamente processuale ma di grande importanza pratica. I giudici supremi hanno sottolineato che il ricorso non sollevava una vera e propria questione di violazione di legge, bensì mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del Tribunale di Sorveglianza riguardo alla sua idoneità alla misura, al suo percorso di revisione critica e alla sua concreta adesione al trattamento. Questo tipo di valutazione, che attiene al merito della vicenda, è precluso nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio. Poiché il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato in modo logico e coerente la sua decisione, basandola su elementi concreti (la relazione di sintesi), non sussisteva alcun vizio di legittimità da censurare.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Chi intende impugnare un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza in materia di detenzione domiciliare deve concentrarsi su specifici errori di diritto o su vizi logici manifesti nella motivazione, non sulla semplice speranza che la Corte Suprema possa interpretare diversamente i fatti. La valutazione sull’affidabilità del condannato e sull’adeguatezza del suo percorso rieducativo rimane una prerogativa del giudice di merito, il cui apprezzamento, se correttamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il Tribunale di Sorveglianza ha negato la detenzione domiciliare?
La richiesta è stata respinta perché il Tribunale ha valutato l’intero percorso del condannato, dando particolare rilievo a una relazione che segnalava la sua indisponibilità ad affrontare un programma trattamentale con i relativi sacrifici, suggerendo un percorso rieducativo da svolgersi inizialmente in carcere.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha stabilito che il ricorso non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti e del comportamento del condannato, attività che esula dalle competenze del giudizio di legittimità, il quale si limita a controllare la corretta applicazione delle norme.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dal Codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a
NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data gi maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare avanzata da NOME COGNOME;
Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente applicato l’art. 47ter, comma 1, ord. pen., non abbia tenuto conto delle sue condizioni precarie del condannato, del suo comportamento corretto e delle sue condizioni familiari, senza valorizzare il suo percorso di ravvedimento;
che l’ordinanza in realtà prende in considerazione l’intero vissuto del condannato e valuta nel merito i profili inerenti il suo comportamento successivo alla scarcerazione e il livello della sua concreta adesione al percorso di revisione critica, apprezzando in particolare i contenuti della relazione di sintesi che ha segnalato l’indisponibilità del COGNOME ad intraprendere il programma trattamentale con i connessi sacrifici e ha proposto un trattamento tendenzialmente intramurario per giungere gradualmente alla sperimentazione esterna;
che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.