Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41956 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41956 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità
avverso il decreto del 19/01/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 20 febbraio 2023 il magistrato di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di ripristino delle autorizzazioni all’uscita dall’abitazi presentata dal condannato in detenzione domiciliare NOME COGNOME.
In particolare, con precedente decreto del 14 dicembre 2022 il magistrato di sorveglianza aveva revocato l’autorizzazione concessa al condannato ad allontanarsi dal domicilio per motivi lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 06:00 alle 14:00, e per soddisfare le esigenze di vita dalle 14:00 alle 16:00. Il magistrato aveva revocato l’autorizzazione sulla base di annotazione di polizia giudiziaria, che riferiva di due violazioni commesse da parte del condannato che il 5 ed il 9 dicembre non si era presentato presso il luogo di lavoro.
Con successivo decreto del 19 gennaio 2023 il magistrato di sorveglianza, valutate le giustificazioni difensive, aveva respinto una prima istanza di ripristino delle autorizzazioni.
Con l’ulteriore decreto del 20 febbraio 2023, impugnato in questo giudizio, il magistrato di sorveglianza ha respinto una nuova istanza di ripristino delle autorizzazioni. Nella motivazione del decreto del 20 febbraio 2023 il magistrato si limita a richiamare il contenuto del provvedimento del 19 gennaio.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il decreto impugnato, riportandosi totalmente al contenuto del precedente provvedimento del 19 gennaio, omette di valutane la produzione del difensore che aveva dimostrato che, differentemente da quanto scritto nel provvedimento del 19 gennaio, al condannato era applicato un dispositivo di controllo elettronico; inoltre, il magistrato di sorveglianza non si è confrontato con i due certificati medici prodotti dalla difesa da cui risulta che nei due giorni in c lo stesso non si è recato al lavoro ciò è avvenuto per motivi di salute; inoltre, i provvedimento non considera che le due assenze dal lavoro rilevano, al più, quale inadempimento contrattuale ma non sono motivo idoneo alla revoca.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Si premette che nella giurisprudenza di questa Corte il provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica le prescrizioni accessorie alla detenzione domiciliare, quali le autorizzazioni all’uscita, è ritenuto impugnabile mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884: Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, art. 47 ter, comma secondo, ord. pen., è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale; conforme Sez. 1, Sentenza n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015).
Come evidenziato dalle pronunce appena citate, il provvedimento è, però, impugnabile soltanto per violazione di legge.
1.2. Nel caso in esame, il magistrato ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’uscita per le violazioni attribuite al condannato il 5 ed il 9 dicembre 2022.
Il ricorso attacca la motivazione del provvedimento impugnato (che va letta insieme a quella del precedente provvedimento del 19 gennaio 2023, attesa la scelta del difensore di non impugnare tale provvedimento ma di presentare una istanza di revoca, per così dire in autotutela, dello stesso) deducendo l’apparenza della motivazione, in quanto, differentemente da quanto scritto nel provvedimento del 19 gennaio, al condannato era stato applicato un dispositivo di controllo elettronico.
L’argomento è infondato, perché la documentazione che la difesa del ricorrente si è procurato dopo il primo provvedimento per contestarne il contenuto è inidoneo a disarticolarne il percorso logico, perché lo stesso si regge anche senza l’inciso sulla mancanza di mezzi di controllo a distanza, che, peraltro, era anche inconferente con la contestazione rivolta al condannato di non aver rispettato le prescrizioni del provvedimento autorizzativo.
1.3. Il ricorso attacca la motivazione del provvedimento impugnato, deducendo altresì l’apparenza della motivazione perché il magistrato di sorveglianza non si sarebbe confrontato con i due certificati medici prodotti dalla difesa da cui risulta che nei due giorni in cui lo stesso non si è recato al lavoro ciò sarebbe avvenuto per motivi di salute.
L’argomento è infondato, perché la ricostruzione complessiva delle due vicende effettuata dal magistrato nel decreto del 19 gennaio evidenzia che in una di esse il condannato, dopo non essere stato rinvenuto sul luogo di lavoro ove avrebbe dovuto trovarsi ed aver sostenuto di non esserci andato per problemi di salute, ha cambiato versione nel corso della giornata ed ha telefonato ai Carabinieri per segnalare che si recava al lavoro in ritardo, talchè, a prescindere dal giudizio che si può avere sui due certificati medici che il ricorrente riferisce d aver prodotto al magistrato (peraltro, uno redatto previo colloquio telefonico), non si versa in ipotesi di motivazione apparente, atteso che il magistrato ha preso posizione sui possibili problemi di salute di cui avrebbe sofferto il ricorrente nei due giorni oggetto della segnalazione della polizia ed ha spiegato perché ha deciso di non ritenerli rilevanti.
1.3. Il ricorso attacca ancora la motivazione del provvedimento impugnato deducendo, da ultimo, l’apparenza della motivazione, perché il pro vedimento non
avrebbe considerato che le due assenze dal lavoro rileverebbero, al più, quale inadempimento contrattuale ma non costituirebbero motivo idoneo alla revoca.
L’argomento è manifestamente infondato, perché del tutto inconferente con la motivazione del decreto, perché la motivazione che ha giustificato la revoca delle autorizzazioni non è l’assenza dal lavoro (se il condannato si fosse limitato a rimanere a casa non vi sarebbe stata violazione) ma l’essersi cambiato in autonomia le fasce orarie di uscita, perché in uno dei due casi lo stesso ha chiamato i Carabinieri per riferire di essere rientrato alle 21.30, orario in cui non era autorizzato ad uscire.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 giugno 2023.