Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49801 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/1/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, investito della decisione sulla richiesta di revoca della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, O.P. alla quale era sottoposto NOME COGNOME, misura già sospesa dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 4/1/2023 a causa di un’informativa di reato che denunciava COGNOME per occupazione abusiva dell’abitazione in cui stava scontando la misura alternativa, ha revocato – ai meri effetti di cui all’art. 58 quater O.P. – la detenzione domiciliare, a seguito dell intervenuta scarcerazione del condannato, il quale aveva terminato l’espiazione della pena in data 24/1/2023.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 47 ter, comma 6, O.P. e contrasto con il provvedimento di concessione della liberazione anticipata.
2.1. Secondo il ricorrente, non una qualunque violazione determina la revoca della misura alternativa, ma soltanto quella che esprime una palese incompatibilità del comportamento, accertato nella sua antigiuridicità, tale da non conciliarsi in alcun modo con le finalità della misura alternativa. Nella specie, non è stata accertata la sussistenza della occupazione abusiva dell’abitazione: invero, dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che NOME COGNOME sia con grande probabilità vittima di una truffa, per avere stipulato un contratto di locazione abitativa a non domino.
Del resto, il divieto di utilizzare abitazioni occupate abusivamente vige soltanto per la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre non vi è un’espressa disposizione di analogo tenore per le misure alternative, e in materia ricorre il divieto di analogia in malam partem.
2.2. Quanto al vizio di motivazione illogica e contraddittoria, il ricorrente deduce che con provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 12/12/2022, COGNOME aveva ottenuto 45 giorni di liberazione anticipata per il semestre 11/11/2021 – 10/5/2022, in costanza della presunta occupazione abusiva.
Si contesta anche la violazione desunta dalla rilevata discrasia tra gli orari di accesso al Pronto Soccorso nel giorno 16/8/2022, potendo essere stata frutto di erronea comunicazione tra il ricorrente e gli organi di controllo; inoltre, per tale violazione, COGNOME era già stato sanzionato con il diniego di un ulteriore periodo di liberazione anticipata, così denunciandosi una duplicazione sanzionatoria irragionevole tardiva ed illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Osserva questa Corte che la sospensione della detenzione domiciliare era stata decisa dal Magistrato di sorveglianza sulla base delle accertate violazioni alle prescrizioni imposte, sicché il Tribunale di Sorveglianza ne ha disposto la formale revoca, benché nelle more fosse intervenuta la scarcerazione del ricorrente per espiazione della pena, e ne ha dichiarato la rilevanza ai sensi dell’articolo 58 quater ord. pen.
Tale pronuncia è corretta giuridicamente ed aderente ai dati fattuali, essendo state specificamente valutate dal Tribunale di sorveglianza, in detta prospettiva, le condotte violative della misura alternativa, con esame delle doglianze (qui inutilmente riproposte) in ordine all’asserita inconsapevolezza del COGNOME dell’appartenenza dell’abitazione a persona diversa dal suo locatore.
1.2. Sul punto, deve altresì specificarsi che non è corretta l’affermazione per cui il divieto di utilizzare abitazioni occupate abusivamente vige soltanto per la misura cautelare degli arresti domiciliari, sicché l’estensione alle misure alternative, e in specie alla detenzione domiciliare ex art. art. 47 ter, comma 1 bis, O.P. violerebbe il divieto di analogia in malam partem.
Va invece rimarcato che l’indicazione legislativa è chiara nel ritenere ostativa alla concessione di misure domiciliari l’assenza di un’abitazione idonea, dovendosi nel caso di detenzione domiciliare esecutiva avere riguardo al combinato disposto dell’art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto nel 2018, con l’art. 47 ter, comma 4, O.P. da cui emerge l’impossibilità di ammettere alla misura alternativa chi risiede in immobile abusivamente occupato.
1.3. Quanto alla dedotta illogicità consistente da un lato nell’avere accordato al COGNOME lo sconto di pena per liberazione anticipata con riguardo al periodo in cui si situano le violazioni – semestre 11/11/2021 – 10/5/2022, epoca dell’occupazione abusiva – e dall’altro nell’avere valorizzato le stesse violazioni al fine della revoca della misura alternativa, si osserva che il ricorrente non presenta alcun interesse concreto a tale doglianza, peraltro del tutto infondata alla luce dei dati fattuali considerati nell’impugnata ordinanza (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825). Invero, l’intervenuta espiazione completa della pena rende priva di basi la censura in ordine ai periodi di liberazione anticipata, tanto più che la revoca (virtuale) della detenzione domiciliare opera ex nunc, e dunque non vi è stata maggiore sofferenza restrittiva di cui il condannato possa lamentarsi; né COGNOME – ormai libero – ha indicato uno specifico procedimento esecutivo nel quale potrebbe avere rilievo il punto censurato.
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TARGA_VEICOLO
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres , kiente