Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34642 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME POSCIA EVA TOSCANI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMEXXX
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila del 15/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 15/5/2025, il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila ha provveduto su una proposta del Magistrato di sorveglianza di Pescara di revoca della detenzionedomiciliare in luogo del differimento facoltativo della pena detentiva, concessa a NOMEXXXXXX in data 18/7/2024.
La proposta era stata motivata alla luce della comunicazione delle forze dell’ordine con nota del 28/1/2025, in cui si riferiva che NOME era stato querelato per truffa, perchØ nel periodo compreso tra il 17/9/2024 e il 4/10/2024 si era fatto consegnare una somma di 1.250 euro da una cittadina pakistana con la promessa di aiutarla a stipulare una polizza assicurativa per la sua autovettura, ma non lo aveva poi fatto senza restituire la somma percepita. A questo riguardo, l’ordinanza precisa che la Procura della Repubblica di Pescara ha comunicato che il procedimento conseguentemente iscritto Ł stato archiviato il 20/3/2025.
Ciò nondimeno, le forze dell’ordine con nota del 9.5.2025 hanno comunicato che nei confronti di NOME ci sono altre due denunce: una del 3/9/2024 per la violazione dei sigilli del contatore di fornitura idrica e una del 23/3/2025 per truffa. Inoltre, pendono presso la Procura della Repubblica di Pescara altri tre procedimenti, uno per furto del 16/1/2024 e due per ricettazioni dell’8/2/2024 e del 28/2/2023.
Il Tribunale dà atto anche che, con relazione dell’RAGIONE_SOCIALE di Pescara del 5/4/2025, Ł stato evidenziato che le condizioni di salute di NOME, già riconosciuto invalido al 100%, sono le stesse rilevate nella visita eseguita a luglio del 2024 su richiesta dello stesso Tribunale.
Tanto premesso, l’ordinanza revoca la misura della detenzione domiciliare, perchØ, nonostante la remissione della querela ultima nei suoi confronti, sussiste un concreto ed attuale pericolo di recidiva, giacchØ NOME ha continuato a delinquere in piø occasioni. Di conseguenza, le esigenze preventive sono prevalenti rispetto alle condizioni di salute del
detenuto, in quanto la misura alternativa si Ł dimostrata inidonea a neutralizzare il rischio di commissione di altri reati.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOMEXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce la carenza e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza.
Il ricorso censura che il Tribunale abbia ritenuto prevalenti le esigenze di prevenzione sulla base di denunce prive di riscontro documentale, che attengono a tre segnalazioni di modesto allarme sociale minimale, e cioŁ un furto di acqua, una truffa per la quale Ł stata rimessa la querela e un’altra truffa di cui non si conoscono le connotazioni. Tutto ciò a fronte della relazione sanitaria che dà conto della permanenza delle condizioni gravi di un soggetto già dichiarato invalido al 100% e a fronte della precedente determinazione con cui le condizioni di salute di NOME non erano state ritenute gestibili in carcere.
Con requisitoria scritta trasmessa il 5.7.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze in esso formulate sono prive del necessario contenuto di specificità, giacchØ, per un verso, non si confrontano con tutti gli aspetti emergenti dal provvedimento impugnato, sorretto invece da motivazione congrua, e, per altro verso, non denunciano la concreta mancanza di una motivazione effettiva, nØ manifeste illogicità, nØ profili di contraddittorietà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito esposti.
Per quanto risulta dall’ordinanza impugnata, NOME, dopo la concessione in data 18.7.2024 della detenzione domiciliare ex art. 47ter , comma 1ter , ord. pen. per grave infermità fisica, Ł stato denunciato almeno tre volte, due per il reato di truffa – per una delle quali la persona offesa ha poi rimesso la querela – e una per il reato di furto d’acqua.
Si tratta di fatti che, pertanto, si sarebbero verificati quando il condannato era già nelle gravi condizioni di salute – invalidità al 100% – per le quali gli Ł stata accordata la detenzione domiciliare umanitaria e che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere che costituissero comportamenti non piø compatibili con la misura alternativa.
A tal riguardo, va ricordato che, nel caso di elementi sopravvenuti alla concessione della detenzione domiciliare c.d. umanitaria, la eventuale revoca della misura richiede che sia rinnovata la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che consegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, F., Rv. 286904 – 01; Sez . 1, n. 55049 del 7/6/2017, COGNOME, Rv. 271891 – 01).
Alla stregua di questo criterio, il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila ha innanzitutto preso in considerazione le denunce di NOME successive all’applicazione della misura alternativa, per farne discendere che sussista ‘un pericolo concreto ed attuale di recidiva, giacchØ l’interessato in piø occasioni, anche di recente, ha continuato a delinquere’.
Individuate in tal modo le esigenze di prevenzione, l’ordinanza ha poi affermato che esse fossero da considerarsi ‘prevalenti rispetto alle pur gravi condizioni del NOME‘, giacchØ la misura alternativa si era rivelata inidonea a ‘neutralizzare il rischio di commissione di altri reati’.
Così congegnata, deve ritenersi che la motivazione del provvedimento sia carente sotto entrambi i profili da valutare.
Per un verso, l’apprezzamento in concreto delle esigenze preventive Ł approssimativo, perchØ il Tribunale di Sorveglianza registra il dato oggettivo delle denunce sopravvenute, ma
non prende in considerazione i fatti che in concreto ne costituiscono oggetto, a maggior ragione dopo la remissione di una delle querele.
¨ vero che la valutazione dei giudici di sorveglianza in ordine alla rilevanza delle condotte di rilievo penale tenute durante la misura si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione (cfr. Sez. 1, n. 18351 del 29/2/2024, COGNOME, Rv. 286262 – 01), ma in questo caso la valutazione manca del tutto.
Per altro verso, l’ordinanza nemmeno procede ad una valutazione in concreto della situazione sanitaria del ricorrente, limitandosi a riportare testualmente il contenuto della relazione sanitaria dell’RAGIONE_SOCIALE Pescara e senza operare un autonomo apprezzamento delle condizioni attuali in rapporto al trattamento che potrebbe essere assicurato al condannato in ambiente carcerario, pur avendo dato atto i medici che la situazione di NOME fosse la stessa sulla base della quale era stata concessa la detenzione domiciliare.
La necessaria opera di bilanciamento tra contrapposte esigenze, cui si faceva cenno sopra, avrebbe richiesto di valutare se le esigenze special-preventive giustificassero il sacrificio totale delle esigenze di tutela della salute del condannato.
Viceversa, la valutazione del Tribunale si Ł arrestata al testuale richiamo della relazione sanitaria nella parte in cui descrive le patologie del condannato, ma non si Ł estesa in alcun modo alla verifica della adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza in ambiente carcerario rispetto alla sua situazione di salute specifica.
Alla luce di quanto fin qui osservato, consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza de L’Aquila, per un nuovo esame che, alla luce dei principi sopra indicati, proceda attraverso la valutazione in concreto sia dei fatti commessi dopo la concessione della detenzione domiciliare, sia del trattamento in ambito carcerario delle attuali condizioni di salute del condannato.
Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così Ł deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.