Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2660 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., avanzata da NOME COGNOME in relazione a delitti aggravati per l’ostatività derivante dalla ritenuta sussistenza dell’agevolazione mafiosa (art. 4-bis ord. pen.).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME perché non risulta indagata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l’insussistenza di collegamenti del condanNOME con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuat dall’art. 47 ord. pen. all’art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest’ contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. “fasce” entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019 – dep. 2020, Buscia, Rv. 278976; in precedenza, proprio con riguardo alla rapina aggravata, si veda Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, COGNOME, Rv. 248995).
Con riferimento, in particolare, al comma 1-bis, si è chiarito che « In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all’art. 47-ter, comma 1bis, L. n. 354 del 1975, anche a seguito della sua novellazione ad opera dell’art. 7, comma quarto, n. 1 bis L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis della Legge sull’ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest’ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all’applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzioNOME art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l’insussistenza di collegamenti con la criminalit organizzata, terroristica o eversiva» (Sez. 1, n. 30804 del 07/07/2006, Napolitano, Rv. 234716).
3.2. Il ricorso si ostina a sostenere una diversa interpretazione secondo la quale il richiamo dell’art. 4-bis ord. pen., operato dall’art. 47-ter ord. pen., includerebbe pure le diverse «fasce» che lo contraddistinguono, sicché dovrebbe aversi riguardo alla assenza «di elementi da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata».
Si tratta, però, di una lettura errata della citata disposizione, mentre l’interpretazione giurisprudenziale non risulta affatto contrastante con i principi costituzionali, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2020.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.