Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41458 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41458 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare di COGNOME NOME per l’esecuzione di cui al cumulo per varie condanne con fine pena al 2/7/2024;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato completamento dell’istruttoria quanto all’idoneità del nuovo domicilio indicato in udienza e all’osservazione trattamentale, allo stato insufficiente;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso, anche ribadite nella memoria pervenuta in data 8 settembre 2023, sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, dato conto degli elementi emersi e di quanto acquisito in atti, con il riferimento alla valutazione espressa dell’UEPE, alle plurime condotte delittuose commesse e alle evasioni, ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla mancanza dei presupposti per accogliere l’istanza;
Rilevato che gli elementi indicati erano comunque sufficienti a formulare il giudizio e che l’istruttoria compiuta era completa, ciò anche con riferimento al domicilio, atteso che il condannato frequenta esclusivamente pregiudicati e tale risulta essere anche il compagno della madre che ha dato la disponibilità della propria abitazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023