Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11623 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11623 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOMEXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRibunale di sorveglianza di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessagli in via provvisoria;
ricordato che – atteso il testuale tenore dell’art. 47ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene “possono” essere espiate in regime di detenzione domiciliare – Ł da escludere che l’applicazione di tale misure alternative possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa al contrario sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito, investito del potere-dovere di valutare non solo (preliminarmente) la effettiva ricorrenza o meno di una o piø tra le condizioni anzidette, ma anche (ove detta valutazione dia esito positivo), la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di una effettiva espiazione della pena inflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest’ultima che sono, al tempo stesso, afflittive, preventive e recuperatorie; finalità che verrebbero evidentemente frustrate se la detenzione domiciliare, lungi dal costituire una semplice forma di espiazione della pena, adattata, per ragioni umanitarie, a peculiari situazioni di fatto, si trasformasse in una facile occasione per sfuggire in assoluto alla sanzione o, comunque, per proseguire nell’attuazione di comportamenti penalmente illeciti;
richiamato altresì in principio secondo cui la «Ladetenzionedomiciliareprevista dall’art. 47ter Ord. pen. non deve essere automaticamenterevocatain qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263077);
ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, e ha valorizzato la circostanza che il condannato aveva posto in essere piø condotte trasgressive delle prescrizioni aconnessa alla misura, così ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revoca della detenzione domiciliare Ł legittimamente disposta nei confronti del condannato che ne
fruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469);
rilevato che non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione quanto emerso dalle informazioni dell’Uepe che ha, tuttavia, ritenuto recessive, anche in considerazione del fatto che la misura provvisoria era stata concessa non già per gravi ragioni di salute fisiche o psichiche, bensì per l’età del condannato, che si trattava di misura che, difatti, lo autorizzava a trascorrere la piø gran parte della giornata all’esterno dell’abitazione e che egli aveva consapevolmente deciso di non recarsi al RAGIONE_SOCIALE per il disturbo dell’adattamento diagnosticatogli e ciò – ad avviso del Collegio – ben spiega le ragioni della decisione assunta;
ricordato sul punto che se Ł vero che, per il soggetto che abbia compiuto i settanta anni, l’ordinamento pone una sorta di incompatibilità presunta sicchØ l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato detentivo non Ł decisiva, pur se utile, mentre Ł determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare, Ł altrettanto innegabile che nel caso in esame tali circostanze sono state adeguatamente poste in risalto nel provvedimento impugnato;
ritenuto che con dette argomentazioni la difesa ha omesso di confrontarsi, sicchØ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.