Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51392 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 16/11/2022 dal Tribunale di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l’inefficacia dell’ordinanza del 4 novembre 2022 con la quale era stato concesso a NOME COGNOME il beneficio della detenzione domiciliare per essere sopraggiunta ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
1.1. Il Tribunale ha rilevato che, nella vigenza della misura alternativa concessa con riferimento alla pena di anni due di reclusione irrogata con sentenza della Corte di appello di Catania del 30 ottobre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha emesso ordinanza in data 20 ottobre 2022
con la quale gli sono stati applicati gli arresti domiciliari con braccialett elettronico, relativamente a fatto commesso anteriormente alla concessione del beneficio.
Il beneficio è stato concesso in data 4 novembre 2021 e il fatto per il quale è stata emessa la misura cautelare risulta consumato fino al novembre 2018.
La pendenza giudiziaria per il reato sopra indicato, per il Tribunale, avrebbe inibito la concessione della misura alternativa che, quindi, andava dichiarata inefficace, considerate le tre condanne a carico del ricorrente per reato di cui all’art. 73 TU Stup. e la collocazione dell’ultimo episodio per il quale era stata applicata la misura, in un contesto di attività illecita organizzat comprendente 27 persone.
1.2.Di qui la declaratoria di inefficacia della misura alternativa già sospesa con provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite dei difensori, AVV_NOTAIO, denunciando, con un solo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Si evidenzia che la revoca è intervenuta per fatti antecedenti di quattro anni rispetto alla misura alternativa ed è stata adottata senza osservare la giurisprudenza di legittimità che si è formata in ordine alla revoca di misure alternative per fatti commessi prima della concessione del beneficio.
La magistratura di sorveglianza è chiamata ad effettuare un giudizio che non tenga conto soltanto di formali e conclamate violazioni delle prescrizioni ma che consideri lo specifico comportamento che ha dato causa alla revoca e ne valuti l’incidenza per gravità modalità e reiterazione, sull’effettivo processo di recupero educativo in atto (si richiamano molteplici pronunce, tra cui la n. 37292 del 8/09/2014).
L’ordinanza impugnata mancherebbe della indicazione delle ragioni circa la gravità oggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca e al motivo per il quale passate evenienze negative non sono state ritenute di tale gravità da condurre alla revoca per aver reso inadeguato il processo di rieducazione in atto.
Si rimarcano le relazioni positive degli organi preposti, la mancata richiesta di informazione ai servizi sociali, la mancanza di una pronuncia affermativa della responsabilità nei confronti dell’indagato.
Si richiama giurisprudenza di questa Corte n. 35781 del 2020 che esclude qualsiasi forma di automatismo tra la revoca della misura e l’emissione del provvedimento cautelare.
Peraltro, si osserva nel caso di specie che il reato è stato posto in essere nel 2018, mentre la misura alternativa risulta concessa nel 2021, senza che il provvedimento evidenzi elementi tali da modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui è stato formulato il giudizio prognostico favorevole con l’applicazione del beneficio.
Peraltro, COGNOME, nel periodo di sottoposizione alla misura alternativa, ha osservato le prescrizioni e non sono illustrati elementi nuovi, tali da incidere sul trattamento rieducativo in atto, né sono illustrati i comportamenti tenuti nel corso dell’esperimento della misura.
Si rimarca, infine, che il Tribunale del riesame di Catania ha riformato l’ordinanza impugnata in data 20 ottobre 2022, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso facendo pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.È noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, COGNOME, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, COGNOME, Rv. 210789) questa non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenda che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477).
È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l’affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario
solo qualora, dall’esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.
Si tratta di principio di diritto, affermato da questa Corte anche con riferimento all’affidamento in prova in casi particolari ma valido – stante l’identità di ratio e di presupposti – per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 Ord. pen. (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare), secondo cui i benefici penitenziari in esame, non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al tribunale di sorveglianza.
Questo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è, dunque, precisato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché – in questo secondo caso – fossero non conosciuti dal tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione.
1.2.Tanto premesso in via generale, si osserva che l’ordinanza impugnata giustifica, con ragionamento esauriente e immune da illogicità manifesta, nonché aderente ai principi di diritto indicati, la disposta revoca, descrivendo i fatti ogget dell’ordinanza custodiale sopravvenuta come espressione di un più ampio contesto illecito, trattandosi di delitti inseriti in un vasto ambito organizzativo, colleg anche a soggetti imputati di appartenere al RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Si fa, dunque, riferimento a nuove evidenze che risultano dall’ordinanza di custodia cautelare del 12 settembre 2022 e che, quindi, pur se relative a fatti precedenti, sono descritte come espressione di un diverso e più allarmante contesto in cui i fatti contestati in via provvisoria devono essere inseriti, non tenut presente del giudice specializzato al momento della concessione della misura alternativa.
Sicché la motivazione appare in linea con la giurisprudenza più recente richiamata dallo stesso ricorrente, rispetto alla quale si indica, quale elemento di novità, proprio l’acclarato inserimento dei reati di cui all’art. 73 TU Stup. quantomeno alla stregua degli accertamenti provvisori di cui alli íncolpazione da ultimo elevata a carico del ricorrente, in un contesto di criminalità organizzata che, dunque, appare giustificazione non arbitraria e, anzi, immune da vizi di ogni tipodc 4
ue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 giugno 2023
GLYPH